Cass. civ., SS.UU., sentenza 19/11/2020, n. 26388

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 19/11/2020, n. 26388
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 26388
Data del deposito : 19 novembre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

unciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al NRG 33744 del 2018 promosso da: K R, rappresentato e difeso dagli Avvocati A M e L M, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via F. Confalonieri, n. 5;

- ricorrente -

contro

COMUNE DI BOLZANO;
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO;
LEIT- GEB H;

- intimati -

0/(4 avverso la sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Sesta, n. 5560/2018, decisa il 31 maggio 2018 e pubblicata in data 2 ottobre 2018. Udita la relazione della causa svolta nella udienza pubblica del 6 otto- bre 2020 dal Consigliere A G;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Gene- rale C S, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
udito, per il ricorrente, l'Avvocato F M, per delega.

FATTI DI CAUSA

1. - Il signor R K ha proposto due ricorsi al Tribunale regionale di giustizia amministrativa - sezione autonoma di Bolzano. Con il ricorso n. 187/2010 ha chiesto l'annullamento dei seguenti atti: 1) deliberazione della Giunta comunale di Bolzano n. 5 del 14 gennaio 2009, concernente "variante non sostanziale al Piano di Re- cupero Al Centro Storico Via Museo - Bolzano" e relativo parere del Direttore della Ripartizione Provinciale Urbanistica;
2) deliberazione della Giunta comunale di Bolzano n. 441 dell'Il maggio 2010, con- cernente "variante non sostanziale al Piano di Recupero - Centro Sto- rico - Zona Al - isolato 4 - unità di intervento n. 11B - via Museo" e relativo parere del Direttore della Ripartizione Provinciale Urbanistica. Con il ricorso n. 96/2011 ha impugnato la concessione edilizia n. 41/2011 rilasciata in favore del controinteressato, signor H Leit- geb, per la demoricostruzione di edifici situati su p.ed. 546. 2. - Il Tribunale regionale di giustizia amministrativa - sezione autonoma di Bolzano, con sentenza n. 381 del 7 dicembre 2011, ha respinto il ricorso iscritto al n. 187/2010, mentre ha accolto parzial- mente il ricorso iscritto al n. 96/2011. 3. - Con sentenza n. 5660/2018, decisa il 31 maggio 2018 e resa pubblica mediante deposito in segreteria in data 2 ottobre 2018, il - 2 - Consiglio di Stato ha rigettato tanto l'appello principale del signor K quanto l'appello incidentale del signor Leitgeb. 4. - Per la cassazione della sentenza del Consiglio di Stato il si- gnor K ha proposto ricorso, con atto notificato il 12 dicembre 2018, sulla base di un motivo, relativo al difetto di giurisdizione del Consiglio di Stato, per essere il collegio che ha trattato e deciso la causa composto in modo irregolare, diversamente da quanto prescrit- to dallo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, dalle relative Norme di attuazione e dal codice del processo amministrativo, in vio- lazione degli artt. 6 e 111 della Costituzione e dell'art. 158 cod. proc. civ. Nessuno degli intimati ha svolto attività difensiva in questa sede. 5. - Il ricorso è stato in un primo tempo avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell'art. 380-bis.1 cod. proc. civ. All'esito della camera di consiglio del 18 febbraio 2020, il ricorso, con ordinanza interlocutoria 11 marzo 2020, n. 7011, è stato rinviato alla pubblica udienza, data la particolare rilevanza della questione di diritto che esso pone. In prossimità dell'udienza, il pubblico ministero ha depositato conclusioni scritte, chiedendo l'accoglimento del ricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. - Con l'unico motivo il ricorrente lamenta, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 1), cod. proc. civ., il difetto di giurisdizione del Consiglio di Stato così come composto all'udienza di discussione e nella successiva camera di consiglio del 31 maggio 2018 ed al mo- mento del deposito della sentenza in data 2 ottobre 2018, e ciò per essere stato il collegio giudicante costituito in maniera viziata e tale da alterare la composizione stabilita dalla legge costituzionale, in cui è prevista la necessaria partecipazione di almeno un consigliere di Stato appartenente al gruppo di lingua tedesca, in violazione dell'art. 93 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), dell'art. 14, sesto comma, del d.P.R. 6 aprile 1984, n. 426 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Tren- tino-Alto Adige concernenti l'istituzione del Tribunale amministrativo regionale di Trento e della sezione autonoma di Bolzano), dell'art. 6, comma 5, del codice del processo amministrativo (approvato con il d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104), degli artt. 6 e 111, primo comma, della Costituzione, nonché dell'art. 158 cod. proc. civ. per nullità della sen- tenza e del procedimento. Il signor K deduce che il collegio della Sesta Sezione del Con- siglio di Stato che ha pronunciato la sentenza era costituito dal presi- dente L M e dai consiglieri S M R, Marco Bu- ricelli, F M e G L e che, tra questi, non fi- gura alcun consigliere di Stato appartenente al gruppo di lingua tede- sca. Pertanto - prosegue il ricorrente - nessuno dei consiglieri appar- tenenti al gruppo di lingua tedesca attualmente incaricati presso il Consiglio di Stato (né il dott. Bernhard Lageder, né il dott. Oswald Leitner) faceva parte di tale collegio. Il ricorrente rappresenta che la conoscenza e la padronanza della lingua tedesca nell'ambito del procedimento d'appello dinanzi al Con- siglio di Stato conclusosi con l'impugnata sentenza non costituirebbe solo una questione di principio, astrattamente invocabile, bensì un'esigenza concreta, giacché diversi documenti prodotti in giudizio (tra cui progetti, misurazioni di altezze, calcoli di cubatura ed istanze) risultano redatti solo in lingua tedesca. Ad avviso del ricorrente, la dedotta mancanza di almeno uno dei consiglieri di Stato appartenenti al gruppo di lingua tedesca nel colle- gio giudicante su un appello avverso una sentenza pronunciata dal Tribunale regionale di giustizia amministrativa, sezione autonoma del- la Provincia di Bolzano, comporterebbe un vizio attinente alla stessa 2/(, -4 giurisdizione del Consiglio di Stato, vizio per il quale è prevista la pos- sibilità di ricorrere dinanzi alla Corte di cassazione. Il ricorrente ricorda, in particolare, che l'art. 93 dello Statuto spe- ciale prevede che le sezioni del Consiglio di Stato investite dei giudizi di appello sulle decisioni dell'autonoma sezione di Bolzano del Tribu- nale regionale di giustizia amministrativa siano sempre integrate da un consigliere appartenente al gruppo di lingua tedesca della Provin- cia di Bolzano, e che tale disposizione, di rango costituzionale, ha tro- vato il suo completamento nell'art. 14 del d.P.R. n. 426 del 1984, ai cui sensi del collegio giudicante del Consiglio di Stato sugli appelli contro le decisioni della sezione autonoma di Bolzano deve far parte almeno uno dei consiglieri di Stato appartenenti al gruppo di lingua tedesca della Provincia di Bolzano. Sussisterebbe, secondo il ricorrente, la denunciata carenza di giu- risdizione del Consiglio di Stato per l'illegittima composizione della Sesta Sezione, in quanto nel caso di specie essa comporterebbe un'alterazione strutturale dell'organo giudicante per il vizio di numero e per il vizio di qualità dei suoi membri, il che escluderebbe l'identificazione del collegio con l'organo delineato dalla legge costitu- zionale. In subordine, il ricorrente rileva che se le norme di legge ordinaria che prevedono la possibilità di ricorrere avverso le sentenze del Con- siglio di Stato solo per motivi inerenti la giurisdizione venissero inter- pretate nel senso di non consentire l'impugnabilità delle decisioni rese da tale giudice speciale in violazione della norma costituzionale che dispone la necessaria presenza di un consigliere appartenente al gruppo linguistico tedesco, si porrebbe una questione di legittimità costituzionale, per contrasto con la tutela delle minoranze linguistiche di cui all'art. 6 Cost. 2. - Il ricorso pone la questione se integri un motivo inerente alla giurisdizione, ai sensi degli artt. 111, ottavo comma, Cost., 362 cod. -5 proc. civ. e 110 cod. proc. amm., la deduzione con cui si denunci la nullità della sentenza del Consiglio di Stato - resa su appello avverso una decisione del Tribunale regionale di giustizia amministrativa, se- zione autonoma di Bolzano - per illegittima composizione del collegio giudicante, per non averne fatto parte, in violazione dello Statuto speciale di autonomia e delle relative Norme di attuazione, un consi- gliere di Stato appartenente al gruppo di lingua tedesca della Provin- cia di Bolzano. 3. - Al quesito deve darsi risposta affermativa. 4. - Nella giurisprudenza delle Sezioni Unite è da molto tempo acquisito e applicato il principio secondo cui i motivi inerenti alla giu- risdizione ricomprendono, non solo, le ipotesi in cui il giudice ammini- strativo si sia pronunciato su una controversia o materia attribuita al- la giurisdizione del giudice ordinario o ad altra giurisdizione speciale, ovvero abbia negato di esercitare la giurisdizione sull'erroneo presup- posto che essa appartenga ad altri giudici o non possa formare ogget- to di cognizione giurisdizionale, ma anche le ipotesi del cosiddetto di- fetto assoluto di giurisdizione, che si verifica quando il giudice ammi- nistrativo, pur avendo la giurisdizione su una determinata controver- sia, emetta una decisione finale che invada le attribuzioni del legisla- tore o della pubblica amministrazione (tra le tante, Cass., Sez. Un., 18 maggio 1965, n. 964;
Cass., Sez. Un., 15 marzo 1999, n. 137;
Cass., Sez. Un., 29 aprile 2005, n. 8882;
Cass., Sez. Un., 12 dicem- bre 2012, n. 22784;
Cass., Sez. Un., 6 giugno 2017, n. 13976). 4.1. - Accanto a queste ipotesi tipiche, le Sezioni Unite hanno, da tempo (Cass., Sez. Un., 11 ottobre 1952, n. 3008;
Cass., Sez. Un., 18 maggio 1965, n. 964), ricondotto nell'ambito del sindacato per motivi inerenti alla giurisdizione l'illegittima composizione dell'organo giurisdizionale, a condizione che il vizio di costituzione del collegio giudicante sia di particolare gravità. 2/1, -6 In particolare, la carenza di giurisdizione, in relazione all'illegittima composizione del giudice speciale, è ravvisabile quando è imputabile a illegittimità costituzionale della norma sulla composi- zione del collegio, o nei casi di alterazione strutturale dell'organo giu- dicante, per vizi di numero o di qualità dei suoi membri, che ne pre- cludono l'identificazione con quello delineato dalla legge;
diversamen- te, si vede in tema di violazione di norme processuali, esorbitante dai limiti del sindacato delle Sezioni Unite (Cass., Sez. Un., 13 luglio 2006, n. 15900;
Cass., Sez. Un., 1° luglio 2009, n. 15383;
Cass., Sez. Un., 6 maggio 2015, n. 9099;
Cass., Sez. Un., 18 novembre 2015, n. 23539;
Cass., Sez. Un., 30 luglio 2018, n. 20168;
Cass., Sez. Un., 10 aprile 2019, n. 9042). Si è così stabilito che è viziata da difetto di giurisdizione, per irre- golare composizione del collegio giudicante derivante da assoluta ini- doneità di un suo membro a svolgere le relative funzioni, la decisione adottata dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Sici- liana con un componente nominato in applicazione dell'art. 3, secon- do comma, del d.lgs. 6 maggio 1948, n. 654, norma dichiarata costi- tuzionalmente illegittima con la sentenza della Corte costituzionale n. 25 del 1976, in quanto prevedente la possibilità di riconferma dell'incarico per i membri del medesimo Consiglio designati dalla Giunta regionale, vertendosi in tema di vizio che si ricollega alla man- cata assicurazione dell'indipendenza del giudice per effetto di un'investitura originariamente invalida (Cass., Sez. Un., 19 ottobre 1983, n. 6125;
Cass., Sez. Un., 23 maggio 1984, n. 3168). In questa stessa prospettiva, è stato ritenuto ammissibile il ricor- so alle Sezioni Unite proposto per difetto di giurisdizione avverso la decisione pronunciata dal Consiglio di Stato in Adunanza plenaria che si assuma composta con un numero di giudicanti diverso da quello prescritto dalla norma organica che ne stabilisce la composizione (Cass., Sez. Un., 11 ottobre 1952, n. 3008, cit.). - 7 - Mentre si è escluso che integri carenza di giurisdizione del collegio giudicante: la partecipazione alla decisione della controversia di un magi- strato che avrebbe dovuto astenersi (Cass., Sez. Un., 1° giugno 2006, n. 13034;
Cass., Sez. Un., 7 settembre 2018, n. 21926);
la prosecuzione e la decisione del giudizio a seguito della propo- sizione di istanza di ricusazione, ai sensi dell'art. 18 cod. proc. amm. (Cass., Sez. Un., 20 luglio 2012, n. 12607;
Cass., Sez. Un., 12 dicembre 2013, n. 27847);
la sostituzione del presidente o l'integrazione del collegio con altro consigliere di Stato senza le prescritte autorizzazioni (Cass., Sez. Un., 11 dicembre 1992, n. 870);
la partecipazione al collegio dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, oltre al presidente dell'organo, anche di tre presidenti di sezione e non soltanto di consiglieri di Stato (Cass., Sez. Un., 16 gennaio 2007, n. 753);
la circostanza che, in una causa promossa davanti al Consiglio di Stato, il consigliere relatore risulti collocato fuori ruolo ed as- segnato al Consiglio di giustizia amministrativa della Regione Siciliana con provvedimento di un giorno antecedente alla data dell'udienza e della camera di consiglio (Cass., Sez. Un., 10 lu- glio 2009, n. 15383);
il vizio di costituzione del giudice collegiale amministrativo in dipendenza dei vizi, oltretutto non fatti valere nelle competenti sedi, di persistenza in servizio dei componenti del collegio (Cass., Sez. Un., 30 luglio 2018, nn. 20168 e 20169);
il contestuale svolgimento da parte di un giudice del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana dell'incarico di componente della Commissione paritetica di cui all'art. 43 dello Statuto regionale (Cass., Sez. Un., 1° aprile 2019, n. 9042, cit.). ‘4, -8 5. - Dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite è, dunque, enucleabi- le il principio secondo cui un vizio di giurisdizione - e non semplice- mente di procedura - è configurabile esclusivamente quando ci si tro- vi di fronte ad una alterazione strutturale dell'organo giudicante che ne impedisce l'identificazione con l'organo delineato dalla legge, per vizio di qualità o di numero. Viceversa, non sono riconducibili nell'ambito della carenza di giuri- sdizione i casi nei quali, pure in presenza di talune irregolarità o de- viazioni rispetto alle regole di formazione e composizione del collegio giudicante, non ricorre quel deficit di legittimazione così radicale, tale da deformare la stessa identificabilità del giudice in concreto con l'organo delineato nel sistema e da giustificare la sua correzione per via di censura di difetto di potere giurisdizionale. In sostanza, allorché vi sia una violazione, anche grave, di regole del processo o di ordinamento, ma non strutturale, non può esservi - secondo l'impianto costituzionale, che preclude "di trasformare lo strumento del controllo di giurisdizione in una terza istanza del giudi- zio amministrativo" - estensione del vizio di giurisdizione (così, con- divisibilmente, il pubblico ministero nelle sue conclusioni scritte). 6. - La questione se la mancanza del consigliere appartenente al gruppo di lingua tedesca della Provincia di Bolzano, nella composizio- ne del collegio del Consiglio di Stato quando esso giudica in grado di appello avverso sentenze della sezione di Bolzano del Tribunale re- gionale di giustizia amministrativa, integri un vizio attinente alla giu- risdizione, non è nuova nella giurisprudenza di questa Corte. Pronunciando in un caso analogo a quello qui in esame, le Sezioni Unite hanno negato, con la sentenza 9 settembre 2010, n. 19248, che possa ravvisarsi una ipotesi di difetto assoluto di giurisdizione. Premesso che il difetto di giurisdizione del giudice speciale, rispet- to ai vizi di costituzione dell'organo giudicante, è ravvisabile esclusi- vamente quando le irregolarità nella composizione del collegio "si tra- ducano nella non coincidenza di tale organo con quello delineato dalla legge, per effetto di alterazione della sua struttura ovvero di totale carenza di legittimazione di uno o più dei suoi componenti che non sia titolare dello status di magistrato del Consiglio", questa Corte regola- trice, nella citata sentenza, ha osservato che la censura era soltanto quella "che il collegio sarebbe stato composto in modo diverso da quanto previsto dalla legge", sicché il vizio dedotto costituiva "viola- zione di legge", "ma non un'irregolare composizione del collegio tale da configurare un difetto di giurisdizione", tanto più che non era stato neppure dedotto "che alcuno dei componenti del collegio indicato in calce alla decisione ... non avesse lo status di consigliere di Stato". 7. - Il Collegio intende rimeditare le conclusioni cui le Sezioni Uni- te sono giunte con la sentenza n. 19248 del 2010. 8. - Preme osservare che la composizione del Consiglio di Stato chiamato in sede giurisdizionale a decidere sull'appello avverso le pronunce della sezione di Bolzano del Tribunale regionale di giustizia amministrativa, è prevista, oltre che dalla disposizione ricognitiva contenuta nell'art. 6, comma 5, cod. proc. amm., anche, ed innanzi- tutto, da una norma di rango costituzionale (lo Statuto speciale di au- tonomia) e da una fonte (le Norme di attuazione dello Statuto specia- le) che si caratterizza sia per la peculiarità del procedimento di ado- zione, sia per la forza e il valore superiore a quello della legge ordina- ria. L'art. 93 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con il d.P.R. n. 670 del 1972, dispone infatti che «[d]elle sezioni del Consiglio di Sta- to investite dei giudizi d'appello sulle decisioni dell'autonoma sezione di Bolzano del Tribunale regionale di giustizia amministrativa di cui all'art. 90 del presente Statuto fa parte un consigliere appartenente al gruppo di lingua tedesca ovvero al gruppo di lingua ladina della Pro- vincia di Bolzano» (le parole «ovvero al gruppo di lingua ladina» sono - 10 - state aggiunte dall'art. 7, comma 1, della legge costituzionale 4 di- cembre 2017, n. 1). A sua volta, l'art. 14 delle Norme di attuazione dello statuto spe- ciale, approvate con il d.P.R. n. 426 del 1984, dopo avere stabilito, al primo comma, che «[p]er gli effetti di cui all'art. 93 dello Statuto, so- no nominati due consiglieri di Stato, appartenenti al gruppo di lingua tedesca della Provincia di Bolzano», reca, al sesto comma, la seguen- te previsione: «[i] ricorsi contro le decisioni della sezione autonoma di Bolzano vengono attribuiti per la trattazione alle sezioni del Consiglio di Stato alle quali sono assegnati i predetti consiglieri;
del collegio giudicante sui predetti ricorsi deve far parte almeno uno di essi». 9. - La situazione che si realizza nel caso di mancanza del consi- gliere appartenente al gruppo di lingua tedesca della Provincia di Bol- zano nella composizione del collegio del Consiglio di Stato investito del giudizio di appello sulle decisioni dell'autonoma sezione di Bolzano del Tribunale regionale di giustizia amministrativa, è assimilabile a quella, già scrutinata dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite (Cass., Sez. Un., 19 ottobre 1983, n. 6125, cit.;
Cass., Sez. Un., 23 maggio 1984, n. 3168, cit.), che si ha nell'ipotesi di partecipazione al collegio giudicante di componenti che non avrebbero potuto comporlo a segui- to di dichiarazione di incostituzionalità. In base alle richiamate pronunce, l'intervenuta declaratoria di ille- gittimità costituzionale, ad opera della sentenza n. 25 del 1976, della norma che consentiva la riconferma dei membri laici del Consiglio di giustizia amministrativa della Regione Siciliana designati dalla Giunta regionale, incidendo sulla norma regolatrice della composizione dell'organo, comporta che la partecipazione al collegio giudicante di componenti che non avrebbero potuto farne parte integra un vizio at- tinente alla "qualità" del giudice, poiché determina la difformità di tale organo da quello delineato dalla legge e, quindi, l'alterazione della sua struttura. Come esattamente evidenziato nella requisitoria della Procura ge- nerale, nelle pronunce delle Sezioni Unite sul Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana "la riconducibilità del vizio a quello denunciabile come motivo inerente alla giurisdizione ... è con- seguenza della declaratoria di illegittimità costituzionale". Vi era infat- ti "la mediazione di una norma di legge primaria che legittimava la costituzione iniziale dell'organo giudiziario secondo una determinata composizione, poi venuta meno per effetto della naturale retroattività della successiva declaratoria di incostituzionalità della normativa stes- sa". Analoga è la situazione che si verifica nel caso, qui in esame, della mancata partecipazione del consigliere appartenente al gruppo di lin- gua tedesca della Provincia di Bolzano nel collegio del Consiglio di Stato investito del giudizio di appello sulle decisioni dell'autonoma se- zione di Bolzano del Tribunale regionale di giustizia amministrativa: con la precisazione che quella mancata partecipazione realizza un'ipotesi di conflitto diretto tra la reale composizione dell'organo giudicante e la previsione, di rango costituzionale, che detta parteci- pazione esige come necessaria. La mancanza del consigliere appartenente al gruppo di lingua te- desca della Provincia di Bolzano nella composizione del collegio del Consiglio di Stato determina un vizio attinente alla "qualità" del giudi- ce, avendosi una alterazione strutturale dell'organo giudicante che ne impedisce l'identificazione con l'organo delineato dalla fonte costitu- zionale, il rispetto della cui prescrizione non consente di ritenere l'appartenenza linguistica fungibile o surrogabile. Osserva giustamen- te il pubblico ministero che la norma dell'art. 93 dello Statuto speciale e dell'art. 14 del d.P.R. n. 426 del 1984 non può essere depotenziata nella sua valenza prescrittiva e nelle sue conseguenze applicative so- stenendosi che, comunque, al collegio del Consiglio di Stato ha parte- cipato, al posto del componente appartenente al gruppo di lingua te- - 12 - desca, un magistrato amministrativo munito dello status di consiglie- re di Stato. Non basta, infatti, essere munito dello status di consiglie- re di Stato perché sia rispettata la previsione statutaria: questa "pre- suppone naturalmente che tutti i componenti del collegio abbiano quello status ma richiede" un quid pluris, l'appartenenza linguistica. Inoltre, la mancata partecipazione del consigliere di Stato appar- tenente al gruppo di lingua tedesca della Provincia di Bolzano costitu- zione una violazione "grave", tale da incidere, menomandola, sulla stessa identificabilità del giudice in concreto con l'organo delineato nel sistema: non solo per il conflitto tra forma costituzionale e forma in concreto dell'organo giurisdizionale, ma anche perché la forma ri- chiesta dallo Statuto speciale di autonomia esprime e rispecchia, nella costituzione dell'organo giurisdizionale che è chiamato a trattare il processo, la tutela della minoranze linguistiche, la quale rappresenta un «tratto fisionomico della dimensione costituzionale repubblicana» (Corte cost., sentenza n. 170 del 2010), che concretizza «il principio pluralistico ed il principio di uguaglianza, essendo la lingua un ele- mento di identità individuale e collettiva di importanza basilare» (Cor- te cost., sentenza n. 15 del 1996). 10. - Questa conclusione non muta a seguito della riforma (legge costituzionale n. 1 del 2017) dell'art. 93 dello Statuto speciale, con l'estensione della prescrizione normativa, in forma alternativa («ovve- ro»), anche «al gruppo di lingua ladina». Come, infatti, ha sottolineato il Consiglio di Stato in sede di pare- re sulla allora proposta di riforma statutaria, "ai consiglieri apparte- nenti ai due gruppi linguistici della Provincia autonoma di Bolzano, assegnati alle sezioni del Consiglio di Stato, è affidato non già il com- pito di rappresentare gli interessi facenti capo ai singoli gruppi lingui- stici o agli enti esponenziali della comunità locale, bensì quello di ga- rantire, in seno al Consiglio di Stato, una rappresentanza del com- plessivo sistema autonomistico locale", sicché, in quel disegno, diven- - 13 - ta "irrilevante che i consiglieri di Stato, nominati per gli effetti di cui all'art. 93 dello Statuto, appartengano all'una o all'altra delle due mi- noranze linguistiche insediate nel territorio della Provincia autonoma di Bolzano" (Cons. Stato, ad. gen., 28 febbraio 2017, n. 541). 11. - Può dunque concludersi che, nella composizione del collegio del Consiglio di Stato investito dell'appello avverso pronunce dell'autonoma sezione di Bolzano del Tribunale regionale di giustizia amministrativa, la mancanza del consigliere di Stato appartenente al gruppo di lingua tedesca (ovvero al gruppo di lingua ladina) della Provincia di Bolzano, determina un'alterazione strutturale dell'organo giudicante, tale da impedirne l'identificazione con l'organo delineato dalla fonte costituzionale, che prescrive che il giudice sia, nella sua composizione, rappresentativo del sistema autonomistico locale, a sua volta improntato alla tutela delle minoranze nel rispetto dei prin- cipali gruppi linguistici insediati nel territorio della Provincia;
tale mancanza integra, pertanto, un difetto di giurisdizione del Consiglio di Stato, scrutinabile dalle Sezioni Unite. 12. - Nella specie, tuttavia, manca agli atti idonea prova a soste- gno dell'allegata mancata partecipazione - al collegio giudicante della Sesta Sezione del Consiglio di Stato (composto dal presidente L M e dai consiglieri di Stato S M R, Marco Buri- celli, F M e G L) che ha deciso l'appello av- verso la sentenza del Tribunale regionale di giustizia amministrativa, sezione autonoma di Bolzano - di un consigliere di Stato appartenen- te al gruppo di lingua tedesca della Provincia di Bolzano. Il ricorrente ha prodotto l'impugnata sentenza n. 5660 del 2018 della Sesta Sezione del Consiglio di Stato (che contiene l'indicazione dei giudici che l'hanno pronunciata: presidente L M;
consi- glieri di Stato S M R, M B, F M e G L) nonché il verbale dell'udienza pubblica del 31 maggio 2018 della Sesta Sezione, recante i medesimi componenti del - 14 - collegio del Consiglio di Stato dinanzi al quale l'appello del signor K è stato discusso. Tuttavia, di quelli che sarebbero i due componenti di lingua tede- sca assegnati al Consiglio di Stato, nessuno dei quali avrebbe fatto parte del collegio che ha deciso l'appello, il ricorrente si è limitato a indicare i nomi (dott. Bernhard Lageder e dott. Oswald Leitner), sen- za però darsi cura di precisare gli estremi dei decreti del Presidente della Repubblica con cui essi sarebbero stati nominati consiglieri di Stato, ai sensi dell'art. 14 del d.P.R. n. 426 del 1984 e per gli effetti di cui all'art. 93 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, o comunque di depositare certificazione attestante che proprio loro, alla data dell'udienza di discussione (31 maggio 2018), erano i consiglieri del Consiglio di Stato appartenenti al gruppo di lingua te- desca della Provincia di Bolzano, nominati secondo la disciplina dello Statuto speciale e delle relative Norme di attuazione. D'altra parte, non può escludersi che tra i componenti del collegio della Sesta Sezione del Consiglio di Stato che ha deciso l'appello del signor K (L M, S M R, M B, F M e G L) figuri uno dei due consiglieri appartenenti al gruppo di lingua tedesca della Provincia di Bolzano assegnati al Consiglio di Stato, non essendo il nome italiano dei giudi- ci di quel collegio di per sé indicativo di una impossibilità di apparte- nenza al gruppo linguistico tedesco della Provincia di Bolzano. In definitiva, il ricorso si risolve in una mera asserzione della esi- stenza del vizio di grave alterazione della composizione del collegio giudicante del Consiglio di Stato per la mancanza del consigliere ap- partenente al gruppo di lingua tedesca della Provincia di Bolzano;
di- fettando la dimostrazione in atti di quali siano i due consiglieri di Sta- to appartenenti al gruppo di lingua tedesca nominati dal Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, con l'assenso dei Consiglio provinciale e con il parere del Consiglio di - 15 - presidenza della giustizia amministrativa, esso finisce per devolvere a questa Corte regolatrice un inammissibile compito istruttorio di ricer- ca della prova del denunciato difetto strutturale. 13. - Tanto comporta la inammissibilità del ricorso. 14. - Non vi è luogo a pronuncia sulle spese, non avendo gli inti- mati svolto attività difensiva in questa sede. 15. - Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono i presupposti processuali per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1 -quater all'art. 13 del te- sto unico di cui al d.P.R. n. 115 del 2002 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore im- porto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, se dovuto.
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