Cass. civ., SS.UU., sentenza 22/04/2013, n. 9688

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In tema di impugnazioni delle sentenze del Consiglio di Stato, qualora la parte proponga, avverso la stessa decisione, due distinti e tempestivi ricorsi, il secondo dei quali di contenuto identico al primo e quest'ultimo risulti, anche alla stregua della documentazione "ex" art. 372 cod. proc. civ. allegata al secondo, utilmente proposto, ne consegue, stante il principio di consumazione dell'impugnazione, la inammissibilità del secondo ricorso, ferma restandone la sua limitata valenza di produzione documentale agli effetti della citata norma.

In tema di impugnazioni delle sentenze del Consiglio di Stato, nei giudizi aventi ad oggetto le controversie di cui all'art. 119, primo comma, del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, la dimidiazione dei termini previsti dall'art. 92, terzo comma, come desumibile dallo specifico tenore letterale del combinato disposto dei commi secondo e settimo dell'art. 119, non è applicabile al ricorso per cassazione di cui all'art. 91 del medesimo decreto, restando, quindi, la proposizione di tale mezzo assoggettata agli ordinari e generali termini sanciti dal codice di procedura civile.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 22/04/2013, n. 9688
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 9688
Data del deposito : 22 aprile 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. P R - Primo Presidente f.f. -
Dott. L M G - Presidente di Sez. -
Dott. S G - Presidente di Sez. -
Dott. R R - Presidente di Sez. -
Dott. P L - rel. Consigliere -
Dott. S A - Consigliere -
Dott. C A - Consigliere -
Dott. D P S - Consigliere -
Dott. N V - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 10433-2012 proposto da:
FIERE INTERNAZIONALI DI BOLOGNA S.P.A. - BOLOGNA FIERE, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE PARIOLI 180, presso lo studio dell'avvocato S M, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati AICARDI NICOLA, CAIA GIUSEPPE, per delega a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro
F P, anche nella qualità di titolare e rappresentante legale della DIE GALERIE GMBH, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA QUINTINO SELLA 41, presso lo studio dell'avvocato B C, rappresentato e difeso dall'avvocato S A, per delega a margine del controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 6835/2011 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 27/12/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/03/2013 dal Consigliere Dott. LUIGI PICCIALLI;

uditi gli avvocati Nicola AICARDI, Angelo SCAVONE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VELARDI Maurizio, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato l'11.11.2009 alla società "Fiere Internazionali di Bologna s.p.a. - Bologna Fiere" (di seguito, per brevità, "Bologna Fiere"), la società tedesca "Die Galerie GmbH", con sede in Francoforte, adì nei confronti della predetta il Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia - Romagna, impugnando, per la ritenuta natura di atto amministrativo inficiato da vari vizi di legittimità, la nota in data 7/9/2009 con la quale la medesima le aveva comunicato l'esclusione dalla manifestazione fieristica dell'anno 2010.
Resistette l'intimata, tra l'altro e pregiudizialmente contestando la giurisdizione del G.A., eccezione che venne accolta dall'adito T.A.R. con sentenza n. 2045 del 23.11.2009, dichiarando per tale ragione inammissibile il ricorso.
Ma a seguito dell'appello della società tedesca, resistito dalla "Bologna-Fiere", il Consiglio di Stato, con sentenza n. 6835 del 18.11.2011, pubblicata il 27.12.2011, ritenuta la natura di organismo di diritto pubblico della società resistente, in quanto preposta alla organizzazione di eventi (quelli fieristici) di interesse generale, trascendenti "quello propriamente commerciale", e soggetta, per previsioni statutarie, al controllo di gestione da parte degli enti pubblici territoriali (Regione, Provincia e Comune) interessati, ha accolto il gravame e, dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo, ha rimesso la causa a quello di primo primo grado. Contro tale sentenza la "Bologna Fiere" ha proposto ricorso per cassazione con atto notificato in data 20.4.2012, cui ha fatto seguito in data 21.6.2012 la notificazione di un secondo ricorsoci contenuto identico (salvo quanto si dirà in parte motiva) al precedente.
All'uno ed

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