Cass. pen., sez. V, sentenza 17/02/2022, n. 05721

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 17/02/2022, n. 05721
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 05721
Data del deposito : 17 febbraio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: FORTE PASQUALINA nata a FORMIA il 14/03/1947 FILOSA ANGELO nato a FORMIA il 26/05/1974 avverso la sentenza del 10/10/2011 del TRIBUNALE DI LATINA SEZIONE DISTACCATA di GAETAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO;
letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore Generale L B, che ha concluso chiedendo di annullare senza rinvio la sentenza impugnata, avuto riguardo ai reati di ingiuria, perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato, e, quanto al reato di cui all'art. 612 cod. pen., l'annullamento senza rinvio per sopravvenuta prescrizione, con ogni conseguente statuizione anche riguardo al disposto risarcimento del danno in favore delle parti civili costitute.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la decisione in epigrafe, il Tribunale di Latina, sezione distaccata di Gaeta, ha confermato la sentenza del Giudice di Pace di Gaeta, emessa il 14.1.2010, nei confronti di P F e A F, condannati rispettivamente alla pena di 600 euro di multa e 1200 euro di multa, oltre al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile ed alle spese di assistenza legale di quesCultima. I reati ascritti ad entrambi sono quelli di ingiuria aggravata nei confronti di C C, nonché, il solo F, di ingiuria aggravata e minaccia nei confronti di R M.

2. Hanno proposto ricorso in cassazione gli imputati, tramite il difensore, deducendo un unico motivo di censura con cui denunciano vizio di motivazione del provvedimento impugnato e nullità della sentenza per carenza di motivazione, evidenziando, in particolare, che le testimonianze d'accusa sarebbero non credibili per la reciprocità della posizione di vittima dei reati attribuibile ai testimoni, provenendo da persone tutte che hanno denunciato l'imputato F e reciprocamente hanno testimoniato contro di lui. Si rappresentano, altresì, alcune incoerenze del narrato dei testimoni 3. Il PG Luigi Birritteri, con requisitoria scritta, preso atto, quanto al reato di cui all'art.612 cod. pen., della sopravvenuta prescrizione e, quanto alle imputazioni di ingiuria, che il fatto non è più previsto dalla legge come reato, ha chiesto di annullare senza rinvio la sentenza impugnata, avuto riguardo ai reati di ingiuria, perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato, e, quanto al reato di cui all'art. 612 cod. pen., per sopravvenuta prescrizione, con ogni conseguente statuizione anche riguardo al disposto risarcimento del danno in favore delle parti civili costitute.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato quanto alla parte di motivo riferita alla condanna per la contestazione di minaccia, sicchè, alla luce del tempus commissi delicti (il 10.8.2007), il reato è prescritto. Invece, la condanna relativa all'imputazione di ingiuria deve essere annullata senza rinvio perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato.

2. Preliminarmente deve darsi atto di come al ricorso degli imputati non sia applicabile il principio secondo cui non è più deducibile, ai sensi degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 (introdotti dal d. Igs. 6 febbraio 2018, n. 11, entrato in vigore il 6 marzo 2018), il mero vizio di motivazione, eccepito ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., afferente ad una pronuncia d'appello per reati di competenza del giudice di pace (benchè denunciato formalmente come vizio di carenza assoluta di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. c, cod. proc. pen.): in tal senso, cfr. Sez. 5, n. 22854 del 29/4/2019, De Bilio, Rv. 275557 e Sez. 7, ord. n. 49963 del 6/11/2019, Fsini, Rv. 277417). Infatti, nel caso di specie, viene in rilievo una modifica normativa relativa all'an dello stesso potere processuale di impugnazione del provvedimento giurisdizionale, sicchè deve applicarsi l'insegnamento delle Sezioni Unite, che, nella sentenza Sez. U, n. 27614 del 29/3/2007, Lista, Rv. 236537 hanno stabilito come, ai fini dell'individuazione del regime applicabile in materia di impugnazioni, allorché si succedano nel tempo diverse discipline e non sia espressamente regolato, con disposizioni transitorie, il passaggio dall'una all'altra, l'applicazione del principio "tempus regit actum" imponga di far riferimento al momento di emissione del provvedimento impugnato e non già a quello della proposizione dell'impugnazione. Nel caso di specie, peraltro, la nuova disciplina processuale non potrebbe essere applicata al ricorso in esame, poiché esso stesso è stato presentato ben prima della sua entrata in vigore, e cioè nel 2012 (cfr. anche, sul tema, Sez. 5, n. 10142 del 17/1/2018, C., Rv. 272670;
Sez. 5, n. 27004 del 29/4/2021, Pimpinella, Rv. 281615).
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi