Cass. pen., sez. II, sentenza 11/06/2021, n. 23153

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 11/06/2021, n. 23153
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 23153
Data del deposito : 11 giugno 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

ente SENTENZA sul ricorso proposto da: A A, nato a Gafsa Metlaoui (Tunisia) il 04/09/1983 avverso la sentenza del 06/02/2019 della CORTE DI APPELLO DI VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia MINUTILLO TURTUR;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero,in persona del Sostituto Procuratore generale E P, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa il 06/02/2019 la Corte di appello di Venezia confermava la sentenza con la quale il Tribunale di Venezia, in composizione collegiale, aveva condannato A A, in concorso con F e T, giudicati separatamente, concesse allo stesso le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti, alla pena di anni tre e mesi tre di reclusione e 800,00 euro di multa per il reato di cui agli artt. 110, 628, comma primo e terzo, cod. pen., con l'aggravante di aver commesso il fatto in più persone riunite, parzialmente travisate e con uso di un'arma.

2. Ha proposto ricorso per cassazione A A, a mezzo del difensore di fiducia, Avv. G G, proponendo due motivi di ricorso.

3. Con il primo motivo di ricorso la difesa ha dedotto inosservanza di norma processuale stabilita a pena d'inutilizzabilità ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.;
la responsabilità dell'imputato è ancorata esclusivamente alla deposizione e alle dichiarazioni rese in dibattimento dalla F, all'epoca dei fatti imputata in procedimento connesso, raccolte in dibattimento senza essere stata la stessa avvisata ai sensi dell'art. 210 e 64 cod. proc. pen.;
il verbale di udienza è contraddittorio perché richiama gli avvisi ex art. 210 cod. proc. pen. e prosegue indicando che si procede alla lettura della formula di rito.

4. Con il secondo motivo di ricorso, in subordine, la difesa ha dedotto manifesta illogicità della motivazione ex art. 606, lett. e), cod. proc. pen. con riferimento alla regola probatoria di cui all'art. 192 cod. proc. pen.;
manca da parte della Corte di appello la considerazione di reali riscontri esterni a valenza individualizzante.

5. Il Procuratore Generale ha chiesto che venga dichiarata l'inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I motivi sono manifestamente infondati, i ricorsi devono essere conseguentemente dichiarati inammissibili.

2. Occorre, in via preliminare, osservare che la difese, pur evocando vizi della motivazione e violazione di legge in relazione all'art. 192 e 210 cod. proc. pen., hanno, di fatto, sollecitato con i motivi proposti una rilettura delle prove acquisite in dibattimento, in contrasto con il diritto vivente.

3. Quanto alle censure articolate, occorre considerare, dunque, che è preclusa alla Corte di cassazione la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una lettura alternativa, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una distinta ricostruzione storica dei fatti o, ancora, un differente giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01;
in senso conforme, v. Sez. 4, n. 1219 del 14/09/2017, dep. 2018, C, Rv. 271702-01;
Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv. 269217-01;
Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, M, Rv. 265482-01;
Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, dep. 2019, B, Rv. 275100-01).Sono, quindi, inammissibili nel giudizio di legittimità tutte quelle censure che attengono a vizi diversi dalla mancanza di motivazione, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo. Da ciò consegue l'inammissibilità di tutte le doglianze che criticano la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento, rappresentando tutto ciò una non ammissibile interferenza con la valutazione del fatto riservata al giudice del merito (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Cdonna, Rv. 280747-01, Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965-01).

4. Deve poi essere evidenziata, nel caso in esame, la ricorrenza di una c.d. "doppia conforme", avendo la sentenza di appello condiviso pienamente le argomentazioni logico- argomentative della sentenza di primo grado, ampiamente richiamata sia direttamente che per relationem nel corpo della motivazione. Va in proposito ricordato che la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo, quando le due decisioni di merito concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni (Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191229- 01;
Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062-01, in motivazione;
Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595-01;
Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615-01;
da ultimo Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218-01, Sez. 2, n. 29007 del 09/10/2020, Casamonica, non mass.). Nel contempo, il giudice di appello non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti ed a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo. Ne consegue che, in tal caso, debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata;
pertanto, in sede di legittimità, non è censurabile la sentenza, per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata col gravame, quando questa risulta disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, essendo sufficiente, per escludere la ricorrenza del vizio previsto dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., che la sentenza evidenzi una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione della prospettazione difensiva implicitamente e senza lasciare spazio ad una valida alternativa (Sez. 2, n. 35817 del 10/07/2019, Sirica, Rv. 276741-01;
Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, dep. 2019, Currò, Rv.275500-01;
Sez. 2, n. 1405 del 10/12/2013, dep. 2014, Cento, Rv. 259643-01;
Sez. 1, n. 27825 del 22/05/2013, 0., Rv. 262965-01).
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