Cass. pen., sez. VII, ordinanza 27/02/2019, n. 08607
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: T H B L nato il 22/12/1972 avverso la sentenza del 13/02/2018 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO M S;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La Corte di appello di Venezia con la sentenza in epigrafe indicata ex art. 599 bis cod. proc. pen. (concordato con rinuncia ai motivi di appello) ha rideterminato la pena inflitta a Triki Hassen Ben Lak"aar, su concorde richiesta delle parti, in anni 2 e mesi 9 di reclusione ed C 16.000,00 di multa, con le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla recidiva, relativamente al reato contestatogli (numerosi episodi di cessione di stupefacenti, art. 81 cod. pen. e 73 T.U. stup.). 2. Ricorre per cassazione l'imputato, con distinti motivi di ricorso: violazione di legge e mancanza della motivazione per l'esclusione di ipotesi di cui all'art. 129, cod. proc. pen 3. Il ricorso risulta inammissibile in quanto la sentenza emessa ex art. 599 bis, cod. proc. pen. con pena concordata e rinuncia ai motivi di appello non deve motivare sull'insussistenza di cause di assoluzione ex art. 129, cod. proc. pen., e sulla misura della pena concordata tra le parti: «A seguito della reintroduzione del c.d. patteggiamento in appello ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge n. 103 del 2017, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di circostanze aggravanti in quanto, a causa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia. (In applicazione del principio, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza ex art. 599-bis cod. proc. pen., con cui l'imputato deduceva la mancanza di motivazione sulle condizioni di cui all'art. 129 cod. proc. pen. e sulla circostanza aggravante di cui all'art. 80 del d.P.R. n. 309 del 1990)» (Sez. 3, n. 30190 del 08/03/2018 - dep. 05/07/2018, Hoxha e altro, Rv. 27375501;vedi anche Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018 - dep. 25/06/2018, Casero, Rv. 27319401). Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C A.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.
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