Cass. civ., sez. V trib., sentenza 01/06/2022, n. 17940
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Testo completo
iato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 23053/2020 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato. – ricorrente –
contro
LI IU –intimato– Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia-sezione staccata di Catania n. 3140/15/20, depositata il 10/06/2020. F i r m a t o D a : C A R I S T O L U C A D I O N I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 4 3 e 8 a 5 7 0 f f 1 d 5 c c 3 c 9 e f f 7 7 3 3 a 9 d b 2 e - F i r m a t o D a : D ' A N G I O L E L L A R O S I T A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 0 4 2 9 b a a 4 9 7 8 f 0 0 5 f e 8 d f 9 1 5 6 9 c 5 0 3 b 2 F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 Numero registro generale 23053/2020 Numero sezionale 760/2022 Numero di raccolta generale 17940/2022 Data pubblicazione 01/06/2022 Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 18 maggio 2022 ex art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, dal Consigliere Rosita D’Angiolella. Dato atto che il Sostituto Procuratore Generale dott. PP Locatelli ha concluso chiedendo di accogliere il ricorso, cassare la sentenza impugnata con rinvio alla CTR.
FATTI DI CAUSA
1. L’ Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione distaccata di Catania di cui in epigrafe, che ha accolto l’appello di PP VI riconoscendogli il diritto al rimborso pari al 90% delle imposte versate in eccedenza negli anni d'imposta 1990, 1991 e 1992, in applicazione dell’art. 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Il contribuente, cui il ricorso è stato notificato a mezzo pec in data 21/08/2020, è rimasto intimato.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con l’unico motivo l’Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 9, comma 17, della legge n. 289 del 27/12/2002, dell’art. 1, comma 665, legge 23 dicembre 2014 n. 190, come modificato dall'art. 16-octies d.l. 20 giugno 2017 n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017 n. 123, dell'articolo 1 comma 6, lettera a) della legge 28/12/2015 n. 208, dell'articolo 1, comma 631, lettera a) della legge 11/12/2016 n. 232, dell'articolo 9, comma 1, lettera a) d.l. 24/04/2017 n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21/06/2017 n. 96, dell'articolo 5, comma 1, lettera a), d.l. 16/10/2017 n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 14/12/2017 n. 172, 1, comma 2, lettera a) della legge 27/12/2017 n. 205, dell'articolo 4, comma 1, del d.l. 04/11/2002 n. 245, convertito 2 F i r m a t o D a : C A R I S T O L U C A D I O N I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 4 3 e 8 a 5 7 0 f f 1 d 5 c c 3 c 9 e f f 7 7 3 3 a 9 d b 2 e - F i r m a t o D a : D ' A N G I O L E L L A R O S I T A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 0 4 2 9 b a a 4 9 7 8 f 0 0 5 f e 8 d f 9 1 5 6 9 c 5 0 3 b 2 F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 Numero registro generale 23053/2020 Numero sezionale 760/2022 Numero di raccolta generale 17940/2022 Data pubblicazione 01/06/2022 con modificazioni dalla legge 27/12/2002 n. 286, dell'articolo 1, comma 1011, della legge n. 296 del 2006, della VI Direttiva n. 77/388/CEE come interpretata dalla Corte di giustizia della comunità europea con sentenza del 17/07/2008 in causa C- 132/06, dell'ordinanza della sesta sezione della Corte di Giustizia delle Comunità Europee del 15 luglio 2015 in causa C-82/14, nonché della decisione final 5549/2015 della Commissione Europea e dell'articolo 38 del d.P.R. n. 602 del 1973 e 21 del d.lgs. n. 546 del 1992. 1.2. L’Amministrazione erariale, richiamando le disposizioni in parola e e i principi della decisione della Commissione Europea 2016/195 del 14/08/2015, imputa al giudice di appello l’errore di non aver considerato che la disposizione di favore prevista dall'articolo 9, comma 17, della legge n. 289 del 2002 (riduzione o restituzione delle imposte versate nel triennio 1990 1992) non è applicabile ai soggetti che svolgono un'attività di impresa (nell'accezione comunitaria di soggetti che svolgono un'attività economica) poiché incompatibile con il mercato interno. Nella specie, essendo il contribuente soggetto all'imposta sul valore aggiunto, egli apparterrebbe alla categoria dei soggetti che svolgono un'attività d'impresa in senso lato e, quindi, escluso dal beneficio del rimborso delle imposte 2. Il ricorso è fondato dovendosi dare ulteriore continuità alla linea giurisprudenziale che, inaugurata dalla sezione lavoro della Corte (Cass. sez. lav., 26/09/2017 n. 22377;
conf. 27/11/2017, n. 28266 e n. 28267), ̀ stata confermata, e mai contrastata, in ambito fiscale con numerose pronunce (ex pluribus, cfr. Cass. sez. 6-5, 13/12/2017, n. 29905;
conf. Cass. sez. trib., 19/01/2018, n. 1325 e Cass. sez. trib. 08/02/2018, n. 3070;
da ultimo, Cass. sez. 5, 27/04/2021, n. 11038).
2.1. Al riguardo, la Commissione UE, con la decisione n. C (2015) 5549 final del 14/08/2015, (che il giudice nazionale deve attuare anche mediante disapplicazione di norme contrastanti;
conf. Cass., n. 3 F i r m a t o D a : C A R I S T O L U C A D I O N I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 4 3 e 8 a 5 7 0 f f 1 d 5 c c 3 c 9 e f f 7 7 3 3 a 9 d b 2 e - F i r m a t o D a : D ' A N G I O L E L L A R O S I T A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 0 4 2 9 b a a 4 9 7 8 f 0 0 5 f e 8 d f 9 1 5 6 9 c 5 0 3 b 2 F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 Numero registro generale 23053/2020 Numero sezionale 760/2022 Numero di raccolta generale 17940/2022 Data pubblicazione 01/06/2022 22377/2017 e n. 29905/2017, cit.), ha stabilito all'art. 1 che «Le misure di aiuto di Stato in oggetto (L. 27 dicembre 2012, n. 289, art. 9, comma 17, e successive modifiche e integrazioni;
L. 24 dicembre 2003, n. 350, art. 4, comma 90, e successive modifiche e integrazioni;
L. 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 363, e successive modifiche e integrazioni;
L. 27 dicembre 2006, n: 296, art. 1, comma 1011, e successive modifiche e integrazioni;
L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, comma 109, e successive modifiche e integrazioni;
d.l. 29 novembre 2008, n. 185, art. 6, comma 4-bis e 4-ter, e successive modifiche e integrazioni;
l. 12 novembre 2011, n. 183, art. 33, comma 28, e successive modifiche e integrazioni;
e tutti gli atti esecutivi pertinenti previsti dalle leggi sopraccitate), che riducono tributi e contributi dovuti da imprese in aree colpite da calamità naturali in Italia dal 1990 e cui l'Italia ha dato effetto in maniera illegale in violazione dell'art. 108, Par. 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sono incompatibili con il mercato