Cass. pen., sez. II, sentenza 28/10/2021, n. 38840

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 28/10/2021, n. 38840
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 38840
Data del deposito : 28 ottobre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposti da: M G, nato a Ischia il 15/10/1968 B M, nato a Milano il 17/11/1966 avverso la sentenza del 19/1/2021 della CORTE di APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia M T;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile;
udite le conclusioni dei difensori M Z per M anche in sostituzione dell' Avv. Fabio D'ALESSIO che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata, Avv. R T per B, che ha concluso chiedendo di annullare con rinvio la sentenza impugnata;
udite le conclusioni delle parti civili costituite FEDERAZIONE DELL'INDUSTRIA OROLOGIAIA SVIZZERA con l'Avv. C S in sostituzione dell'Avv. R R, ROLEX ITALIA con l'Avv. B M, ROLEX SA con l'Avv. V P, che hanno tutte depositato conclusioni scritte e note spese.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa il 19/01/2021 la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Roma del 05/10/2018, appellata da M Giuseppe e B Matteo, revocava la pena accessoria applicata a M Giuseppe, confermando nel resto la decisione impugnata che aveva condannato M Giuseppe per i reati ascritti alla pena di anni tre e mesi sei di reclusione ed euro 400,00 di multa e B Matteo per il reato allo stesso ascritto alla pena di ani due e mesi due di reclusione ed euro 8000,00 di multa, oltre al risarcimento dei danni nei confronti delle costituite parte civile.

2. Hanno proposto ricorso per cassazione M Giuseppe e B Matteo, a mezzo dei rispettivi difensori, proponendo diversi motivi di ricorso.

3. Con il primo motivo di ricorso la difesa del M ha dedotto manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione all'art. 648 cod. pen. per travisamento del fatto. La prova dell'acquisto di orologi dalla ditta del B e la successiva vendita degli stessi non è stata provata con grado di certezza. Il giudice di appello ritiene che il M abbia acquistato tutti gli orologi da polso dal B e contemporaneamente limita la riferibilità dell'acquisto agli orologi da tavolo, la cui detenzione non è mai stata contestata, in ciò si manifesta contraddittorietà della motivazione.

3.1. Con il secondo motivo di ricorso la difesa del M ha dedotto violazione di legge con riferimento alla mancata riqualificazione giuridica del fatto ai sensi dell'art. 473 cod. pen., nonché, congiuntamente, contraddittorietà della motivazione in ordine alla sussistenza dei reati ex art. 474, 474-ter e 648 cod. pen. Non vi è prova dell'acquisto da altri soggetti, ma solo ed esclusivamente prova della detenzione di materiale per l'assemblaggio degli orologi (laboratori, macchinari, componenti per assemblaggio, cinturini, custodie, libretti di istruzione). Si imponeva una derubricazione della condotta ai sensi dell'art. 473 cod. pen., mentre la motivazione si presenta contraddittoria nell'affermare che la semplice esistenza di un laboratorio non esclude che l'imputato potesse aver acquisito gli orologi de quibus con marchio contraffatto.

3.2. Con il terzo motivo la difesa del M ha dedotto violazione di norme processuali con riferimento all'art. 178 cod. proc. pen. per nullità della notifica del decreto che disponeva il giudizio di appello, con violazione del diritto di difesa ex art. 24 della Costituzione e art. 494 cod. proc. pen. La Corte di appello, che ha riscontrato la notifica del decreto di citazione a giudizio in appello non presso il domicilio eletto dal M, ma presso il difensore, ha ritenuto l'eccezione formulata in tal senso tardiva. La scansione processuale dei rinvii disposti per diverse ragioni dimostra la tempestività dell'eccezione proposta con memoria dal difensore.

3.3. Con il quarto motivo di ricorso la difesa del M deduceva violazione di legge in relazione all'omessa applicazione dell'art. 62-bis cod. pen., nonché motivazione illogica e contraddittoria relativamente al principio di presunzione di innocenza e di prova certa ogni ragionevole dubbio. La motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è generica. Né può essere considerato validamente l'ulteriore elemento, in presenza di soggetto incensurato, relativo alla capacità organizzativa dello stesso.

4. Con il primo motivo di ricorso la difesa del B ha dedotto mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen. in relazione al punto 3 dei motivi della Corte di appello. La carenza motivazionale emerge dall'assenza di qualsiasi perizia sul materiale sequestrato al B. Il B ha solo ammesso che predisponeva orologi da tavolo che poi sottoponeva alle varie ditte titolari dei marchi. L'esito dell'istruttoria dibattimentale dimostra che il Sassano aveva posto in vendita gli orologi prodotti dal B identificandoli espressamente come repliche, con impossibilità di trarre in inganno anche in considerazione del prezzo richiesto (350/400 euro).

4.1. Con il secondo motivo di ricorso la difesa del B ha dedotto violazione dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen. in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. La Corte ha affermato che il B, pur rendendo l'esame ha reso una versione dei fatti del tutto inattendibile, anche accusando ingiustamente il suo dipendente Sassano, il quale si era limitato ad eseguire i suoi ordini. È mancata qualsiasi valutazione in ordine ad elementi positivi riferibili al B.

5. Il Procuratore Generale ha concluso chiedendo che venga dichiarata l'inammissibilità del ricorso.

6. Le parti civili costituite hanno presentato conclusioni scritte chiedendo che venga dichiarata l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi generici, non consentiti e manifestamente infondati.

2. Va evidenziato come le difese nell'introduzione dei rispettivi motivi di ricorso, di fatto articolati in alcune subordinate, non chiaramente esplicitate quanto al parametro normativo asseritamente violato, non si siano confrontate correttamente e puntualmente con la motivazione della sentenza della Corte di appello, che ha ricostruito con motivazione logica, coerente, approfondita e del tutto priva di aporie le condotte imputate agli odierni ricorrenti. I motivi si caratterizzano, dunque, per una loro evidente genericità e mancanza di specificità. La mancanza di specificità del motivo, infatti, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, conducente, a norma dell'art. 591, co. 1, lett. c), c.p.p., all'inammissibilità (cfr. Sez.4, n. 256 del 18/09/1997, Ahmetovic, Rv. 210157-02;
Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945-01;
Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568-01;
Sez. 2, n. 11951 del 20/01/2014, Lavorato, Rv. 259435-01;
Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Botartour Sami, Rv. 277710 -01).

3. Ciò posto, occorre in via preliminare osservare che le difese, pur evocando vizio di violazione di legge e vizi molteplici della motivazione (tra l'altro congiuntamente evocati anche nel secondo motivo), hanno, di fatto, sollecitato una rilettura delle prove acquisite in dibattimento, in contrasto con il diritto vivente. Deve essere in tal senso sottolineato che è preclusa alla Corte di cassazione la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito attraverso una diversa ed alternativa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Frri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5., n. 48050 del 02/07/2019, Frri, Rv. 277758-01, Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv. 269217- 01;
Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01;
Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Battaglia, Rv. 275100-01). Sono, dunque, inammissibili nel giudizio di legittimità, tutte quelle censure che attengono a vizi diversi dalla mancanza di motivazione, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti
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