Cass. civ., SS.UU., ordinanza 07/07/2022, n. 21517

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., ordinanza 07/07/2022, n. 21517
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 21517
Data del deposito : 7 luglio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 22305-2021 proposto da: ROMEO GESTIONI S.P.A., in proprio e quale mandataria dell'A.T.I. con il Consorzio Stabile ROMEO FACILITY SERVICES (oggi BLACKSTONE FD CONSORZIO STABILE), in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

CORSO VITTORIO EMANUELE II

18, presso lo studio dell'avvocato R F, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato G M R;

- ricorrente -

contro

CONSIP S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI

12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
MANITALIDEA S.P.A., MANITAL SOCIETÀ CONSORTILE PER I SERVIZI INTEGRATI PER AZIONI CONSORZIO STABILE - MANITAL S.C.P.A., entrambe in amministrazione straordinaria, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA,

LUNGOTEVERE ARNALDO DA BRESCIA

11, presso lo studio dell'avvocato G M E, che le rappresenta e difende unitamente all'avvocato V C;

- controricorrenti -

nonché

contro

ELBA ASSICURAZIONI S.P.A.;
- intimata - avverso la sentenza n. 836/2021 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 28/01/2021. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/04/2022 dal Consigliere FRANCESCO M C.

FATTI DI CAUSA

1. La Consip s.p.a. indisse una procedura aperta di gara, ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per l'affidamento dei servizi integrati, gestionali e operativi, da eseguirsi negli Istituti e nei luoghi di cultura (musei), suddivisa in nove lotti geografici. Il raggruppamento costituito tra la società Romeo Gestioni s.p.a. in qualità di mandataria e il Consorzio stabile Romeo facility service 2010 in qualità di mandante partecipò alla gara per i lotti n. 5, n. 7 e n.

8. Ric. 2021 n. 22305 sez. SU - ud. 12-04-2022 -2- Nel frattempo, la società Consip venne a conoscenza dell'esistenza di indagini penali che vedevano coinvolti un suo dirigente, tale Marco Gasparri, e l'avv. Alfredo Romeo, socio di minoranza della società Romeo Gestioni, a seguito delle quali il Gasparri patteggiò la pena di un anno e otto mesi di reclusione per il reato di corruzione. La società Romeo Gestioni venne perciò attinta dalla misura interdittiva di cui all'art. 45 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, mentre il Prefetto di Roma dispose, a carico della medesima, le misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio previste dall'art. 32, comma 8, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 2014, n. 114. Con provvedimento del 6 marzo 2018 la Consip s.p.a. dispose l'esclusione dalla procedura di gara del R.T.I. facente capo alla Romeo Gestioni s.p.a., ai sensi dell'art. 38, comma 1, lettera n, del d.lgs. n. 163 del 2006, ne diede avviso all'ANAC e provvide all'escussione delle cauzioni provvisorie rilasciate. La società impugnò il provvedimento di esclusione davanti al giudice amministrativo ed il TAR per il Lazio rigettò il ricorso. Avverso tale sentenza propose appello la società esclusa e il Consiglio di Stato, con sentenza del 21 gennaio 2020, n. 477, rigettò il gravame e condannò l'appellante al pagamento delle spese di lite.

2. Questa sentenza è stata impugnata dalla società Romeo con ricorso per revocazione ai sensi dell'art. 106 c.p.a. e il Consiglio di Stato, con sentenza 28 gennaio 2021, n. 836, ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando la società Romeo Gestioni al pagamento delle spese di lite. Ha osservato il Giudice amministrativo che l'errore di fatto idoneo a dare ingresso all'impugnazione per revocazione è configurabile soltanto in relazione all'attività «preliminare del giudice relativa alla lettura ed alla percezione degli atti acquisiti al processo», Ric. 2021 n. 22305 sez. SU - ud. 12-04-2022 -3- mentre non può coinvolgere «la successiva attività di ragionamento, di apprezzamento, di interpretazione e di valutazione del contenuto delle domande e delle eccezioni». Deve trattarsi, quindi, di un errore di percezione materiale che attenga ad un punto non controverso e sul quale la decisione impugnata non deve avere espressamente motivato. Mentre, quindi, la svista percettiva e l'omissione di pronuncia può costituire motivo di revocazione, le ipotesi di errore di valutazione o di anomalia del procedimento logico di interpretazione possono dar luogo ad errori di giudizio che non sono censurabili con lo strumento della revocazione. Ciò premesso, il Consiglio di Stato ha affermato che nessun errore revocatorio era prospettabile nel caso di specie, perché la sentenza impugnata non era incorsa in un'omissione di pronuncia, avendo esaminato e ritenuto di dover disattendere la richiesta della Romeo Gestioni di disporre un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia
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