Cass. civ., SS.UU., sentenza 10/11/2020, n. 25207

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 10/11/2020, n. 25207
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 25207
Data del deposito : 10 novembre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

onunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 9034-2015 proposto da: SSICA - STAZIONE SPERIMENTALE PER L'INDUSTRIA DELLE CONSERVE ALIMENTARI, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

CORSO TRIESTE

87, presso lo studio dell'avvocato B B, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato A G;

- ricorrente -

contro

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CESARE BECCARIA

29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto stesso, rappresentato e difeso dagli avvocati A S, EMANUELE DE ROSE, G M, CARLA D'ALOISIO e L M;
DEGNI MONICA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

FLAMINIA

195, presso lo studio dell'avvocato S V, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato L G P;
C.R.P.A. S.P.A. - CENTRO RICERCHE PRODUZIONI ANIMALI, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIALE REGINA MARGHERITA

1, presso lo studio dell'avvocato M D S, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato C S;

- controricorrenti -

avverso la sentenza n. 1213/2014 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 06/10/2014. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/10/2020 dal Presidente L T;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale STEFANO VISONA', che ha concluso per il rigetto del ricorso proposto avverso la sentenza n. 1213/2014 R.Sent. della Corte d'appello di Bologna, pubblicata il 6 ottobre 2014;
uditi gli avvocati Giuseppe Maria Francesco Rapisarda per delega orale, Luciano Giorgio Petronio ed Antonietta Coretti per delega orale.

FATTI DI CAUSA

Ric. 2015 n. 09034 sez. SU - ud. 20-10-2020 -2- 1. La Corte di appello di Bologna, con la sentenza attualmente impugnata, respinge l'appello principale della Stazione Sperimentale per l'Industria delle Conserve Alimentari (d'ora in poi: SSICA) avverso la sentenza del Tribunale di Parma n. 864/2013 e, in accoglimento dell'appello incidentale di Monica D avverso la suddetta sentenza: 1) dichiara che la retribuzione globale di fatto in favore della D, come determinata in primo grado, deve essere maggiorata degli incrementi salariali stabiliti dal CCNL per l'industria alimentare;
2) stabilisce che sulle somme lorde spettanti devono essere praticate soltanto le ritenute fiscali di legge e non anche quelle previdenziali essendo l'onere relativo totalmente a carico del datore di lavoro senza diritto di rivalsa;
3) conferma nel resto la sentenza impugnata.

2. Alla suddetta conclusione la Corte territoriale perviene precisando, per quel che qui interessa, che: a) la lavoratrice nel ricorso introduttivo del giudizio ha dedotto un inadempimento unitario della SSICA protrattosi dalla fine del 1995 al 2004;
b) si concorda con la sentenza di primo grado nella parte in cui ha accertato l'esistenza di un unico rapporto di lavoro subordinato full-time a tempo indeterminato, tra Monica D e la SSICA - Stazione Sperimentale per l'Industria delle Conserve Alimentari a decorrere dal 28 novembre 1995 fino al 5 novembre 2004 con inquadramento della lavoratrice come ricercatrice in base al CCNL degli Enti di ricerca e sperimentazione fino al febbraio 2000 e, da quella data, come impiegata di 10 livello ai sensi del CCNL per l'Industria alimentare;
c) infatti, dalla prova testimoniale è emerso che il rapporto tra la D e il CRPA - Centro Ricerche Produzioni Animali s.p.a. (d'ora in poi: CRPA) si è limitato alla stipula di vari contratti per incarichi di prestazioni professionali sottoscritti di regola dopo l'inizio dello Ric. 2015 n. 09034 sez. SU - ud. 20-10-2020 -3- svolgimento delle prestazioni stesse presso il SSICA oltre a mere questioni amministrative (erogazione dei compensi);
d) sicché risulta confermato che l'effettiva destinataria delle prestazioni è sempre stata SSICA;
e) inoltre, il suddetto rapporto non era di natura autonoma - come sostiene la Stazione Sperimentale - perché le testimonianze raccolte hanno avvalorato la allegata sussistenza degli elementi sintomatici rivelatori della subordinazione, quali l'assoggettamento a direttive specifiche e cogenti da parte di personale SSICA, al relativo potere di vigilanza e controllo nonché l'inserimento nell'organizzazione della Stazione, l'osservanza di uno specifico orario di lavoro e la continuità della prestazione resa dalla D in tutto il periodo dedotto in giudizio (elemento quest'ultimo non utilmente contestato nei pure assai articolati motivi di appello);
f) il Tribunale ha anche stabilito che il suddetto rapporto è stato illegittimamente risolto il 5 novembre 2004, condannando la SSICA al pagamento delle differenze retributive maturate nonché alla riammissione in servizio della D con corresponsione, a titolo risarcitorio, delle retribuzioni maturate e non erogate dalla costituzione in mora del 13 aprile 2017 alla effettiva riammissione in servizio, quantificando la retribuzione mensile globale di fatto da pagare, oltre accessori, dedotto l'aliunde perceptum altresì quantificato;
g) il Giudice di primo grado ha poi condannato la SSICA a corrispondere all'INPS quanto stabilito per la costituzione in favore della lavoratrice di una rendita vitalizia sostitutiva ex art. 13 della legge n. 1338 del 12 agosto 1962 in relazione al periodo 28 novembre 1995 - 31 ottobre 2004 oltre accessori nonché i contributi e le sanzioni (come determinati) per il periodo novembre-dicembre 2004 oltre accessori e a ricostituire la posizione contributiva della lavoratrice fino alla sua effettiva riammissione in servizio;
Ric. 2015 n. 09034 sez. SU - ud. 20-10-2020 -4- h) ne consegue che vanno respinte le censure di SSICA secondo cui non si potrebbe configurare una interposizione fittizia di manodopera vietata, basate sull'assunto della natura autonoma del rapporto, che è stato smentito dalla prova testimoniale;
i) va anche aggiunto che, peraltro, per la affermazione della sussistenza ab initio di un unico rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato non è necessario ricorrere alla fattispecie di cui all'art. 1 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, salvo restando che per tutto il periodo i poteri direttivi, organizzativi e disciplinari relativamente alla prestazione di lavoro della D sono stati esercitati dalla SSICA con ordini specifici, vigilanza e controllo sulla concreta esecuzione della prestazione;
I) nella descritta situazione deve essere confermata la statuizione del primo Giudice sulla sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario anche per il periodo del rapporto di lavoro antecedente il 30 giugno 1998, onde evitare il frazionamento della tutela giurisdizionale, secondo il consolidato indirizzo delle Sezioni Unite, essendo irrilevante a questi fini che nel periodo dal 28 novembre 1995 al 24 febbraio 2000 SSICA fosse un ente pubblico;
m) ne consegue che va confermato il rigetto dell'eccezione di decadenza di cui all'art. 69, comma 7, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 sollevata dalla difesa della SSICA con riferimento al suddetto periodo del rapporto antecedente il 30 giugno 1998;
n) infine, è inapplicabile l'art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001 in quanto il rapporto è stato instaurato il 28 novembre 1995 e, comunque, alla SSICA non si applicava tale disposizione;
o) è da escludere che la D abbia inteso prestare acquiescenza alla avvenuta risoluzione del rapporto di lavoro con il suo comportamento concludente (mutuo consenso) sia per il limitato lasso di tempo intercorrente tra la fine del rapporto e la relativa Ric. 2015 n. 09034 sez. SU - ud. 20-10-2020 -5- contestazione sia perché la SSICA (gravata del relativo onere) non ha allegato altre circostanze da cui desumerne la sussistenza;
p) l'appello incidentale deve essere accolto nei termini suindicati, essendo da escludere la detraibilità dalle somme spettanti alla D a titolo risarcitorio degli importi dovuti all'INPS per contributi previdenziali non versati, in quanto non è contestato che la SSICA non abbia provveduto al loro versamento né la Stazione ha dimostrato la non imputabilità a sé stessa di tale omissione.

3. Con ricorso per otto motivi la SSICA domanda la cassazione della suddetta sentenza.

4. Resistono con controricorsi, illustrati da memorie, Monica D e CRPA s.p.a.

5. Anche l'INPS propone controricorso.

6. All'udienza pubblica dell'8 ottobre 2019, a seguito di contraddittorio tra le parti, la Sezione Lavoro, con ordinanza 19 novembre 2019, n. 30075, ha trasmesso gli atti al Primo Presidente, per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, della questione di giurisdizione presupposta alla decisione del primo motivo di ricorso per cassazione.

7. Il ricorso è stato perciò assegnato alle Sezioni Unite e fissato per l'odierna udienza.

8. In prossimità dell'udienza, il pubblico ministero ha depositato le proprie motivate conclusioni. RAGIONI DELLA DECISIONE I — Profili preliminari 1. Per una migliore comprensione della vicenda che fa da sfondo alla presente controversia si ritiene opportuno ricordare che la Stazione Sperimentale per l'Industria delle Conserve Alimentari (d'ora in poi: SSICA) venne fondata con r.d. n. 1396 del 2 luglio 1922, n. 1396, con la denominazione di Regia Stazione sperimentale per Ric. 2015 n. 09034 sez. SU - ud. 20-10-2020 -6- i l'industria delle Conserve Alimentari in Parma (e sede presso i locali forniti dalla Camera di commercio di Parma), come ente pubblico. Tale veste giuridica storicamente si giustifica per l'epoca dell'istituzione della Stazione Sperimentale, ma non ha riscontro nel tipo di interessi perseguiti e nelle funzioni in concreto svolte, rimaste sostanzialmente immutate nel tempo. Infatti, la SSICA - al pari delle tutte le altre Stazioni Sperimentali per l'industria - fin dalle origini è stata una organizzazione diretta ad effettuare attività di sperimentazione e di ricerca industriale finalizzate al sostegno della competitività delle imprese, in collaborazione con i settori produttivi di riferimento nell'area territoriale di pertinenza grazie al loro finanziamento in misura preponderante (Cass. 6 marzo 2020, n. 6450). Nel corso del tempo la relativa disciplina ha subito molteplici mutamenti, che si sono tradotte in modifiche della veste giuridica delle Stazioni Sperimentali. In particolare, con il d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 540 la SSICA (al pari delle altre Stazioni sperimentali per l'industria), è stata trasformata in ente pubblico economico sottoposto «alla vigilanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato». Poi è divenuta Azienda Speciale della Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di Parma, come previsto dal d.l. n. 78 del 31 maggio 2010 convertito dalla legge n. 122 del 30 luglio 2010, seguito da un decreto interministeriale dell Ministro dello Sviluppo Economico con il Ministro dell'Economia e delle Finanze. Attualmente è una fondazione di ricerca. Ma, come si è detto, i compiti svolti sono comunque rimasti inalterati. Questo è stato sottolineato dalla giurisprudenza in materia, essendosi specificato che, nel corso del tempo, per SSICA sono stati mantenuti senza soluzione di continuità compiti, attribuzioni e Ric. 2015 n. 09034 sez. SU - ud. 20-10-2020 -7- funzioni della Stazione Sperimentale (vedi: Corte cost., sentenza n. 86 del 2017;
TAR Emilia-Romagna, Parma, sentenza 16 ottobre 2017, n. 315;
Cass. 6 marzo 2020, n. 6450). E, con riguardo all'attribuzione della veste di Azienda Speciale della Camera di commercio, la Corte costituzionale nella citata sentenza n. 86 del 2017 ha aggiunto che la complessiva considerazione delle origini storiche delle Stazioni Sperimentali, del radicamento delle stesse in determinati ambiti territoriali, in correlazione con la tipologia delle attività produttive, apprezzate alla luce della natura e dei compiti svolti dalle Camere di commercio, rendono dunque non manifestamente irragionevole ed ingiustificata la scelta dei legislatore di attribuire a quella di Parma i compiti in passato svolti dalla soppressa Stazione Sperimentale conserviera, sulla scorta di un criterio generale, applicato a tutte le altre, pure soppresse, Stazioni sperimentali (vedi Cass. n. 6450 del 2020 cit.). Per quanto riguarda il personale, quando è stata abbandonata la originaria configurazione di ente pubblico il rapporto di lavoro del personale dipendente è diventato di tipo privatistico regolato dal CCNL dell'Industria alimentare, sostitutivo del precedente CCNL del Comparto Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione. Pertanto, quando è stata instaurato il rapporto di lavoro, come ricercatrice, della D la SSICA era un ente pubblico e il rapporto di lavoro dei dipendenti era regolato dal CCNL del Comparto Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione. Da una complessiva interpretazione del CCNL normativo 1994- 1997 di tale Comparto (che è il primo contratto successivo a quello recepito con il dPR n. 171 del 1991, cui fa riferimento l'art. 72 del D.Igs. n. 29 del 1993) - con decorrenza dall'i gennaio 1994 e scadenza il 31 dicembre 1997 - risulta che mentre per le assunzioni dei dipendenti amministrativi erano previsti concorsi pubblici, i ricercatori potevano essere considerati in servizio "a tutti gli effetti" Ric. 2015 n. 09034 sez. SU - ud. 20-10-2020 -8- alle dipendenze della Stazione Sperimentale sulla base di corsi di formazione svolti durante il lavoro (art. 16). Del resto, all'epoca dei fatti e fino al 2016 il CNR, per esempio, poteva - per una quota - assumere a tempo indeterminato ricercatori per chiamata diretta (vedi, per tutti: art. 20 del d.lgs. 4 giugno 2003, n. 127 e art. 13 del d.lgs. 31 dicembre 2009, n. 213). Peraltro, anche la Corte costituzionale ha affermato che ai fini del rispetto del principio dell'assunzione mediante concorso da parte delle Pubbliche Amministrazioni è necessario trovare "un ragionevole punto di equilibrio fra il suddetto principio e l'interesse a consolidare pregresse esperienze lavorative" (Corte Cost. sentenze n. 407 e n. 159 del 2005;
n. 34 e n. 205 del 2004, nonché Corte cost. n. 78 del 2019 sulle assunzioni per chiamata diretta. E, in senso analogo: Cass. SU 15 gennaio 2010, n. 529). Inoltre, come si è già detto, la stessa Corte costituzionale, il TAR Emilia-Romagna, Parma, il Consiglio di Stato e di recente anche questa Corte hanno sottolineato che, nel tempo, l'attività di SSICA è rimasta sempre la stessa e che quando è stata formalmente qualificata come "ente pubblico economico" (d.lgs. n. 540 del 1999), si è pure stabilito che (art. 5, comma 1): "1. I rapporti di lavoro dei dipendenti della Stazione sperimentale sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa". Rispetto a tale configurazione è irrilevante l'avvenuto assorbimento della Stazione Sperimentale da parte della Camera di commercio di Parma e la conseguente sua configurazione come Azienda speciale Stazione Sperimentale da parte della stessa Camera di commercio. Infatti, tale operazione è consistita nella soppressione di un soggetto e nella contestuale creazione di un nuovo Ente per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni della cessata Stazione Ric, 2015 n, 09034 sez. SU - ud. 20-10-2020 -9- Sperimentale, "ereditandone il personale e garantendo così la continuità dell'attività nelle stesse sedi cui sono attribuite le medesime funzioni già esercitate dall'Ente soppresso". Ciò significa che, pur avendo la Camera di commercio la natura (vedi: Corte costituzionale sentenze n. 374 del 2007;
n. 29 del 2016) di ente pubblico dotato di autonomia funzionale (art. 1, comma 1, della legge n. 580 del 1993), comunque la Stazione Sperimentale (come Azienda Speciale) ha mantenuto la configurazione di ente pubblico economico chiamato allo svolgimento non di funzioni interesse generale ma di programmi di ricerca e di carattere tecnico- scientifico di cui beneficiano in modo specifico ed immediato le imprese che dai risultati di detti programmi traggono vantaggi in termini imprenditoriali (vedi: Cass. n. 6450 del 2020 cit.;
Cons. Stato n. 1954 del 2003), con conseguente permanente applicazione ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle disposizioni del capo 1, titolo 2, del libro quinto del codice civile e delle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa (vedi: Cass. n. 30868 del 2017). Del resto, con riferimento alle aziende speciali delle Camere di Commercio, questa Corte ha già affermato che, pure nel caso in cui non siano dotate di personalità giuridica propria, costituiscono comunque una struttura fornita di un'organizzazione autonoma, distinta da quella pubblicistica dell'Ente, che opera con modalità e strumenti non dissimili da quelli delle altre organizzazioni imprenditoriali (vedi: Cass. SU n. 21503 del 2004), sicché il rapporto di lavoro del personale dipendente da tali aziende è sottratto all'ambito di applicazione del d.lgs. n. 165 del 2001, perché non intercorre con Pubbliche Amministrazioni (vedi: Cass. SU n. 12907 del 2003). Ovviamente la natura privata dell'ente e dei rapporti di lavoro è rimasta anche nell'attuale configurazione di Fondazione. II — Sintesi delle censure Ric. 2015 n. 09034 sez. SU - ud. 20-10-2020 -10- 2. Il ricorso è articolato in otto motivi.
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