Cass. pen., sez. II, sentenza 23/01/2023, n. 02681

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 23/01/2023, n. 02681
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 02681
Data del deposito : 23 gennaio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da D'ARIA GENNARO nato A NAPOLI il 25/08/1986 avverso la sentenza del 10/05/2020 del CORTE DI APPELLO DI VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia M T;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale G R, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udite le conclusioni del difensore Avv. M S che ha chiesto che il provvedimento impugnato venga annullato con ogni conseguenza di legge per giungere ad un giudizio di assoluzione quanto meno ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen. lette le conclusioni della parte civile costituita M P, che a mezzo del proprio difensore ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 10/05/2020 la Corte di appello di Venezia ha pienamente confermato la sentenza del G.i.p. del Tribunale di Treviso, pronunciata in data 11/05/2021, ad esito di giudizio abbreviato, per i reati ascritti al D'Aria Gennaro (capo a) art. 527, comma primo e secondo cod. pen.;
capo b) art. 612-bis, commi primo e secondo, cod. pen. e art. 61, n. 1, cod. pen.;
capo c) artt. 81 cpv, 582, 585, 576, n. 1 e 5, 577, comma secondo, e art. 61 n. 11-quinquies cod. pen.;
capo d) artt. 628 e 61 n. 2 e 11-quinquies cod. pen.), che veniva conseguentemente condannato alla pena di giustizia.

2. D'Aria Gennaro ha proposto ricorso per cassazione deducendo quattro motivi di ricorso, che si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp.att. cod. proc. pen.

2.1. Con il primo motivo di ricorso ha dedotto violazione di legge e vizio della motivazione perché manifestamente illogica nella valutazione delle dichiarazioni accusatorie, oltre che delle risultanze in atti;
la difesa nell'ambito dello stesso motivo ha, inoltre, cumulativamente, dedotto travisamento del fatto, difetto di motivazione in ordine alle censure mosse dalla difesa, carenza di prova, inattendibilità della parte offesa, contraddittorietà e mancanza sia di motivazione che di autonomo giudizio con riguardo all'affermazione di responsabilità;
quanto ai capi a) b) c) mancanza della prova della sussistenza dei fatti contestati;
la Corte di appello si è basata quasi esclusivamente sulle dichiarazioni della persona offesa che non hanno alcuna linearità, ed ha reso sul punto un giudizio superficiale ed erroneo, senza adeguatamente prendere in considerazione le istanze della difesa e senza tenere conto di una prova risolutiva rappresentata dalla relazione di servizio dei Carabinieri di Scorze'.

2.2. Con il secondo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge per mancata assoluzione del ricorrente dall'imputazione ascritta e, comunque per mancata derubricazione dei reati ascritti in reati più favorevoli;
i capi a) e b) si basano su due soli episodi, non è stata raggiunta la prova della condotta oggetto di imputazione;
il capo c) riguarda episodi slegati tra loro oltre ad essere assente l'evento della fattispecie contestata;
il capo d), in totale assenza dell'elemento soggettivo del delitto contestato, poteva al massimo essere riqualificato come violenza privata.

2.3. Con il terzo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge quanto alla determinazione della pena e alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione e da ritenersi prevalenti sulle contestate aggravanti;
non si è tenuto conto del fatto che il D'Aria era un militare e aveva un ottimo curriculum professionale, oltre che totalmente incensurato;
non è stata posta in essere una consulenza psicologica per valutare se nel momento in cui era preso da stato d'ira a causa della sua gelosia lo stesso fosse capace di intendere e di volere.

2.4. Con il quarto motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge in ordine alla statuizioni civili, lamentando i'eccessiva onerosità della provvisionale immediatamente esecutiva in mancanza di prova quanto al danno subito, con conseguente lacuna motivazionale sul punto 2 v4L 3. Il Procuratore Generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi generici, non consentiti e manifestamente infondati.

2. La Corte di appello ha confermato pienamente il giudizio di responsabilità del ricorrente, con motivazione del tutto conforme a quella del giudice di primo grado.

3. Il ricorrente nell'impugnare la sentenza non si confronta compiutamente con le argomentazioni spese dai giudici di appello e si limita, come emerge anche graficamente, a riproporre i medesimi argomenti, anche in senso letterale, già proposti con i motivi di appello, senza allegare una critica argomentata e caratterizzata dalla proposizione dei vizi tipici del giudizio di legittimità, se non nell'epigrafe del motivo. In tal senso occorre ricordare che il vizio di motivazione non può essere articolato genericamente e si deve connotare quanto alla sua proposizione con precisione e adeguatezza, evidenziando dove la motivazione sia manifestamente illogica, e non meramente illogica, erronea o difettosa come lamentato dal ricorrente, eventualmente assente o contraddittoria. Ricorre, dunque, in concreto una mera ripetizione dei motivi di appello, un mancato confronto con le argomentazioni della decisione impugnata, un'articolazione dei motivi secondo criteri che ne determinano l'inammissibilità in questa sede. Deve, quindi, essere rilevata una mancanza di specificità dei motivi proposti . In tal senso si deve ricordare che la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, conducente, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., all'inammissibilità (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521-01;
Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutatour, Rv. 277710-01;
Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568-01;
Sez. 4, n.18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849- 01;
Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945-01). Si deve, inoltre osservare, come i motivi proposti si caratterizzino per il loro essere del tutto sovrapponibili, e reiterativi, dei motivi proposti in sede di appello. 3 gt- Deve essere in tal senso ribadito il principio di diritto affermato da questa Corte secondo il quale è inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l'appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, C, Rv. 260608-01). La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, chiarito che il ricorso di cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'appello, e motivatamente respinti in secondo grado, non si confronta criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato, ma si limita, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (Sez.2, n. 27816 del 22/03/2019, R, Rv. 276970-01).
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