Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/06/2021, n. 17430
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In riferimento alla richiesta di adeguamento o ricalcolo di prestazioni pensionistiche parzialmente già riconosciute, la decadenza triennale di cui all'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970, come modificato dall'art. 38, comma 1, lett. d), del d.l. n. 98 del 2011, conv., con modif., dalla l. n. 111 del 2011, si applica solo alle differenze sui ratei maturati precedenti il triennio dalla domanda giudiziale.
Sul provvedimento
Testo completo
S I R P 17 GIU. 2021 O E T N I E L S L AULA 'B' O H 17430/2 1 E T N E A R T S I Oggetto REPUBBLICA ITALIANA G E IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R.G.N. 22274/2017 Cron. 17430 SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.r Magistrati: Rep. Presidente Ud. 26/01/2021 Dott. A M - Consigliere- PU Dott. ENRICA D'ANTONIO Consigliere Dott. D CIORE Consigliere Dott. L CO Rel. Consigliere Dott. F B ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 22274-2017 proposto da: - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in I.N.P.S. del Presidente e legale rappresentante pro persona tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale CESARE dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati ANTONELLA PATTERI, LUIGI CAL ULO, SERGIO PREDEN;
2021
- ricorrente -
300
contro
PREDONZANI CLAUDIO;
intimato avverso la sentenza n. 177/2017 della CORTE D'APPELLO di TRIESTE, depositata il 20/06/2017 R.G.N. 115/2016;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/01/2021 dal Consigliere Dott. F B;
il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. G GIACALONE visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28/10/2020 г.137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n.176, ha depositato conclusioni scritte. Udienza pubblica del 26 gennaio 2021- Pres. Manna, rel. Buffa r.g. 22274 del 2017 - INPS c. Predonzani.
FATTI DI CAUSA
1. Con sentenza del 20.6.17, la corte d'appello di Trieste ha confermato la sentenza del 28.1.16 del tribunale della stessa sede, che aveva accolto -nei limiti della prescrizione quinquennale- la domanda del signor Predonzani di riliquidazione della pensione in godimento dal 1.7.1997. 2. In particolare, la corte territoriale ha ritenuto inapplicabile l'articolo 38 del decreto legge n. 98/2011 (convertito in legge n. 11/2011), essendo la prestazione precedente l'entrata in vigore delle relative disposizioni, ed ha escluso l'applicazione del termine decadenziale ex articolo 47 DPR 639/1970, essendo le prestazioni già state riconosciute, sia pure parzialmente;
ha invece applicato il termine prescrizionale quinquennale ex articolo 47 bis del citato DPR, introdotto dall'articolo 38 del d.l. n. 98/2011, riconoscendo il ricalcolo per i soli ratei del marzo 2010, ossia 5 anni prima della domanda amministrativa del febbraio 2015. 3. Avverso tale sentenza ricorre l'INPS per un motivo, illustrato da memoria;
l'assistito è rimasto intimato.
4. Con ordinanza interlocutoria n. 13285 del 16 maggio 2019, la Sesta Sezione di questa Corte ha rimesso la causa a questa Sezione per l'esame in pubblica udienza. 5. 6. 7. 8. MOTIVI DELLA DECISIONE Con unico motivo di ricorso si deduce -ex art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.- violazione dell'articolo 47 DPR n. 639/1970, come modificato dall'articolo 38 d.l. n. 98/2011, nonché dell'articolo 252 att. cod. civ., per avere la sentenza impugnata escluso l'applicazione del nuovo termine decadenziale a partire dalla data di entrata in vigore della nuova legge (ossia dal 6 luglio 2011) e la maturazione della decadenza (nella specie verificatasi per essere decorso termine il infruttuosamente, sia in relazione alla domanda amministrativa che alla domanda giudiziale). Il ricorso è fondato. Questa Corte è già intervenuta sulle questioni qui in la recente sentenza Cass. Sez. Lav. rilievo con sentenza n. 28416 del 14/12/2020, alle cui considerazioni occorre dare continuità. In particolare, si è ribadito il principio (affermatosi a partire da Sez. VI-L, ordinanza n. 7756 del 19.4.2016 e, più di recente, con la ordinanze n. 3580/2019 e 16661/2018 e con la sentenza Sez. L, n. 29754 del 15/11/2019, Rv. 655717 01) secondo cui, in applicazione dei principi e delle ragioni enunciati dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 15352/2015 (che, intervenendo nella materia delle emotrasfusioni in relazione ai termini introdotti dall'art. 1, comma 9 L. n. 238/1997 per la domanda volta al conseguimento dell'indennizzo da vaccinazioni o di epatiti post trasfusionali e pensioni da HIV, ha ritenuto applicabile il nuovo termine anche per i fatti pregressi ma a decorrerre dall'entrata in vigore delle nuove disposizioni), il termine di decadenza introdotto dall'art. 38 comma 1 lett. d) n. 1) del d.l. n. 98 del 2011, convertito in 1. n. 111 del 2011, con riguardo "alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il