Cass. civ., SS.UU., ordinanza 04/05/2023, n. 11687
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
- ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso18183-2022 proposto da: TRENITALIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Viale Bruno Buozzi 47, presso lo studio dell’avvocato L T, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato G S;
-ricorrente -
contro
Ric. 2022 n. 18183 sez. SU -ud. 18-04-2023 - 2 - FALLIMENTO ARENAWAYS S.P.A.,in persona del Curatore Fallimentare pro tempore, elettivamente domiciliato in R oma , Via Trionfale 5697, presso lo studio dell’avvocato F I, rappresentato e difeso dagli avvocati TEODOSIO PAFUNDIe MAURIZIO GRIA;
RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliat a in R oma, Via
XXIV
Maggio 43,presso lo STUDIO LEGALE CHIOMENTI, rappresentata e difesa dagli avvocati G B e G M R;
-contro ricorrente e contro ricorrente adesivo - nonchécontro MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA’ SOSTENIBILI, REGIONE PIEMONTE, REGIONE LOMBARDIA;
-intimati - avverso la sentenza n. 146/2022 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 10/01/2022. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/04/2023 dal Consigliere A P L.
FATTI DI CAUSA
La vicenda che è oggetto del ricorso di Trenitalia Spa e del controricorso adesivo di Rete Ferroviaria Italiana Spa (d’ora in avanti RFI) ha inizio con la richiesta dell’impresa ferroviaria Arenaways Spa a RFI di assegnazione delle tracce orarie necessarie per lo svolgimento del servizio di trasporto passeggeri sulle linee relative ai contratti di servizio pubblico sottoscritti tra Trenitalia e le Regioni Piemonte, Lombardia e Toscana. RFI richiese all’Ufficio per la regolazione dei servizi ferroviari (d’ora in avanti, URSF) di stabilire se l’esercizio dell’attività di trasporto oggetto della richiesta di Arenaways fosse suscettibile di compromettere l’equilibrio economico dei contratti di servizio con Trenitalia e a quali Ric. 2022 n. 18183 sez. SU -ud. 18-04-2023 - 3 - limitazioni detta attività avrebbe dovuto ritenersi eventualmente assoggettata. Con provvedimento del 9.11.2010, l’URSF rispose che lo svolgimento del servizio di trasporto ferroviario passeggeri richiesto da Arenaways sulla tratta Torino-Milano aveva carattere “regionale” e comprometteva l’equilibrio economico del contratto di servizio pubblico in termini di redditività dell’impresa ferroviaria Trenitalia;
di conseguenza, limitava le tracce richieste sulla direttrice Milano-Torino alle sole fermate nei capoluoghi di regione (Milano e Torino) escludendo quelle intermedie. L’impugnazione di questa decisione e, anche con motivi aggiunti, degli atti conseguenziali (tra i quali di un analogo provvedimento dell’URSF del 27 ottobre 2011) da parte di Arenaways è stata rigettata dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio con sentenza del 24 settembre 2014. E’ intervenuta nel frattempo, in separato giudizio, la sentenza del Consiglio di Stato n. 1101 del 2021 (passata in giudicato, avendo le Sezioni Unite dichiarato inammissibili i relativi ricorsi con ordinanza n. 4291 del 2023) che ha rigettato il ricorso avverso il provvedimento dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) che aveva sanzionato le Ferrovie dello Stato, RFI e Trenitalia per il contestato illecito concorrenziale derivante da abuso di posizione dominante a danno dell’operatore ferroviario Arenaways, per avere fornito informazioni fuorvianti all’URSF, al fine di condizionarlo e indurlo ad emettere i provvedimenti impugnati nel presente giudizio, e tenuto altri comportamenti ingiustificatamente dilatori
-ricorrente -
contro
Ric. 2022 n. 18183 sez. SU -ud. 18-04-2023 - 2 - FALLIMENTO ARENAWAYS S.P.A.,in persona del Curatore Fallimentare pro tempore, elettivamente domiciliato in R oma , Via Trionfale 5697, presso lo studio dell’avvocato F I, rappresentato e difeso dagli avvocati TEODOSIO PAFUNDIe MAURIZIO GRIA;
RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliat a in R oma, Via
XXIV
Maggio 43,presso lo STUDIO LEGALE CHIOMENTI, rappresentata e difesa dagli avvocati G B e G M R;
-contro ricorrente e contro ricorrente adesivo - nonchécontro MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA’ SOSTENIBILI, REGIONE PIEMONTE, REGIONE LOMBARDIA;
-intimati - avverso la sentenza n. 146/2022 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 10/01/2022. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/04/2023 dal Consigliere A P L.
FATTI DI CAUSA
La vicenda che è oggetto del ricorso di Trenitalia Spa e del controricorso adesivo di Rete Ferroviaria Italiana Spa (d’ora in avanti RFI) ha inizio con la richiesta dell’impresa ferroviaria Arenaways Spa a RFI di assegnazione delle tracce orarie necessarie per lo svolgimento del servizio di trasporto passeggeri sulle linee relative ai contratti di servizio pubblico sottoscritti tra Trenitalia e le Regioni Piemonte, Lombardia e Toscana. RFI richiese all’Ufficio per la regolazione dei servizi ferroviari (d’ora in avanti, URSF) di stabilire se l’esercizio dell’attività di trasporto oggetto della richiesta di Arenaways fosse suscettibile di compromettere l’equilibrio economico dei contratti di servizio con Trenitalia e a quali Ric. 2022 n. 18183 sez. SU -ud. 18-04-2023 - 3 - limitazioni detta attività avrebbe dovuto ritenersi eventualmente assoggettata. Con provvedimento del 9.11.2010, l’URSF rispose che lo svolgimento del servizio di trasporto ferroviario passeggeri richiesto da Arenaways sulla tratta Torino-Milano aveva carattere “regionale” e comprometteva l’equilibrio economico del contratto di servizio pubblico in termini di redditività dell’impresa ferroviaria Trenitalia;
di conseguenza, limitava le tracce richieste sulla direttrice Milano-Torino alle sole fermate nei capoluoghi di regione (Milano e Torino) escludendo quelle intermedie. L’impugnazione di questa decisione e, anche con motivi aggiunti, degli atti conseguenziali (tra i quali di un analogo provvedimento dell’URSF del 27 ottobre 2011) da parte di Arenaways è stata rigettata dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio con sentenza del 24 settembre 2014. E’ intervenuta nel frattempo, in separato giudizio, la sentenza del Consiglio di Stato n. 1101 del 2021 (passata in giudicato, avendo le Sezioni Unite dichiarato inammissibili i relativi ricorsi con ordinanza n. 4291 del 2023) che ha rigettato il ricorso avverso il provvedimento dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) che aveva sanzionato le Ferrovie dello Stato, RFI e Trenitalia per il contestato illecito concorrenziale derivante da abuso di posizione dominante a danno dell’operatore ferroviario Arenaways, per avere fornito informazioni fuorvianti all’URSF, al fine di condizionarlo e indurlo ad emettere i provvedimenti impugnati nel presente giudizio, e tenuto altri comportamenti ingiustificatamente dilatori
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi