Cass. civ., SS.UU., ordinanza 13/12/2021, n. 39693

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., ordinanza 13/12/2021, n. 39693
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 39693
Data del deposito : 13 dicembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

o la seguente

ORDINANZA

Oggetto: Sul ricorso n. 24785-2020 proposto da: ricorso

contro

I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI s.r.l., rappr. e dif. decisioni di giudici dall’avv. D G avvdanielegranara@puntopec.it, speciali - elett. dom. presso lo studio in Roma, Corso Vittorio Emanuele giurisdizione - limiti II n. 154/3 DE, come da procura a margine dell’atto -ricorrente principale–

Contro

F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 - F i r m a t o D a : D ' A S C O L A P A S Q U A L E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 b 6 5 2 f e a b a c 1 a 9 8 0 2 f 2 0 d a a 4 5 4 d b 6 4 b b Numero registro generale 24785/2020 Numero sezionale 497/2021 ITALGAS RETI s.p.a., rappr. e dif. dagli avv. FNumero di raccolta generale 39693/2021 To Data pubblicazione 13/12/2021 fabio.todarello@milano.pecavvocati.it e C S claudiasarrocco@pec.it, elett. dom. presso lo studio dell’avv. Giovanni Corbyons giovannicorbyons@ordineavvocatiroma.org in Roma, via Cicerone n.44, come da procura in calce all’atto -controricorrente- e nei confronti di COMUNE DI CHIAVARI, in persona del Sindaco p.t. -intimato- per la cassazione della sentenza Consiglio di Stato, Sezione Quinta, n. 3058/2019, dep. 14.5.2020, in R.G. n.8389 del 2019;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona dell’Avvocato generale dott. Carmelo Sgroi, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso;
lette la memoria del ricorrente I.C.A. s.r.l.;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26.10.2021 dal consigliere relatore dott. Massimo Ferro;

FATTI DI CAUSA

1. I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI s.r.l. [ICA] impugna la sentenza Consiglio di Stato, Sezione Quinta, n. 3058/2019, dep. 14.5.2020, in R.G. n.8389 del 2019 che ha dichiarato inammissibile il suo ricorso per la revocazione della sentenza Consiglio di Stato, Sezione Quinta, n. 3146, dep. 14.5.2019 di accoglimento dell’appello di ITALGAS RETI s.p.a. [ITALGAS] avverso la sentenza TAR Liguria 28.2.2017, n.134/2017 (resa anche in confronto di COMUNE DI CHIAVARI), che aveva dichiarato inammissibile per tardività la domanda di annullamento del regolamento tariffario comunale (per la disciplina di canone concessorio) approvato dal Comune di Chiavari con delibera consiliare n. 48 del 23 maggio 2014;

2. in particolare, la sentenza Consiglio di Stato n. 3146/2019 aveva annullato il citato regolamento ove assoggettava al pagamento di canone non ricognitorio le concessioni in uso di infrastrutture e suolo pubblici ricorso n. 24785/2020 - sez. S.U. ad. 26.10.2021 pagina 2 di 12 F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 - F i r m a t o D a : D ' A S C O L A P A S Q U A L E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 b 6 5 2 f e a b a c 1 a 9 8 0 2 f 2 0 d a a 4 5 4 d b 6 4 b b Numero registro generale 24785/2020 Numero sezionale 497/2021 Numero di raccolta generale 39693/2021 funzionali a condutture per la distribuzione di energie e Data pubblicazione 13/12/2021linee di comunicazione;

3. a tenore della sentenza impugnata già oggetto di revocazione: a) Italgas aveva investito di censura, con l’appello, la decisione denegativa assunta dal Tar Liguria per assunta tardività del suo ricorso;
b) il regolamento impugnato aveva contenuto normativo, fissando le tipologie di concessione sottoposte al canone non ricognitorio, i relativi presupposti e i criteri di quantificazione, mentre solo con l’atto applicativo si radicavano interesse legittimo e legittimazione alla domanda di annullamento;
c) nel merito, l’art.27 d.lgs. 30 aprile 1992, n.285 (Codice della strada) fonda la corrispondente legittimità impositiva su un provvedimento autorizzativo o concessorio dell’uso individuale della pubblica risorsa, nella specie la sede stradale, così sottratta all’uso pubblico;
d) requisito impositivo del canone non ricognitorio era dunque il rilascio di un titolo abilitante in via eccezionale al descritto uso, ciò implicando limitazione o condizionamento apprezzabile sull’uso pubblico della risorsa viaria, per la ordinaria circolazione stradale e per il relativo tempo di posa delle infrastrutture a rete;
e) il difetto di riscontrato utilizzo singolare della sede stradale si aggiungeva alla dichiarazione di carenza di giurisdizione del giudice amministrativo in ordine agli avvisi di pagamento parimenti impugnati;

4. con il ricorso per revocazione, ai sensi dell’art.395 n.4 c.p.c., il concessionario ICA sosteneva che il predetto accoglimento aveva riguardato motivi non dedotti dall’appellante, trattandosi di doglianze mai proposte da Italgas in punto di illegittimità del regolamento al di fuori dei casi di dimostrazione di un uso singolare del suolo da parte del concessionario con impedimento della pubblica funzione;

5. secondo la sentenza ora impugnata, non sussistevano i presupposti per la revocazione poiché le censure dell’appellante Italgas erano proprio – in via frazionata - dirette a contestare, come in generale statuito dalla giurisprudenza di legittimità, che il corrispettivo di una concessione dell’uso esclusivo di beni pubblici fosse compatibile con il difetto di ricorso n. 24785/2020 - sez. S.U. ad. 26.10.2021 pagina 3 di 12 F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 - F i r m a t o D a : D ' A S C O L A P A S Q U A L E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 b 6 5 2 f e a b a c 1 a 9 8 0 2 f 2 0 d a a 4 5 4 d b 6 4 b b Numero registro generale 24785/2020 Numero sezionale 497/2021 Numero di raccolta generale 39693/2021 relazione con l’utilizzo particolare trattone dal singolo, ciò fondandoData pubblicazione 13/12/2021 la nozione stessa di corrispettività;
nella specie, poi, da un canto l’operatore si era impegnato a realizzare la rete e gestire il servizio senza occupazione di spazi rimessi all’uso generale;
dall’altro, reti e tubazioni collocati nel sottosuolo non interferivano con la sede stradale nella sua accezione funzionale all’uso collettivo, così giustificandosi la fondatezza di una censura per la parte rimasta solo assorbita in primo grado, stante l’esito del giudizio denegativo sotto il profilo della mera tardività del ricorso;

6. con il ricorso ICA chiede l’accertamento dell’esorbitante esercizio della giurisdizione da parte del giudice amministrativo e, in via di questione pregiudiziale, chiede il rinvio alla CGUE ex art.267 TFUE per violazione dell’art.47 Carta di Nizza;
al ricorso resiste con controricorso Italgas;
ha depositato memoria ICA, chiedendo differirsi la trattazione del ricorso stante la possibile perdita d’interesse al medesimo ove fosse decisa, con l’accoglimento, altra propria impugnazione chiamata avanti a queste Sezioni Unite a successiva udienza e diretta all’annullamento della stessa sentenza oggetto del giudizio di revocazione culminato nella sentenza del Consiglio di Stato dell’odierno giudizio.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

1. sulla premessa che in nessuno dei motivi d’appello proposti Italgas aveva dedotto la illegittimità del regolamento comunale rispetto al principio della doverosa corrispondenza del canone con l’uso singolare del suolo in capo al concessionario, con impedimento della pubblica fruizione, in via preliminare ICA invoca l’ammissibilità del ricorso ex artt. 111 co.8 Cost. e 110 c.p.a. per non essersi il Consiglio di Stato espresso sull’errore revocatorio circa la “assenza di una censura di mancata interferenza” nell’atto di appello;
il conseguente esorbitante ed omesso esercizio della giurisdizione sussisterebbe per via della non corrispondenza tra la domanda revocatoria e la motivazione della relativa sentenza, quale ricorso n. 24785/2020 - sez. S.U. ad. 26.10.2021 pagina 4 di 12 F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 - F i r m a t o D a : D ' A S C O L A P A S Q U A L E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 b 6 5 2 f e a b a c 1 a 9 8 0 2 f 2 0 d a a 4 5 4 d b 6 4 b b Numero registro generale 24785/2020 Numero sezionale 497/2021 Numero di raccolta generale 39693/2021 arretramento della giurisdizione, non configurandosi altroData pubblicazione 13/12/2021 giudice attuatore della tutela richiesta;
l’omissione di esercizio del potere giurisdizionale discenderebbe conclusivamente dalla stessa anomalia o abnormità in cui il diniego assume il portato del superamento del limite esterno della giurisdizione e di violazione del diritto comunitario;
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi