Cass. civ., SS.UU., ordinanza 13/10/2022, n. 30149
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Testo completo
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 11378-2021 proposto da: TERNA - REIT ELETTRICA NAZIONALE SOCIETA' PER AZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,
PIAZZA DI SPAGNA
15, presso lo studio dell'avvocato A Z, che la rappresenta e difende unitamente gli avvocati D C e G V;
- ricorrente -
contro
ELMETIGAS S.
48n.;
- intimata - avverso la sentenza n. 6510/2020 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 2/10/2020. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/03/2022 dal Consigliere M F. "
RITENUTO IN FATTO
Con deliberazione n. 309/2017, la ARERA, rilevata la responsabilità derivante dall'attività di dispacciamento della ELMETIGAS SAS, accertava l'obbligo di quest'ultima di restituire a TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA - in qualità di concessionaria di ARERA - gli importi corrispondenti al beneficio indebito conseguito per effetto della strategia di programmazione non diligentemente adottata dalla prima società e, per l'effetto, affidava alla società concessionaria il compito di qu3ntificare e provvedere al recupero degli importi che la ELMETIGAS era tenuta a restituirle ai sensi dell'art. 2, comma 20, lett. d) della L. n. 481/1995 per "oneri di sbilanciamento". In seguito al mancato pagamento delle somme dovute dall'ELMETIGAS in base alla quantificazione calcolata dalla TERNA, quest'ultima ricorreva dinanzi al Tribunale Amministrativo regionale per la Lombardia e chiedeva ed otteneva l'emissione, nei confronti della società debitrice, del decreto ingiuntivo di importo pari ad euro 1.946.842,81 t titolo di restituzione dei predetti oneri. Sull'opposizione proposta dalla ELMETIGAS avverso il decreto ingiuntivo n. 270/2019, il TAR Lombardia, nella resistenza della società opposta, con sentenza n. 2747/2019, accoglieva l'eccezione spiegata dall'Eipponente e dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo ad emanare il decreto ingiuntivo opposto in favore del giudice ordinario. Ric. 2021 n. 11378 sez. SU - ud. 22-03-2022 -2- Sul gravame interposto dalla TERNA, il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, con sentenza n. 2829/2020, nella resistenza della ELMETIGAS, rigettava l'appello e confermava il provvedimento di primo grado. Nel dettaglio, il Consiglio di Stato, pur dato atto del collegamento tra la deliberazione di contenuto prescrittivo n. 309/2017/E/EEL del 05.05.2017della ARERA adottata ex art. 2, comma 20 lett. D) legge n. 481 del 1995 e la richiesta di pagamento avanzata dalla concessionaria, affermava che l'esercizio del potere della ARERA si era esaurito nell'adozione della deliberazione, la quale si poneva " a monte" rispetto alla richiesta di pagamento della TERNA "a valle", tenuto altresì conto che la predetta delibera affidava alla concessionaria non solo il mero compito di riscuotere una somma, ma il più completo incarico di quantificare e di provvedere al recupero degli importi che la ELMENTIGAS era tenuta a restituire alla TERNA. Concludeva, quindi, il Consiglio di Stato che l'istanza di pagamento avanzata a TERNA non rientrava nella categoria dei provvedimenti adottati nell'esercizio di un potere autoritativo, trattandosi di somme quantificate dallo stesso concessionario. Né detta richiesta era ascrivibile alla categoria dei provvedimenti sanzionatori di cui all'art. 133 comma 1 lett. I) c.p.a., con conseguente giurisdizione del giudice ordinario. Per la cassazione della sentenza del Consiglio di Stato, la TERNA propone ricorso fondato su un unico nnotive. E' rimasta intimata
PIAZZA DI SPAGNA
15, presso lo studio dell'avvocato A Z, che la rappresenta e difende unitamente gli avvocati D C e G V;
- ricorrente -
contro
ELMETIGAS S.
48n.;
- intimata - avverso la sentenza n. 6510/2020 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 2/10/2020. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/03/2022 dal Consigliere M F. "
RITENUTO IN FATTO
Con deliberazione n. 309/2017, la ARERA, rilevata la responsabilità derivante dall'attività di dispacciamento della ELMETIGAS SAS, accertava l'obbligo di quest'ultima di restituire a TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA - in qualità di concessionaria di ARERA - gli importi corrispondenti al beneficio indebito conseguito per effetto della strategia di programmazione non diligentemente adottata dalla prima società e, per l'effetto, affidava alla società concessionaria il compito di qu3ntificare e provvedere al recupero degli importi che la ELMETIGAS era tenuta a restituirle ai sensi dell'art. 2, comma 20, lett. d) della L. n. 481/1995 per "oneri di sbilanciamento". In seguito al mancato pagamento delle somme dovute dall'ELMETIGAS in base alla quantificazione calcolata dalla TERNA, quest'ultima ricorreva dinanzi al Tribunale Amministrativo regionale per la Lombardia e chiedeva ed otteneva l'emissione, nei confronti della società debitrice, del decreto ingiuntivo di importo pari ad euro 1.946.842,81 t titolo di restituzione dei predetti oneri. Sull'opposizione proposta dalla ELMETIGAS avverso il decreto ingiuntivo n. 270/2019, il TAR Lombardia, nella resistenza della società opposta, con sentenza n. 2747/2019, accoglieva l'eccezione spiegata dall'Eipponente e dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo ad emanare il decreto ingiuntivo opposto in favore del giudice ordinario. Ric. 2021 n. 11378 sez. SU - ud. 22-03-2022 -2- Sul gravame interposto dalla TERNA, il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, con sentenza n. 2829/2020, nella resistenza della ELMETIGAS, rigettava l'appello e confermava il provvedimento di primo grado. Nel dettaglio, il Consiglio di Stato, pur dato atto del collegamento tra la deliberazione di contenuto prescrittivo n. 309/2017/E/EEL del 05.05.2017della ARERA adottata ex art. 2, comma 20 lett. D) legge n. 481 del 1995 e la richiesta di pagamento avanzata dalla concessionaria, affermava che l'esercizio del potere della ARERA si era esaurito nell'adozione della deliberazione, la quale si poneva " a monte" rispetto alla richiesta di pagamento della TERNA "a valle", tenuto altresì conto che la predetta delibera affidava alla concessionaria non solo il mero compito di riscuotere una somma, ma il più completo incarico di quantificare e di provvedere al recupero degli importi che la ELMENTIGAS era tenuta a restituire alla TERNA. Concludeva, quindi, il Consiglio di Stato che l'istanza di pagamento avanzata a TERNA non rientrava nella categoria dei provvedimenti adottati nell'esercizio di un potere autoritativo, trattandosi di somme quantificate dallo stesso concessionario. Né detta richiesta era ascrivibile alla categoria dei provvedimenti sanzionatori di cui all'art. 133 comma 1 lett. I) c.p.a., con conseguente giurisdizione del giudice ordinario. Per la cassazione della sentenza del Consiglio di Stato, la TERNA propone ricorso fondato su un unico nnotive. E' rimasta intimata
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