Cass. civ., SS.UU., ordinanza 20/10/2022, n. 30965
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Testo completo
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 16782-2021 proposto da: SANTINI PIETRO PAOLO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A.
VESALIO
22, presso lo studio dell'avvocato A I, rappresentato e difeso dall'avvocato A L;
- ricorrente -
contro
REGIONE ABRUZZO, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI
12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
- controricorrente -
nonchè
contro
CIOFFI PASQUALE, COCCO VALERIANO, LISTORTI LUIGI, BUCCI MICHELE, D'ALESSANDRO DANIELA, CIOSCHI BEATRICE, D'ALESSANDRO ENZA, TORTORA MARIA, GILBERTO LILIANA, DEL VICARIO MARIA SOCCORSA, SABLONE MANOLO, PAOLANTONIO GIOVANNI, FEDELE ENRICA GIOVANNA, AMMASSALI GIANCARLO, FALCUCCI DOMENICO, PARLANGELI MARIA ELENA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 3973/2021 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 21/05/2021. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/09/2022 dal Consigliere L R.
FATTI DI CAUSA
1. S P P propone ricorso per cassazione per motivi di giurisdizione, articolato in due motivi, nei confronti cP M B, Daniela D'Alessandro, B C, Enza D'Alessandro, M T, L G, M S d V, M S, G P, E G F, G A, D F, nonché contro la Regione Abruzzo e
contro
P C, E P e Listorti Luigi per la riforma e l'annullamento della sentenza del Consiglio di Stato n. 3973 del 21 maggio 2021. 2. Resiste con controricorso la Regione Abruzzo. Ric. 2021 n. 16782 sez. SU - ud. 27-09-2022 -2- 3. Gli altri soggetti, regolarmente intimati, non hanno svolto attività processuale in questa sede.
4. La causa è stata avviata alla trattazione in adunanza camerale non partecipata.
5. Questi i fatti, per quanto ancora di rilievo: - il ricorrente partecipava, con gli altri intimati, al concorso straordinario per titoli farmacie Abruzzo per l'assegnazione di n.85 sedi farmaceutiche per il privato esercizio e non risultava utilmente collocato in graduatoria;
- impugnava dinanzi al Tar Abruzzo la delibera n. 95 del 2017 della Giunta Regionale Abruzzo, di approvazione definitiva della graduatoria, contestando i criteri di calcolo seguiti per calcolare i punteggi in relazione alle farmacie esercitate in modo associato ed in relazione al punteggio aggiuntivo riconosciuto per la c.d. ruralità, ovvero per aver esercitato l'attività in zone rurali, laddove non si era ritenuto di cumulare il punteggio attribuito per la ruralità con il punteggio massimo conseguito in virtù della esperienza pregressa;
- il Tar per l'Abruzzo, esaminando congiuntamente i tre motivi di ricorso proposti dall'attuale ricorrente, rigettava il suo ricorso;
- il Consiglio di Stato rigettava l'appello del S con la sentenza n.3973\2021, pubblicata il 21 maggio 2021, qui impugnata. In particolare, il giudice di appello accoglieva il rilievo dell'attuale ricorrente, secondo il quale il TAR non si sarebbe pronunciato espressamente su alcune delle censure da lui proposte, relative all'attribuzione dei punteggi. Provvedeva ad emendare l'error in procedendo denunciato esaminando i rilievi e decidendo la causa nel merito sul punto, ma rigettava comunque il ricorso del S laddove questi lamentava l'erroneo criterio di calcolo dei punteggi. Confermava il conferimento in favore suo e della farmacista a lui associata del punteggio massimo quanto alla ruralità ma nell'ambito del tetto complessivo dei punteggi considerabili per la pregressa esperienza. Il Ric. 2021 n. 16782 sez. SU - ud. 27-09-2022 -3- Consiglio di Stato segnalava la conformità dei nuovi criteri introdotti dall'art. 11 del d.l. n. 1 del 2012
VESALIO
22, presso lo studio dell'avvocato A I, rappresentato e difeso dall'avvocato A L;
- ricorrente -
contro
REGIONE ABRUZZO, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI
12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
- controricorrente -
nonchè
contro
CIOFFI PASQUALE, COCCO VALERIANO, LISTORTI LUIGI, BUCCI MICHELE, D'ALESSANDRO DANIELA, CIOSCHI BEATRICE, D'ALESSANDRO ENZA, TORTORA MARIA, GILBERTO LILIANA, DEL VICARIO MARIA SOCCORSA, SABLONE MANOLO, PAOLANTONIO GIOVANNI, FEDELE ENRICA GIOVANNA, AMMASSALI GIANCARLO, FALCUCCI DOMENICO, PARLANGELI MARIA ELENA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 3973/2021 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 21/05/2021. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/09/2022 dal Consigliere L R.
FATTI DI CAUSA
1. S P P propone ricorso per cassazione per motivi di giurisdizione, articolato in due motivi, nei confronti cP M B, Daniela D'Alessandro, B C, Enza D'Alessandro, M T, L G, M S d V, M S, G P, E G F, G A, D F, nonché contro la Regione Abruzzo e
contro
P C, E P e Listorti Luigi per la riforma e l'annullamento della sentenza del Consiglio di Stato n. 3973 del 21 maggio 2021. 2. Resiste con controricorso la Regione Abruzzo. Ric. 2021 n. 16782 sez. SU - ud. 27-09-2022 -2- 3. Gli altri soggetti, regolarmente intimati, non hanno svolto attività processuale in questa sede.
4. La causa è stata avviata alla trattazione in adunanza camerale non partecipata.
5. Questi i fatti, per quanto ancora di rilievo: - il ricorrente partecipava, con gli altri intimati, al concorso straordinario per titoli farmacie Abruzzo per l'assegnazione di n.85 sedi farmaceutiche per il privato esercizio e non risultava utilmente collocato in graduatoria;
- impugnava dinanzi al Tar Abruzzo la delibera n. 95 del 2017 della Giunta Regionale Abruzzo, di approvazione definitiva della graduatoria, contestando i criteri di calcolo seguiti per calcolare i punteggi in relazione alle farmacie esercitate in modo associato ed in relazione al punteggio aggiuntivo riconosciuto per la c.d. ruralità, ovvero per aver esercitato l'attività in zone rurali, laddove non si era ritenuto di cumulare il punteggio attribuito per la ruralità con il punteggio massimo conseguito in virtù della esperienza pregressa;
- il Tar per l'Abruzzo, esaminando congiuntamente i tre motivi di ricorso proposti dall'attuale ricorrente, rigettava il suo ricorso;
- il Consiglio di Stato rigettava l'appello del S con la sentenza n.3973\2021, pubblicata il 21 maggio 2021, qui impugnata. In particolare, il giudice di appello accoglieva il rilievo dell'attuale ricorrente, secondo il quale il TAR non si sarebbe pronunciato espressamente su alcune delle censure da lui proposte, relative all'attribuzione dei punteggi. Provvedeva ad emendare l'error in procedendo denunciato esaminando i rilievi e decidendo la causa nel merito sul punto, ma rigettava comunque il ricorso del S laddove questi lamentava l'erroneo criterio di calcolo dei punteggi. Confermava il conferimento in favore suo e della farmacista a lui associata del punteggio massimo quanto alla ruralità ma nell'ambito del tetto complessivo dei punteggi considerabili per la pregressa esperienza. Il Ric. 2021 n. 16782 sez. SU - ud. 27-09-2022 -3- Consiglio di Stato segnalava la conformità dei nuovi criteri introdotti dall'art. 11 del d.l. n. 1 del 2012
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