Cass. pen., sez. II, sentenza 14/04/2023, n. 16022

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 14/04/2023, n. 16022
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 16022
Data del deposito : 14 aprile 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

iato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: S G nato a SORA il 27/11/1974 avverso la sentenza del 20/01/2022 della CORTE DI APPELLO DI MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Piero MESSINI D'AGOSTINI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale L G, che ha chiesto che la Corte di cassazione, in parziale accoglimento del ricorso, annulli la sentenza impugnata senza rinvio quanto al delitto di truffa perché estinto per prescrizione e, dichiarata irrevocabile l'affermazione di responsabilità con riferimento al delitto ex art. 612 co. 2 c.p., rinvii ad altra sezione della Corte di Appello di Milano per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa in data 20 gennaio 2022 la Corte di appello di Milano confermava la decisione con la quale il primo giudice, ad esito del giudizio ordinario, aveva condannato G S alla pena di un anno e un mese di reclusione e 700 euro di multa per i reati di truffa aggravata ex art. 61 n. 7 cod. pen. e minaccia aggravata ex art. 612, secondo comma, cod. pen. e aveva altresì condannato l'imputato al risarcimento del danno, da liquidare in separato giudizio, in favore della parte civile, cui aveva assegnato una provvisionale di 10.000 euro.

2. Ha proposto ricorso G S, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza per inosservanza della legge penale e vizio motivazionale in ordine alla omessa declaratoria di estinzione dei reati (essendo maturata la prescrizione prima della pronuncia della sentenza di appello, quanto alla truffa, e al deposito della motivazione, quanto alla minaccia) nonché in relazione al riconoscimento della circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità.

3. Disposta la trattazione scritta del procedimento in cassazione, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile in forza di quanto disposto dall'art. 94, comma 2, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, nella quale è stato convertito il decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162), in mancanza di alcuna richiesta di discussione orale, nei termini ivi previsti,-il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. Va premesso che è «ammissibile il ricorso per cassazione col quale si deduce, anche con un unico motivo, l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.» (Sez. U, n. 26102 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818). La sentenza impugnata (pag. 1) ha indicato nel 10 novembre 2021 "+ 64 giorni di sospensione", quindi nel 4 gennaio 2022, la data in cui sarebbe maturata la prescrizione per il reato di truffa. Premesso che non rilevano le modifiche in tema di prescrizione e improcedibilità, apportate rispettivamente dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, e dalla legge 27 settembre 2021, n. 134, riguardanti i reati commessi dal 1° gennaio 2020, la valutazione della Corte risulta corretta. Dall'analitica descrizione della vicenda processuale contenuta nella sentenza di primo grado, con l'indicazione delle singole udienze, risulta che l'unica sospensione della prescrizione è riconducibile alla normativa inerente alla emergenza pandemica, a causa della quale fu rinviata l'udienza del marzo 2020. Nell'imputazione il reato di truffa viene contestato come commesso "dal febbraio 2014 e il maggio 2014" e, in assenza di precisi riferimenti a condotte poste in essere nel maggio, il dies a quo è stato considerato il 1° maggio 2014, in ossequio al principio del favor rei in base al quale, nel dubbio sulla data di decorrenza del termine di prescrizione, il momento iniziale va fissato in modo che risulti più favorevole all'imputato (Sez. 2, n. 44322 del 15/10/2021, Ceglia, Rv. 282307;
Sez. 3, n. 20795 del 18/03/2021, Secci, Rv. 281343;
Sez. 3, n. 4138 del 13/12/2017, dep. 2018, Zizzi, Rv. 272076;
Sez. 3, n. 46467 del 16/06/2017, V., Rv. 271146;
Sez. 2, n. 31946 del 09/06/2016, Minutella, Rv. 267480). La Corte territoriale, fissata correttamente la data di maturazione della prescrizione, non l'ha poi rilevata, verosimilmente avendo considerato il vigente disposto dell'art. 158, primo comma, cod. pen. («Il termine della prescrizione decorre [...], per il reato permanente o continuato, dal giorno in cui è cessata la permanenza o la continuazione»), applicabile, tuttavia, per espressa disposizione normativa (art. 1 legge 9 gennaio 2019, n. 3) a decorrere dal 1° gennaio 2020, mentre nella precedente disposizione, per effetto della modifica operata dalla legge 5 dicembre 2005, n. 251, le parole «o continuato» e «o la continuazione» non erano più indicate. Al momento della pronuncia di appello, pertanto, il reato di truffa era già estinto per prescrizione. I motivi inerenti alla insussistenza della circostanza aggravante ex art. 61, primo comma, n. 7, cod. pen. sono assorbiti dall'annullamento senza rinvio quanto al delitto di truffa. Con il ricorso, infatti, la difesa non ha riproposto la deduzione, formulata in entrambi i gradi del giudizio e disattesa con specifica motivazione dai giudici di merito, secondo la quale, una volta esclusa l'applicazione dell'aggravante, l'azione penale sarebbe stata improcedibile in quanto la querela sarebbe stata presentata da un soggetto non legittimato.
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