Cass. civ., SS.UU., sentenza 29/11/2019, n. 31268
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Testo completo
unciato la seguente SENTENZA sul ricorso 12501-2018 proposto da: T B, elettivamente domiciliata in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati FRANCESCO GIAMPA' e IVANA CALCOPIETRO;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, COMMISSIONE ESAME AVVOCATO -
SESSIONE
2013, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI
12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
- controricorrenti -
nonchè
contro
SOTTO-COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL CONCORSO PER ESAME PER L'ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI AVVOCATO -
SESSIONE
2013 - INDETTO CON D.M.
2.9.13. PUBBLICATO NELLA G.U.
CONCORSI DEL
6.9.13, ISTITUITA PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA, SOTTO-COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL CONCORSO PER ESAME PER L'ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI AVVOCATO -
SESSIONE
3013 - INDETTO CON D.M. 2.9.13, PUBBLICATO NELLA G.U.
CONCORSI DEL
6.9.13, ISTITUITA PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI BRESCIA, MAESANO MARIO;
- intimati -
avverso la sentenza n. 302/2018 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 18/01/2018. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/10/2019 dal Consigliere ANTONIO ORICCHIO;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale MARCELLO MATERA, che ha concluso in via principale per l'inammissibilità, in subordine per il rigetto del ricorso;
uditi gli avvocati Ivana Colapietro, Francesco Giampà e Luigi Siemoli per l'Avvocatura Generale dello Stato. ------ Ric. 2018 n. 12501 sez. SU - ud. 22-10-2019 -2- Fatti di causa Tuscano Bruna propone, con atto affidato a due ordini di motivi, ricorso ex art. 110 C.P.A. chiedendo l'annullamento della sentenza emessa dal Consiglio di Stato, Sezione Quarta, in sede giurisdizionale il 16 gennaio 2018. Con tale decisione veniva respinto il ricorso della stessa Toscano per l'ottemperanza della sentenza del medesimo Consiglio n. 526/2016, che -decidendo in sede di appello avverso la sentenza n. 618/2014 del TAR Calabria- aveva totalmente riformato quest'ultima. Più specificamente e per quanto oggi rileva il Tribunale Amministrativo Regionale aveva, con la sua pronuncia del 2014, rigettato il ricorso col quale l'odierna ricorrente aveva impugnato la non ammissione a sostenere le prove orali dell'esame per l'ammissione all'esercizio della professione di avvocato, sessione 2013, indetto con D.M.
2.9.2013. Il Consiglio di Stato, in sede di appello, provvedeva -quindi- 91,k con la già citata sentenza del 2016,&coglieva in ricorso della Tuscano. La ricorrente, quindi, lamentando che -a seguito della notifica all'Amministrazione della pronuncia del Consiglio di Stato del 2016 e dell'invito ad adempiere- vi era stata inerzia ed inottemperanza a provvedere della P.A. adiva nuovamente lo stesso Consiglio per l'ottemperanza.Con la decisione oggi impugnata e resa nel contraddittorio delle parti, il Consiglio -nel rigettare il ricorso di ottemperanza- chiariva, testualmente, che "dall'esecuzione della sentenza non discende il diritto della ricorrente ad ottenere un maggior punteggio, né tantomeno il diritto alla diretta ammissione, seppur con riserva, alle prove orali", come preteso e perseguito dalla ricorrente stessa. Il ricorso è resistito con controricorso dal Ministero della Giustizia, che ha depositato memoria. Ragioni della Decisione 1. - Il primo motivo del ricorso è così rubricato : "nullità della sentenza per : eccesso di potere giurisdizionale e difetto di potestas iudicandi";
error in procedendo per violazione dei principi e delle regole di rito e dei principi regolatori del giusto processo. Violazione e falsa applicazione di legge avuto riguardo agli artt. 99, 112,115, 116, 276, 324 c.p.c. ed artt. 39, 114 co. 4 lett. A) C.P.A, nonché art. 111 Cost..
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, COMMISSIONE ESAME AVVOCATO -
SESSIONE
2013, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI
12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
- controricorrenti -
nonchè
contro
SOTTO-COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL CONCORSO PER ESAME PER L'ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI AVVOCATO -
SESSIONE
2013 - INDETTO CON D.M.
2.9.13. PUBBLICATO NELLA G.U.
CONCORSI DEL
6.9.13, ISTITUITA PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA, SOTTO-COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL CONCORSO PER ESAME PER L'ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI AVVOCATO -
SESSIONE
3013 - INDETTO CON D.M. 2.9.13, PUBBLICATO NELLA G.U.
CONCORSI DEL
6.9.13, ISTITUITA PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI BRESCIA, MAESANO MARIO;
- intimati -
avverso la sentenza n. 302/2018 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 18/01/2018. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/10/2019 dal Consigliere ANTONIO ORICCHIO;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale MARCELLO MATERA, che ha concluso in via principale per l'inammissibilità, in subordine per il rigetto del ricorso;
uditi gli avvocati Ivana Colapietro, Francesco Giampà e Luigi Siemoli per l'Avvocatura Generale dello Stato. ------ Ric. 2018 n. 12501 sez. SU - ud. 22-10-2019 -2- Fatti di causa Tuscano Bruna propone, con atto affidato a due ordini di motivi, ricorso ex art. 110 C.P.A. chiedendo l'annullamento della sentenza emessa dal Consiglio di Stato, Sezione Quarta, in sede giurisdizionale il 16 gennaio 2018. Con tale decisione veniva respinto il ricorso della stessa Toscano per l'ottemperanza della sentenza del medesimo Consiglio n. 526/2016, che -decidendo in sede di appello avverso la sentenza n. 618/2014 del TAR Calabria- aveva totalmente riformato quest'ultima. Più specificamente e per quanto oggi rileva il Tribunale Amministrativo Regionale aveva, con la sua pronuncia del 2014, rigettato il ricorso col quale l'odierna ricorrente aveva impugnato la non ammissione a sostenere le prove orali dell'esame per l'ammissione all'esercizio della professione di avvocato, sessione 2013, indetto con D.M.
2.9.2013. Il Consiglio di Stato, in sede di appello, provvedeva -quindi- 91,k con la già citata sentenza del 2016,&coglieva in ricorso della Tuscano. La ricorrente, quindi, lamentando che -a seguito della notifica all'Amministrazione della pronuncia del Consiglio di Stato del 2016 e dell'invito ad adempiere- vi era stata inerzia ed inottemperanza a provvedere della P.A. adiva nuovamente lo stesso Consiglio per l'ottemperanza.Con la decisione oggi impugnata e resa nel contraddittorio delle parti, il Consiglio -nel rigettare il ricorso di ottemperanza- chiariva, testualmente, che "dall'esecuzione della sentenza non discende il diritto della ricorrente ad ottenere un maggior punteggio, né tantomeno il diritto alla diretta ammissione, seppur con riserva, alle prove orali", come preteso e perseguito dalla ricorrente stessa. Il ricorso è resistito con controricorso dal Ministero della Giustizia, che ha depositato memoria. Ragioni della Decisione 1. - Il primo motivo del ricorso è così rubricato : "nullità della sentenza per : eccesso di potere giurisdizionale e difetto di potestas iudicandi";
error in procedendo per violazione dei principi e delle regole di rito e dei principi regolatori del giusto processo. Violazione e falsa applicazione di legge avuto riguardo agli artt. 99, 112,115, 116, 276, 324 c.p.c. ed artt. 39, 114 co. 4 lett. A) C.P.A, nonché art. 111 Cost..
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