Cass. civ., SS.UU., ordinanza 19/03/2020, n. 07453
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Testo completo
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 10891-2018 proposto da: STURIALE PIETRO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
GERMANICO
12, presso lo studio dell'avvocato F D L, rappresentato e difeso dall'avvocato N M;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI
12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 73/2018 del CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA - PALERMO, depositata il 06/02/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/10/2019 dal Consigliere M A;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale L C, il quale conclude chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
FATTI DI CAUSA
E
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, con la sentenza n.73 del 2018, ha confermato la pronuncia del T.A.R, Sicilia, sez. staccata di Catania con la quale era stata dichiarata inammissibile la pretesa di P S, volta a far eseguire in sede di ottemperanza la condanna passata in giudicato, di risarcimento dei danni in favore del ricorrente, limitatamente ad uno dei convenuti, relativa ad una sentenza di primo grado del giudice amministrativo (T.A.R. Catania 1518 del 2010) riformata dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la regione Siciliana ( sentenza n. 609 del 213) ma, secondo la prospettazione di S, divenuta definitiva in relazione alla posizione di una parte (Giorlando). Il giudice di appello, a sostegno della decisione, ha evidenziato che la sentenza n. 609 del 2013, nell'accogliere l'impugnazione del Ministero aveva rigettato integralmente tutte le domande risarcitorie del ricorrente e che a fronte di una pronuncia resa su tale unica questione non fosse rilevante che l'appello non fosse stato notificato ad uno dei soggetti beneficiari di uno dei Rtc. 2018 n. 10891 sez. SU - ud. 14-10-2019 -2- quattro provvedimenti di assegnazione, ritenuto, unitamente ad altri, fonte della responsabilità aquiliana della Amministrazione. E' stato infatti escluso che la domanda fosse fornita di prova in relazione ai danni lamentati per effetto dei provvedimenti di assegnazione interinale alle funzioni dirigenziali nella sezione di Acireale, aggiungendo che a tale carenza probatoria non potesse porsi rimedio con liquidazione equitativa. Da nessun elemento poteva, di conseguenza/ trarsi la differenziazione della posizione del Giorlando che era stato destinatario di provvedimento di reggenza provvisoria del tutto analogo a quello degli altri destinatari anche in punto di prova del danno lamentato. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione Pietro Sturiate per difetto assoluto di giurisdizione con invasione del potere legislativo, affidato a quattro motivi, accompagnati da memoria. Si deve dare atto del deposito (in data 7 ottobre 2019) di "Brevi osservazioni scritte ex art. 379 c.p.c.", da ritenersi tardive perché il termine da osservare, nella specie era quello di dieci prima dell'adunanza camerale stabilito nell'art. 380 bis.1 c.p.c. (la memoria risulta depositata il 7/10/2019) Ha resistito con controricorso il Ministero della Giustizia Il
GERMANICO
12, presso lo studio dell'avvocato F D L, rappresentato e difeso dall'avvocato N M;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI
12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 73/2018 del CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA - PALERMO, depositata il 06/02/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/10/2019 dal Consigliere M A;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale L C, il quale conclude chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
FATTI DI CAUSA
E
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, con la sentenza n.73 del 2018, ha confermato la pronuncia del T.A.R, Sicilia, sez. staccata di Catania con la quale era stata dichiarata inammissibile la pretesa di P S, volta a far eseguire in sede di ottemperanza la condanna passata in giudicato, di risarcimento dei danni in favore del ricorrente, limitatamente ad uno dei convenuti, relativa ad una sentenza di primo grado del giudice amministrativo (T.A.R. Catania 1518 del 2010) riformata dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la regione Siciliana ( sentenza n. 609 del 213) ma, secondo la prospettazione di S, divenuta definitiva in relazione alla posizione di una parte (Giorlando). Il giudice di appello, a sostegno della decisione, ha evidenziato che la sentenza n. 609 del 2013, nell'accogliere l'impugnazione del Ministero aveva rigettato integralmente tutte le domande risarcitorie del ricorrente e che a fronte di una pronuncia resa su tale unica questione non fosse rilevante che l'appello non fosse stato notificato ad uno dei soggetti beneficiari di uno dei Rtc. 2018 n. 10891 sez. SU - ud. 14-10-2019 -2- quattro provvedimenti di assegnazione, ritenuto, unitamente ad altri, fonte della responsabilità aquiliana della Amministrazione. E' stato infatti escluso che la domanda fosse fornita di prova in relazione ai danni lamentati per effetto dei provvedimenti di assegnazione interinale alle funzioni dirigenziali nella sezione di Acireale, aggiungendo che a tale carenza probatoria non potesse porsi rimedio con liquidazione equitativa. Da nessun elemento poteva, di conseguenza/ trarsi la differenziazione della posizione del Giorlando che era stato destinatario di provvedimento di reggenza provvisoria del tutto analogo a quello degli altri destinatari anche in punto di prova del danno lamentato. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione Pietro Sturiate per difetto assoluto di giurisdizione con invasione del potere legislativo, affidato a quattro motivi, accompagnati da memoria. Si deve dare atto del deposito (in data 7 ottobre 2019) di "Brevi osservazioni scritte ex art. 379 c.p.c.", da ritenersi tardive perché il termine da osservare, nella specie era quello di dieci prima dell'adunanza camerale stabilito nell'art. 380 bis.1 c.p.c. (la memoria risulta depositata il 7/10/2019) Ha resistito con controricorso il Ministero della Giustizia Il
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