Cass. civ., SS.UU., sentenza 05/03/2024, n. 5792

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Massime1

Il travisamento del contenuto oggettivo della prova - che ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé e non di verifica logica della riconducibilità dell'informazione probatoria al fatto probatorio - trova il suo istituzionale rimedio nell'impugnazione per revocazione per errore di fatto, laddove ricorrano i presupposti richiesti dall'art. 395, n. 4, c.p.c., mentre - se il fatto probatorio ha costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare e, cioè, se il travisamento rifletta la lettura del fatto probatorio prospettata da una delle parti - il vizio va fatto valere ai sensi dell'art. 360, n. 4, o n. 5, c.p.c., a seconda che si tratti di fatto processuale o sostanziale.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 05/03/2024, n. 5792
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5792
Data del deposito : 5 marzo 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Numero registro generale 28604/2020 Numero sezionale 490/2023 Numero di raccolta generale 5792/2024 Data pubblicazione 05/03/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati Oggetto TAVISAMENTO BIAGIO VIRGILIO Primo Presidente f.f. DELLA PROVA RAFFAELE G. A. FRASCA Pres.te di Sezione GIACOMO MARIA STALLA Consigliere FABRIZIA GARRI Consigliere Ud. 07/11/2023 PU MAURO DI MARZIO Rel. Consigliere Cron. ALBERTO GIUSTI Consigliere R.G.N. 28604/2020 GIUSEPPE GRASSO Consigliere ENZO VINCENTI Consigliere IRENE TICOMI Consigliere SENTENZA sul ricorso 28604/2020 proposto da: DE BEI MONICA, SCHIFANO MARCO GIUSEPPE, in proprio e nella qualità di unici eredi legittimi di M S, elettivamente domiciliati in Roma, Via Oslavia 30, presso lo studio dell'avvocato D M P, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato F R;
-ricorrenti -

contro

SOPRINTENDENZA ALLA GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA, in persona del Soprintendente pro tempore, MINISTERO DEI BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente Numero registro generale 28604/2020 Numero sezionale 490/2023 domiciliati in Roma, Via Dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Numero di raccolta generale 5792/2024 Generale dello Stato;
Data pubblicazione 05/03/2024 -controricorrenti– avverso la sentenza n. 1017/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 11/02/2020. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/11/2023 dal consigliere DI MARZIO MAURO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale MUCCI ROBERTO, che ha concluso per l'inammissibilità e rigetto del terzo motivo del ricorso, con restituzione degli atti alla sezione semplice;
uditi gli avvocati Raffaele Ferola ed Emanuele Manzo per l'Avvocatura Generale dello Stato.

FATTI DI CAUSA

1. ― M D B e Marco Giuseppe S, eredi del pittore M S, hanno convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e la Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea di Roma chiedendone la condanna alla restituzione di un'opera denominata: «Paesaggio versione anemica con smalto ed anima». 2. ― Decidendo nel contraddittorio delle parti, il giudice adito ha accolto la domanda ed ha dichiarato la Galleria Nazionale tenuta alla restituzione dell'opera. Per quanto rileva, il Tribunale: -) ha attribuito valore confessorio a due missive del 13 febbraio 2012 e 1° luglio 1967 provenienti dalla Galleria Nazionale;
-) ha così ritenuto provato che il dipinto fosse stato consegnato dal pittore, per il tramite della Galleria Marconi di Milano, alla Galleria Nazionale in forza di un contratto di comodato;
-) ha ritenuto d'altro canto non provato dai convenuti che il dipinto fosse stato consegnato alla Galleria Nazionale ad altro titolo. 2 di 44 Numero registro generale 28604/2020 Numero sezionale 490/2023 Numero di raccolta generale 5792/2024 3. ― L'appello interposto dall'amministrazione, cui hanno resistito Data pubblicazione 05/03/2024 gli originari attori, è stato accolto, con conseguente rigetto della domanda di restituzione dell'opera. Ha affermato la Corte territoriale: -) che la controversia non aveva ad oggetto la proprietà del dipinto, ma soltanto l'esistenza del diritto personale degli eredi dell'artista alla restituzione del bene;
-) che era inammissibile la domanda di usucapione formulata, sia pure in via subordinata, dall'amministrazione appellante solo in grado d'appello;
-) che le due missive del 1967 e del 2012 provenienti dalla Galleria Nazionale non possedevano valore confessorio;
-) che l'opera neppure apparteneva all'autore, risultando da corrispondenza proveniente dalla Galleria Marconi che essa era di proprietà di un collezionista anonimo indicato con le iniziali A.U.;
-) che «conclusivamente, essendo il comodato, ai sensi dell'art. 1803 c.c. costituito a favore della GNAM da soggetto diverso dagli aventi causa dal Maestro S, ed essendo prescritto ex art. 2934 ss., con il decorso del decennio dalla richiesta (1967-1977) della Galleria Marconi ogni diritto a pretendere la restituzione del bene (non essendovi, nella materia, pronunce di diverso segno che possano modificare l'impostazione codicistica) la domanda di D B M e S Marco Giuseppe, in accoglimento del proposto appello, deve essere respinta». 4. ― Per la cassazione della sentenza M D B e Marco Giuseppe S hanno proposto ricorso affidato a sei motivi. 5. ― Il Ministero per i beni e le attività culturali e la Soprintendenza alla Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea di Roma hanno resistito con controricorso. 6. ― Con ordinanza interlocutoria del 27 aprile 2023, n. 11111, la terza sezione della Corte ha ritenuto che i primi tre motivi ponessero la questione del travisamento del contenuto oggettivo 3 di 44 Numero registro generale 28604/2020 Numero sezionale 490/2023 Numero di raccolta generale 5792/2024 della prova, e che al riguardo vi fosse un contrasto Data pubblicazione 05/03/2024 giurisprudenziale, rimettendo perciò gli atti per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite alla Prima Presidente, che ha provveduto in conformità. 7. ― In vista dell'odierna udienza, nella quale il Procuratore Generale ha concluso per l'inammissibilità e rigetto del terzo motivo del ricorso, con restituzione degli atti alla sezione semplice, sono state depositate memorie. RAGIONI DELLA DECISIONE 8. ― Il ricorso contiene sei motivi. 8.1. ― Con il primo motivo, indicato come assorbente, i ricorrenti hanno censurato la sentenza impugnata per violazione dell'articolo 116 c.p.c., in relazione agli articoli 2730, 2733 e 2735 c.c., nella parte in cui la Corte territoriale aveva affermato che il Tribunale avesse a torto ritenuto che le lettere del 13 dicembre 2012 e 10 luglio 1967, provenienti dalla Galleria Nazionale, avessero natura di confessione, finendo per apprezzare liberamente una prova legale quale la confessione. 8.2. ― Con il secondo motivo i ricorrenti hanno denunciato violazione degli articoli 111 Cost. e 132, n. 4, c.p.c. per motivazione inesistente nella parte in cui la Corte territoriale aveva negato che la lettera 13 dicembre 2012 della Galleria Nazionale possedesse valore confessorio. 8.3. ― Con il terzo motivo i ricorrenti hanno denunciato la violazione dell'articolo 115 c.p.c. per travisamento della prova nella parte in cui la Corte territoriale, dopo aver ritenuto irrilevante sia il fatto che fosse stato M S a scegliere le due opere da inviare attraverso la Galleria Marconi alla Galleria Nazionale perché fossero esposte in una mostra itinerante, sia il fatto che allo stesso S, al termine della mostra, fosse stato rivolto il ringraziamento della soprintendente dell'epoca, aveva testualmente affermato: «Peraltro, al di là delle cangianti indicazioni 4 di 44 Numero registro generale 28604/2020 Numero sezionale 490/2023 Numero di raccolta generale 5792/2024 successivamente apposte dalla GNAM presso l'opera “Paesaggio Data pubblicazione 05/03/2024 anemico”, va detto che la Galleria fino al 1997, anno in cui – ritenendola acquisita – si provvedeva ad inserire in catalogo l'opera, assegnando alla stessa il numero 15941, correttamente si annotava a margine del dipinto la dicitura anodina “deposito”, che non era riferibile certo ad un aspetto contrattuale ma alla condizione di un bene ancora non entrato a far parte del patrimonio pubblico ma neppure connotato da uno status “contrattuale” determinato e comunque giacente presso la Galleria Nazionale». Con tale affermazione, secondo i ricorrenti, la Corte d'appello avrebbe stravolto le risultanze processuali, utilizzando informazioni probatorie del tutto diverse ed inconciliabili con quelle contenute nelle note della Galleria Nazionale del 13 dicembre 2012 e del 10 luglio 1967. 8.4. ― Con il quarto motivo i ricorrenti hanno denunciato violazione e falsa applicazione dell'articolo 1803, anche in relazione all'articolo 1325, n. 4 c.c., nonché degli articoli 1809, 1810, 1811, 1766, 1770 c.c. (e, di conseguenza, dell'articolo 113 c.p.c.) nella parte in cui la Corte territoriale aveva ritenuto che il comodato fosse sorto tra la Galleria Marconi di Milano e la Galleria Nazionale: essi hanno evidenziato come correttamente il giudice di primo grado avesse affermato che l'opera era stata «consegnata dall'autore, per il tramite della Galleria Marconi, alla GNAM in virtù di rapporto di comodato», essendo del tutto irrilevante, ai fini del perfezionamento del contratto di comodato, che la materiale consegna della cosa non venga direttamente posta in essere dal comodante, tanto più che la Galleria Marconi, ove avesse avuto la detenzione dell'opera a titolo di deposito, non avrebbe potuto disporne, ma avrebbe potuto trasferire alla Galleria Nazionale la mera detenzione del bene, fermo restando il possesso in capo al depositante, cioè a M S, sicché, alla morte dello S, la posizione del depositante si sarebbe trasferita in capo 5 di 44 Numero registro generale 28604/2020 Numero sezionale 490/2023 agli eredi legittimi, che avrebbero acquisito così il pieno diritto di Numero di raccolta generale 5792/2024 chiedere ed ottenere la restituzione;
in definitiva, secondo i Data pubblicazione 05/03/2024 ricorrenti, essendo rimasto il possesso in capo al depositante M S e non avendo quest'ultimo chiesto la restituzione dell'opera, il dies a quo da cui far decorrere la prescrizione del diritto alla restituzione andrebbe identificato in quello della richiesta degli eredi, il 7 dicembre 2012. 8.5. ― Con il quinto motivo i ricorrenti hanno denunciato la violazione e falsa applicazione degli articoli 1803, 1809 e 1810, nonché degli articoli 1141, 2934 e 2935 c.c. (e, di conseguenza, dell'articolo 113 c.p.c.) nella parte conclusiva della sentenza che, respingendo la domanda, avrebbe apparentemente inteso convalidare la tesi della Galleria Nazionale in ordine all'usucapione del dipinto, senza indicazione, però,

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi