CGARS, sez. I, sentenza 2022-01-28, n. 202200148

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Sul provvedimento

Citazione :
CGARS, sez. I, sentenza 2022-01-28, n. 202200148
Giurisdizione : Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana
Numero : 202200148
Data del deposito : 28 gennaio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/01/2022

N. 00148/2022REG.PROV.COLL.

N. 00550/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

Sezione giurisdizionale

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 550 del 2019, proposto da
S A, rappresentato e difeso dall'avvocato G C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Università degli Studi di Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato domiciliataria per legge in Palermo, via Villareale n. 6;



per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda) n. 02517/2018, resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Università degli Studi di Palermo;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 11 gennaio 2022, tenutasi ai sensi del combinato disposto del comma 4 bis dell’art. 87 c.p.a. e dell’art. 13 quater disp. att. c.p.a., il Cons. A C;

Nessuno è presente per le parti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso in appello si chiede l’annullamento della sentenza n. 2517/18, pubblicata in data 28 novembre 2018, della seconda sezione del TARS di Palermo.

2.La sentenza respinge la richiesta di risarcimento danni derivanti da provvedimento illegittimo annullato in sede giurisdizionale avanzata dal docente universitario S A.

3.I fatti sono noti a questo Consiglio per essersi già occupato della controversia scrutinata sotto altri profili.

4. Il Consiglio ha ricostruito i fatti nei termini che seguono nella parte motiva della sentenza n. 620/2015:

"Il Prof. S A, ordinario di diritto amministrativo dell'Università degli Studi di Palermo, Facoltà di Scienze Motorie, è stato collocato a riposo, a decorrere dal 1.11.2013, per raggiunti limiti di età. A norma dell'art. 16, comma 1, del D.Lgs. 503/1992, come modificato dall'art. 72 del D.L. 112/2008 e dei principi stabiliti con la sentenza n. 83/13 della Corte Costituzionale, il ricorrente, in data 31.7.2013, aveva chiesto all'Università di essere trattenuto in servizio per un ulteriore biennio, peraltro dando seguito alla precedente deliberazione del 24.5.2013 con la quale il Consiglio di Facoltà di Scienze Motorie lo aveva sollecitato a presentare la domanda ed invitato gli organi accademici ad accoglierla nel superiore interesse "sia della Facoltà di Scienze Motorie sia di tutti i settori scientifici che si occupano dello sport e dell'attività motoria umana sotto il profilo giuridico che sono venuti a convergere nel Dipartimento di Scienze giuridiche, della Società e dello Sport." Non essendo intervenuto nessun riscontro da parte dell'Ateneo l'interessato aveva impugnato il silenzio rifiuto formatosi sulla sua istanza. Successivamente, con nota 30.9.2013 prot. 66302, l'Ateneo aveva comunicato al prof A il rigetto della sua istanza; unitamente gli era stato altresì comunicato il decreto rettorale n. 268 del 4.2.2013 che aveva disposto il suo collocamento a riposo a decorrere dal 1.11.2013, nonché la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Università del 17.9.29013 e la precedente deliberazione del 23.7.2013 con la quale erano stati stabiliti i criteri per il trattenimento in servizio del personale universitario. Tutti gli atti sono stati impugnati dall'interessato con ricorso per motivi aggiunti, che ne ha chiesto l'annullamento previa sospensione cautelare dei medesimi, istanza accolta dal TAR con l'ordinanza 741 del 22.11.2013. In pendenza del ricorso — e precisamente in data 26.3.2014 - l'Università ha depositato la deliberazione del C.d.A. n. 40 del 25.2.2014, con la quale, pur avendo rivalutato l'istanza del prof. A, anche alla luce, a giudizio dell'appellante, dell'ordinanza del TAR n. 741/13, ha tuttavia deliberato che "non sussistono esigenze organizzative e funzionali che impongano il trattenimento in servizio del docente". La deliberazione n. 40/14 è stata impugnata dall'interessato con un ulteriore ricorso per motivi aggiunti, unitamente alla nota 3.3.2014 prot. 15084 di trasmissione della predetta deliberazione. La domanda cautelare connessa al secondo ricorso per motivi aggiunti è stata accolta dal TAR con l'ordinanza n. 375 del 9.5.2014. Con la sentenza oggi al vaglio di questo Consiglio, il TAR, dopo avere dichiarato l'improcedibilità del ricorso introduttivo e del primo ricorso per motivi aggiunti per sopravvenuta carenza d'interesse, ha accolto il secondo ricorso per motivi aggiunti ritenendo che il C. d.A. dell'Università, nell'adottare la deliberazione n. 40, sarebbe incorso nel denunziato difetto di motivazione, nella violazione dell'art. 16, comma 1, del D. Lgs. 503/92, come modificato dall'art. 72 del D.L. 112/2008, convertito con modificazioni nella L. 6.8.2008 n. 133, e, nell'elusione stessa delle statuizioni della Consulta di cui alla sentenza del 9.5.2013 n. 83, come anche interpretate nell'ordinanza del TAR n. 741/13. L'Amministrazione universitaria nel provvedimento impugnato non avrebbe tenuto nessun conto delle raccomandazioni contenute nella deliberazione del 24.5.2013 del C.d.F. di Scienze Motorie, dove si faceva riferimento al "preminente interesse sia della Facoltà di Scienze Motorie sia di tutti i

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