CGARS, sez. I, sentenza 2023-10-09, n. 202300656

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Sul provvedimento

Citazione :
CGARS, sez. I, sentenza 2023-10-09, n. 202300656
Giurisdizione : Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana
Numero : 202300656
Data del deposito : 9 ottobre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 09/10/2023

N. 00656/2023REG.PROV.COLL.

N. 01015/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

Sezione giurisdizionale

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1015 del 2019, proposto dalla signora V C, rappresentata e difesa dall'avvocato G R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Presidenza Regione Siciliana, Regione Sicilia - Giunta Regionale di Governo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in Palermo, via Villareale n. 6;

per riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia (Sezione terza) n. 867/2019 del 25 marzo 2019, resa tra le parti

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza regione siciliana e della Regione Sicilia - giunta regionale di Governo;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 20 settembre 2023 la Consigliera Paola La Ganga e uditi per le parti gli avvocati come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. Con ricorso, notificato in data 25 ottobre 2019, la Dott.ssa V C ha impugnato la sentenza in epigrafe appellata, con la quale il Tribunale amministrativo regionale della Sicilia – sede di Palermo – ha respinto il ricorso di primo grado dalla stessa proposto avverso:

- il decreto n. 1017 del 7 novembre 2011, con il quale il Presidente della Regione Siciliana ha respinto il ricorso straordinario da lei presentato;

- la deliberazione della Giunta Regionale Siciliana n. 262 del 29 settembre 2011;

nonché tutti gli altri atti presupposti, conseguenti o connessi.



2. La Dott.ssa C, ha partecipato al concorso pubblico per la copertura di n. 70 posti di dirigente tecnico archeologo, del quale poi è risultata vincitrice. Il bando di riferimento prevedeva che sarebbe stato corrisposto ai vincitori il trattamento economico corrispondente al livello VIII retributivo, di cui alla Tabella A del D.P.R.S. n. 11 del 20 gennaio1995.

Dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande, è sopravvenuta la legge regionale n. 10 del 2000 ( Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione Siciliana ), la quale ha dettato disposizioni transitorie, influenti anche sui rapporti inerenti al predetto concorso. In particolare, la ricorrente ha sostenuto che dal tenore letterale delle disposizioni di cui all’art. 6 della citata legge regionale n. 10/2000 e di cui all’art. 2 del D.P. Reg. Siciliana n. 11/2001, in sede di adozione del "Regolamento attuativo dell'art. 6, comma 2, della l.r. n. 10/2000”, risultasse evidente che il legislatore regionale avesse inteso prevedere la corrispondenza fra la vecchia figura del Dirigente Tecnico (VIII livello retributivo) e la nuova del Dirigente inquadrato nella III fascia dell'istituendo ruolo unico dei Dirigenti dell'Amministrazione Regionale siciliana.

Tuttavia con D.D.G. n. 5359 del 3 marzo 2005, l’Amministrazione ha assunto la ricorrente, attribuendole il trattamento retributivo corrispondente al VII livello retributivo (corrispondente alla posizione economica D1) e, conseguentemente, la Dott.ssa C ha impugnato il suddetto provvedimento amministrativo con ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana nella parte in cui era stato disposto l’inquadramento della stessa nella categoria “D”.

Con parere n. 644/2006 reso nell'adunanza dell’11 dicembre 2007, le Sezioni riunite del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana hanno ritenuto fondato e meritevole di accoglimento il ricorso, riconoscendo, in particolare, che « il corretto inquadramento della ricorrente stessa non poteva che essere proprio quello di dirigente di terza fascia ».

Alla mancata adozione da parte del Presidente della Regione del decreto decisorio, la Dott.ssa C ha fatto seguire una diffida, cui l’Amministrazione ha dato riscontro con la nota prot. n. 20683/535058 annunciando la sospensione sine die del procedimento avviato con la proposizione del ricorso straordinario al Presidente della Regione.

La C ha impugnato tale nota, con un primo ricorso, al fine di ottenerne l’annullamento;
più precisamente, la stessa ha dedotto che stante l’asserita abrogazione tacita dell’art. 9, comma 5, d. lgs. n. 373/2003, per sopravvenuta incompatibilità con il novellato art. 14 del d.P.R. n. 1199 del 1971 ad opera della l. n. 69/2009, non sarebbe consentito al Presidente della Regione, l’adozione di un decreto decisorio difforme al parere del Consiglio di Giustizia Amministrativa.

Tale ricorso è stato rigettato dal Tribunale Amministrativo Regionale con la sentenza n. 14329 del 2010 stante la cogenza della previsione di cui all’art. 9, comma 5, d. lgs. n. 373 del 2003 anche dopo le novità introdotte dalla l. n. 69 del 2009 in tema di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Pari sorte ha avuto l’appello proposto dalla Dott.ssa C per la riforma della detta sentenza, il C.G.A. con la sentenza n. 536 dell’11 giugno 2012, ha rigettato l’appello ritenendo che il ricorso introduttivo, che il T.A.R. aveva respinto nel merito, in realtà fosse inammissibile per difetto di interesse, in quanto proposto avverso un atto giuridicamente privo di ogni attitudine lesiva (la nota di sospensione), essendo di natura endoprocedimentale.

In attesa della decisione di quest’ultimo giudizio di appello, la signora C, con il ricorso di primo grado ha impugnato il decreto presidenziale n. 1017 del 7 novembre 2011, notificatole il 21 dicembre 2011, con il quale il Presidente della Regione Siciliana (nonostante il parere di accoglimento espresso dalle sezioni riunite del CGA) ha respinto il ricorso straordinario da lei presentato;
inoltre, ha anche impugnato gli atti prodromici a detto decreto, ossia la deliberazione della giunta regionale siciliana n. 262 del 29 settembre 2011 avente ad oggetto « autorizzazione al Presidente della Regione a decidere in difformità al parere del C.G.A. n. 644/06 del 11 dicembre 2007 » e delle allegate note dell'Ufficio legislativo e legale prot. nn. 7163, 7164, 7165 e 7166 del 9 marzo 2011, tutte conosciute dalla ricorrente in data 21 dicembre 2011.

La ricorrente, anche in questo ricorso, ha sostenuto la tesi della violazione e falsa applicazione dell’art. 9 del d. lgs. n. 373/2003 e dell’art. 14 del d.P.R. n. 1199/1971, come modificato dall’art. 69 l. n. 69/2009 e il Tribunale Amministrativo di primo grado, con sentenza n. 867/2019, oggetto del presente gravame, ha rigettato le avverse doglianze, confermando le conclusioni già espresse con la menzionata sentenza n. 14329 del 2010, nella quale è stato sostenuto, infatti, che l’art. 9, comma 5, del d. lgs. n. 373 del 2003 (che prevede la possibilità di decisione del ricorso straordinario in maniera difforme dal parere del competente organo consultivo) non può ritenersi tacitamente abrogato, per sopravvenuta incompatibilità con la l. n. 69 del 2009 (che invece ha prescritto la decisione finale in maniera necessariamente conforme al parere), in ragione della peculiare natura del d. lgs. n. 373 del 2003, il quale reca « norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana » e ha rango sovraordinato alla legge ordinaria.

Con l’atto di appello per cui è causa, notificato il 25 ottobre 2019 e depositato in pari data, la Dott.ssa C ha ribadito la tesi della abrogazione tacita dell’art. 9 d.lgs. n. 373/2003 e, in subordine, ha chiesto che venisse sollevata la questione di legittimità costituzionale del citato art. 9, comma 5, del d. lgs. n. 373 del 2003 per contrasto con gli artt. 3, 24, 102 e 113 della Costituzione.

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