CGARS, sez. I, sentenza 2024-07-25, n. 202400591

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Sul provvedimento

Citazione :
CGARS, sez. I, sentenza 2024-07-25, n. 202400591
Giurisdizione : Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana
Numero : 202400591
Data del deposito : 25 luglio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 25/07/2024

N. 00591/2024REG.PROV.COLL.

N. 00011/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

Sezione giurisdizionale

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 11 del 2023, proposto dal signor
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Cirino Gallo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero dell'interno, Ufficio territoriale del Governo Enna, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato domiciliataria per legge in Palermo, via Valerio Villareale, n. 6;



per la riforma per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione staccata di AN (sezione prima) n. 01281/2022, resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'interno e dell’Ufficio territoriale del governo Enna;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 marzo 2024 il Cons. Antonino Caleca e uditi per le parti gli avvocati come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. L’appellante è titolare dell’omonima ditta individuale che svolge attività di coltivazione cereali ed allevamento di animali su terreni di proprietà o condotti in affitto.

Con ricorso al Tar, con domanda cautelare, notificato in data 11 gennaio 2019, l’appellante impugnava il provvedimento Prot. n° 30686 del 16 novembre 2018, emesso dalla Prefettura di Enna con il quale veniva adottata informazione antimafia interdittiva ai sensi degli art. 84 commi 3 e 4, 89 bis, 91 comma 6 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n° 159.

2. L’appellante chiedeva al Tara di annullare l’informazione interdittiva citata in ragione della carenza di fatti indizianti concreti e direttamente riferibili al signor -OMISSIS-, soggetto scevro di pregiudizi penali e di polizia.

3. Il Tar con ordinanza del 29 maggio 2019 n°345 accoglieva l’istanza cautelare e sospendeva l’efficacia del provvedimento interdittivo.

La Prefettura non impugnava l’ordinanza.

4. La Prefettura di Enna, su richiesta di informazione antimafia dell’AGEA del 31 marzo 2019 e sulla base degli elementi asseritamente emersi nell’ambito di altre operazioni di polizia (Kaulonia e Terre Emerse), adottava il nuovo provvedimento interdittivo n. 23927 del 26 luglio 2019.

4.1. Con ricorso per motivi aggiunti veniva impugnato anche tale secondo provvedimento.

Con i motivi aggiunti l’appellante evidenziava che, dall’esame della documentazione relativa al secondo provvedimento interdittivo e, in particolare, della relazione del Gruppo interforze, non emergeva alcun nuovo elemento rispetto a quelli posti alla base del primo provvedimento interdittivo, sospeso dal TAR.

Il Tar respingeva l’istanza cautelare relativa al secondo provvedimento interdittivo con ordinanza n. 793/2019.

5. L’amministrazione intimata si costituiva in giudizio per resistere al ricorso.

6. Il giudice di prime cure, con la sentenza ora appellata, esaminava congiuntamente il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti, considerandoli fondati sugli stessi elementi (che con il secondo provvedimento venivano solo specificati e ulteriormente arricchiti), ritenendoli infondati e così respingendo entrambi i ricorsi.

7. Ha proposto appello la parte soccombente in primo grado deducendo motivi che ripercorrono, in larga parte, le censure formulate in primo grado e non condivise da quel giudice. Con il gravame l’appellante ha chiesto la sospensione della sentenza di primo grado.

8. Anche nel presente grado di giudizio si è costituita l’amministrazione appellata per

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