CGARS, sez. I, sentenza 2017-08-28, n. 201700379
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Pubblicato il 28/08/2017
N. 00379/2017REG.PROV.COLL.
N. 00964/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
in sede giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 964 del 2016, proposto dalla società --OMISSIS--., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli Avvocati G R e L C, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Palermo, via G. Oberdan, 5;
contro
Ministero dell'Interno, Prefettura di Agrigento, Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici e Ministero dello Sviluppo Economico, nelle persone dei rispettivi rappresentanti legali p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, presso la cui sede distrettuale, in Palermo, via Alcide De Gasperi n.81, sono ex lege domiciliati;
nei confronti di
--OMISSIS--.;--OMISSIS--.;--OMISSIS--., e Comune di Barcellona Pozzo di Gotto nelle persone dei rispettivi rappresentanti legali, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza n.817 dell’11.2.2016, pubblicata in data 1 aprile 2016, resa dal T.A.R. SICILIA di Palermo, Sez. I^;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dei Ministeri dell’Interno e dello Sviluppo Economico, nonché dell’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici e della Prefettura di Agrigento;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Nominato Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 aprile 2017 il Cons. Carlo Modica de Mohac e uditi per le parti l’Avv. G R e l'Avvocato dello Stato Marcello G. Pollara;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
I. La società --OMISSIS--. è una società a conduzione familiare che si occupa prevalentemente di produzione di carpenteria metallica e della relativa fornitura nell'ambito di contratti pubblici e privati.
Tale attività viene svolta all'interno di uno stabilimento industriale realizzato grazie ad un contributo in conto impianti di €.608.313,92 erogato dal Ministero dello Sviluppo Economico e ad un contratto di mutuo dell'importo di €.980.000,00 stipulato con --OMISSIS-- ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 51/97.
In data 23 settembre 2013, la società appellante chiedeva alla Prefettura di Agrigento la propria iscrizione nella "white list" tenuta dalla Prefettura medesima, ossia nella lista contenente l'elenco delle imprese non soggette a infiltrazione mafiosa ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del D.P.C.M. del 18 aprile 2013.
Con nota del 3 aprile 2014 la Prefettura esitava negativamente tale istanza in considerazione dei contenuti della informativa antimafia prot. 10925 resa in data 20 marzo 2014 dalla Prefettura medesima.
Informativa, quest'ultima, fondata esclusivamente sul "collegamento" (asseritamente) esistente tra la già menzionata "--OMISSIS--." e la società "--OMISSIS--.";quest'ultima destinataria, a sua volta, di una informativa prefettizia interdittiva.
Con l'informativa impugnata l'Amministrazione appellata ha ritenuto di poter ravvisare il collegamento di detta società --OMISSIS-- con la odierna appellante in ragione del fatto che “...in data 11 luglio 2011 è stato nominato quale direttore tecnico della --OMISSIS-- l'ing. --OMISSIS--, la quale partecipa con una quota nominale di euro 30.000 al capitale sociale (pari a complessivi € 100.000,00) della --OMISSIS-- con sede in Agrigento, già destinataria di informazione antimafia interdittiva a far data dal novembre 2011”.
Per tale ragione, secondo quanto riportato nell'informativa impugnata, “...in sede di riunione del Gruppo Ispettivo Misto del 20 febbraio 2014, le Forze dell'Ordine si sono unanimemente espresse nel senso di ritenere sussistente il pericolo di condizionamento mafioso della --OMISSIS-- S.r.l. per effetto del collegamento esistente con altra società già destinataria di informativa antimafia positiva, per il tramite del direttore tecnico Ing. --OMISSIS--, socia di --OMISSIS-- ari con una quota pari ad € 30.000,00...”.
Con nota del 9 aprile 2014 (ossia il giorno successivo al recapito dei provvedimenti impugnati), la società ricorrente presentava alla Prefettura di Agrigento una “istanza di aggiornamento ex art. 91, comma 5 del D.Igs n. 159/2011”, significando, "per un verso, che l'ing. --OMISSIS-- ha assunto la partecipazione al capitale sociale della --OMISSIS--. in epoca in cui (ottobre 2011) tale società appariva del tutto immune da misure interdittive, impegnata com'era nell'esecuzione di una molteplicità di pubblici appalti;per altro verso (e soprattutto), che la medesima Ing. --OMISSIS-- ha dismesso la propria quota di partecipazione della --OMISSIS--. con atto pubblico di cessione dell'1 aprile 2014”.
II. Nondimeno, in attesa di riscontro, la società appellante impugnava innanzi al TAR di Palermo l'informativa in questione, anche in considerazione dei gravissimi pregiudizi che nel frattempo ne erano derivati.
Ed infatti a seguito dell’informativa per cui è causa:
- con nota dell'8 aprile 2014, IRFIS Finsicilia aveva preannunciato la risoluzione del contratto di mutuo;
- con determina dirigenziale del 16 aprile 2014, il Comune di Barcellona Pozzo di Gotto aveva disposto la revoca di una "autorizzazione al subcontratto concessa alla --OMISSIS--.";
- con nota del 18 aprile 2014,--OMISSIS-- aveva "comunicato" la "risoluzione di diritto delle convenzioni in Conto Energia ... con decorrenza dalla data di ricezione della sopra indicata informazione antimafia";
- con nota del 5 maggio 2014, la società denominata "--OMISSIS--." aveva comunicato alla ricorrente l'avvenuta risoluzione del contratto stipulato tra le parti in data 20 maggio 2013 e l'applicazione della penale contrattuale in ragione dei contenuti dell'informativa impugnati e delle determinazioni assunte da Empedocle S.c.p.a., quest'ultima general contractor dei lavori relativi al c.d. "raddoppio della SS 640";
- con nota pec del 14 maggio 2014, il Ministero dello Sviluppo Economico aveva comunicato alla ricorrente l'avvio del procedimento volto alla revoca del D.D. di concessione del contributo in conto impianti di €608.313,92 erogato per la realizzazione dello stabilirnento industriale della --OMISSIS--.;
- e, infine, con nota del 20 maggio 2014, l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici aveva comunicato alla ricorrente l'avvenuta segnalazione relativa all'informativa di che trattasi ed il procedimento per il relativo inserimento nel Casellario Informativo delle Imprese tenuto dall'Autorità medesima.
Nel ricorso proposto innanzi al TAR, la società --OMISSIS--. rappresentava che, per effetto dell’informativa in questione, era (ed è) ormai esposta ad un concreto rischio di tracollo economico finanziario, come poteva (e può) evincersi dalla nota con la quale la Banca Unicredit ha disposto la revoca dei fidi in essere per € 500.000,00 e l'immediato rientro della somma di €335.200,00.
Con ordinanza n. 581/2014, il TAR adìto rigettava la domanda cautelare proposta dalla società ricorrente.
Ma con ordinanza n. 544/2014, questo Consiglio di Giustizia Amministrativa - in riforma dell’appellata ordinanza - accoglieva l'appello proposto dalla --OMISSIS--;e invitava il Prefetto di Agrigento a riesaminare la questione.
III. Nelle more del riesame, tuttavia, l'Amministrazione prefettizia riscontrava negativamente l'istanza di aggiornamento ex art. 91, comma 5 del D.Igs n. 159/2011 che, come già rilevato, era stata presentata dalla società, ed emanava una nuova informativa antimafia interdittiva (recante prot. n. 30334 del 31 luglio 2014) a carico di quest'ultima, anch’essa puntualmente impugnata dalla società ricorrente con motivi aggiunti (‘primo ricorso per motivi aggiunti’).
IV. Inoltre, anche a seguito del riesame ordinato da questo Consiglio di Giustizia Amministrativa, con la nota prot. 49942 del 16.12.2014 la Prefettura emanava una (ennesima) nuova informativa antimafia interdittiva nei confronti della società --OMISSIS-- s.r.I, fondata - in buona sostanza - sulle stesse circostanze già indicate nella precedente informativa cautelativamente sospesa.
In particolare, l’Amministrazione prefettizia ha ritenuto di confermare la propria prognosi di permeabilità mafiosa dell'appellante in ragione dell’operazione societaria con cui, nell’aprile del 2014, l'Ing. --OMISSIS-- (ex Direttore tecnico della --OMISSIS--.) aveva dismesso la propria quota di partecipazione al capitale della --OMISSIS--.
Si sarebbe trattato, ad avviso della Prefettura, di una "operazione fittizia" in quanto non accompagnata da alcun effettivo pagamento di denaro da parte degli acquirenti.
V. Anche tale sopravvenuta informativa è stata impugnata dinanzi al TAR Palermo, con ricorso per motivi aggiunti del 28 gennaio 2015 (costituente, pertanto, il ‘secondo ricorso per motivi aggiunti’).
Con ordinanza n.357 del 29 maggio 2015 questo Consiglio di Giustizia Amministrativa accoglieva ancora una volta la domanda cautelare avanzata dalla società ricorrente. Avendo ritenuto che “… i motivi che dovrebbero giustificare la natura asseritamente fittizia della denunciata operazione di cessione delle quote societarie non sembrano, invero, dotati del necessario grado di univocità e congruenza” .
A seguito di tale ordinanza cautelare, con provvedimento del 24 luglio 2015, la Prefettura di Agrigento disponeva l'iscrizione della --OMISSIS-- alla White List “...a decorrere dal 30/05/2015 e fino al 29/05/2016, o fino al momento, se precedente, di una eventuale pronuncia giurisdizionale che disponga in senso diverso”.
VI. Con sentenza n.817 dell’11 febbraio 2016, il TAR Sicilia di Palermo ha infine rigettato il ricorso di primo grado ed i motivi aggiunti.
Con l'appellata sentenza il predetto Giudice di prima istanza si è pronunciato soltanto sulle censure proposte avverso l’ultima sopravvenuta informativa prot. 49942 del 16.12.2014 (impugnata con il “secondo ricorso per motivi aggiunti”), ritenuta - evidentemente - atto provvedimentale nuovo ed assorbente .
Nel respingere il ricorso, il TAR Palermo - esprimendo definitivo disaccordo con la già citata pronunzia cautelare di questo Consiglio di Giustizia - ha ritenuto corretta la prognosi di permeabilità mafiosa formulata dalla Prefettura a carico della società appellante in relazione all’operazione societaria con cui l’ing. --OMISSIS-- (ex Direttore tecnico della --OMISSIS-- s.r.I.) ha dismesso la propria quota di partecipazione al capitale della Seo s.r.I..
VII. Con l’appello in esame, la società --OMISSIS--. ha impugnato la predetta sentenza per i motivi indicati nella parte della presente decisione dedicata alle questioni di diritto;e ne chiede l’annullamento o comunque la riforma per le conseguenti statuizioni reintegratorie e di condanna.
Ritualmente costituitasi, l’Amministrazione resistente ha eccepito l’infondatezza del gravame chiedendone il rigetto con vittoria di spese.
Nel corso del giudizio d’appello entrambe le parti hanno insistito nelle rispettive domande, eccezioni e controdeduzioni.
Con ordinanza n.805 del 14.12.2016 l’appello cautelare proposto dalla società appellante è stato nuovamente accolto.
Infine, all’udienza fissata per la discussione conclusiva sul merito dell’appello, la causa è stata posto in decisione.
DIRITTO