CGARS, sez. I, sentenza 2024-09-23, n. 202400729
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Testo completo
Pubblicato il 23/09/2024
N. 00729/2024REG.PROV.COLL.
N. 00354/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 354 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli Avvocati A B e G B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, Ministero della Giustizia Dipartimento Amministrazione Penitenziaria Provveditorato Regionale Sicilia, Casa Circondariale Ragusa, ciascuno in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale, 6;
nei confronti
Direzione della Casa Circondariale di Ragusa, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia Sezione staccata di Catania (Sezione Terza) n. 2535/2022, resa tra le parti, pubblicata il 26 settembre 2022, non notificata, con la quale è stato respinto il ricorso proposto per l’annullamento:
a) del decreto del Provveditore Regionale per la Sicilia del Dipartimento resistente -OMISSIS- del 18
maggio 2021, notificato il successivo 20 maggio 2021, di irrogazione alla ricorrente della sanzione disciplinare della pena pecuniaria nella misura di 5/30 di una mensilità di stipendio e degli altri assegni a carattere fisso e continuativo;
b) di ogni ulteriore atto, presupposto connesso e conseguenziale, ivi compresi la deliberazione del Consiglio Regionale di Disciplina del 17 febbraio 2021 e la relazione istruttoria del Funzionario Istruttore del 7 dicembre 2020;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia, del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria - Provveditorato Regionale Sicilia e della Casa Circondariale Ragusa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 giugno 2024 il Cons. S C e uditi per le parti gli Avvocati come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I – Con il ricorso in appello indicato in epigrafe, l’odierna appellante – premesso di essere dipendente del Ministero appellato, con la qualifica di -OMISSIS- del Corpo della Polizia Penitenziaria, in servizio presso la Casa Circondariale di Ragusa e di essere in possesso di un ottimo curriculum professionale con conferimento di una Medaglia d'argento al Merito di Servizio – deduce che i problemi che hanno generato i provvedimenti per cui è causa sarebbero iniziati con la denuncia da parte della stessa di condotte non corrette tenute da un Ispettore, incaricato anche della funzione di Comandante facente funzioni.
A comprova di ciò richiama la sentenza pronunziata dallo stesso T.A.R. Catania n. 458/2022, che accoglieva il ricorso avverso la valutazione negativa, segnatamente per genericità della formula motivazionale utilizzata.
Espone, dunque, i fatti che – a suo dire – avrebbero dato origine al presente giudizio:
- con relazione riservata del 24 ottobre 2019 (doc. 5 fascicolo primo grado), l’appellante segnalava alla Direzione della Casa Circondariale di Ragusa fatti avvenuti negli anni precedenti relativi a delle condotte, ritenute non conformi alla normativa di settore, tenute nei suoi confronti da un Ispettore, avente anche la qualifica di Comandante di Reparto facente funzioni, nonché il fatto che lo stesso Ispettore avesse inviato messaggistica contenente " apprezzamenti " sull'aspetto fisico della appellante (doc. 6 fascicolo primo grado); per tali ragioni chiedeva alla Direzione di assumere tutte le più opportune iniziative;
- la Direzione, con nota del 18 novembre 2019 (doc.7 fascicolo primo grado), tuttavia, soffermava l’attenzione sul fatto che si trattava di fatti avvenuti nei due anni precedenti, che i turni assegnati potevano trovare motivazione nelle esigenze di equa distruzione dei servizi e nelle carenza di personale; altresì, precisava, quanto al messaggio, che l’istante avrebbe dovuto produrlo; in conclusione avvisava che la condotta stessa dell’istante, nel inviare la segnalazione, sarebbe stata valutata dal punto di vista disciplinare;
- con nota del 30 dicembre 2019 (doc. 8 fascicolo primo grado), l’istante, dunque, precisava che, rispetto a un episodio indicato nella nota della Direzione, non aveva elevato alcuna lamentala, evidenziava i cambi di turno effettuati dall’Ispettore con funzioni di comandante;
- con altra comunicazione dell’8 aprile 2020 avente come oggetto " procedura di raffreddamento dei conflitti tra il personale " (doc. 9 fascicolo primo grado), la Direzione ribadiva che la condotta dell'Ispettore indicato era esente da ogni rilievo, viste le giustificazioni dallo stesso fornite, e che era invece l’appellante a mantenere un atteggiamento " di forte astio, a distanza di quasi tre anni dall'asserita ricezione del messaggio personale sconveniente ";
- con nota del 14 maggio 2020 (doc. 10 fascicolo primo grado) l’appellante, oltre a ribadire la correttezza delle sue indicazioni non smentite dagli accertamenti effettuati, rilevava che la Direzione non aveva assunto posizione alcuna rispetto al messaggio, che nulla era cambiato rispetto all'atteggiamento mantenuto dal detto Ispettore nei suoi confronti, ragione per la quale non aveva aderito alla proposta di bonario componimento, e che aveva invece dichiarato la sua disponibilità a essere presente all'incontro programmato dalla Direzione, poi annullato proprio da quest'ultima; concludeva chiedendo che si provvedesse affinché quanto accaduto non venisse a ripetersi, non solo nel suo interesse, ma per il buon andamento del servizio;
- la Direzione con nota del 22 giugno 2020 (doc. 11 fascicolo primo grado) diffidava l’appellante dall'interloquire ancora;
- con nota del 4 agosto 2020 (doc. 12 fascicolo primo grado), il Provveditorato Regionale convocava l’appellante per una audizione da tenersi in data 8 settembre 2020, quest’ultima si presentava a tale convocazione e, come risulta dal relativo verbale (doc. 13 fascicolo primo grado), rappresentava i fatti ed esponeva anche che la Direzione si era limitata a qualificare la condotta del detto Ispettore, testualmente, come quella di " un bambinone "; precisava che non aveva subito denunciato il fatto per non " rovinare " il collega e per non mettere in cattiva luce l'Amministrazione, e che successivamente a tali fatti, senza motivazione alcuna, le veniva abbassato il punteggio di valutazione annuale, ottenuto sempre al massimo, con attribuzione addirittura del punteggio minimo per qualità morali, perché ritenuta soggetto priva di capacità di instaurare rapporti interpersonali corretti con superiori e colleghi di pari grado; concludeva chiedendo di essere posta in condizione di svolgere con la massima serenità il proprio servizio;
- con nota del 9 settembre 2020 (doc. 14 fascicolo primo grado) il Provveditorato Regionale trasmetteva alla Direzione di Ragusa il verbale e chiedeva che la Direzione fornisse tutti i dovuti chiarimenti; qualche giorno dopo, il 22 settembre 2020, l’appellante inoltrava alla Comandante di Reparto una segnalazione (doc. 15 fascicolo primo grado) relativa al fatto che, quale addetta alla 1° portineria, aveva visto uscire un mezzo di servizio dalla Casa Circondariale senza che l'uscita fosse indicata, con relativo scopo e agente autorizzato, e che - a seguito di informazioni assunte - era emerso che il soggetto in questione era l'Ispettore autore del messaggio, ragione per la quale chiedeva alla Comandante di adoperarsi affinché lo stesso, seguendo le regole relative all'utilizzo dei mezzi di servizio e ai servizi esterni, le comunicasse tali attività, al fine di non metterla in difficoltà quale responsabile della 1° portineria; l’appellante, dunque, consegnava personalmente alla Comandante la relazione e contestualmente quest'ultima le comunicava che a breve la avrebbe richiamata.
Venendo ai fatti oggetto più specificamente dell’odierna contestazione, l’appellante espone, dunque, che la Comandante riferiva poi a un Ispettore di comunicarle di recarsi presso di lei, sicché, ritenendo che si trattasse della segnalazione appena fatta, chiedeva a un collega Vice Ispettore di accompagnarla al colloquio. Tuttavia, riferisce che - giunti presso l'ufficio della Comandante - quest'ultima, per la prima volta, avrebbe riferito che la convocazione aveva a oggetto comunicazioni riservate, per cui non era ammessa la presenza di un terzo, e allontanava l’appellante, trattenendo solo il Vice Ispettore. Mezz'ora dopo, l’appellante era, dunque, nuovamente convocata dalla Comandante, previa anticipazione della sanzione disciplinare per non aver eseguito il suo ordine di presentarsi da sola, e senza nulla rilevare sulla sua segnalazione; in quella sede, pertanto le erano contestate alcune inadempienze che sarebbero state commesse in servizio, e in particolare il fatto che la stessa non avesse personalmente ritirato il materiale di protezione anti-COVID 19, il cui responsabile era sempre l'Ispettore protagonista dei detti fatti, ma di aver chiesto a colleghi di ritirarlo per lei. L’appellante espone di aver chiarito che era stata costretta a tale condotta per evitare di avere rapporti con il predetto Ispettore, non essendosi sentita tutelata dai vertici dell'Istituto, considerazioni rispetto alle quale