CGARS, sez. I, sentenza 2024-04-08, n. 202400292

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Sul provvedimento

Citazione :
CGARS, sez. I, sentenza 2024-04-08, n. 202400292
Giurisdizione : Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana
Numero : 202400292
Data del deposito : 8 aprile 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 08/04/2024

N. 00292/2024REG.PROV.COLL.

N. 00266/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

Sezione giurisdizionale

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 266 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'Avvocato A C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Comune di Castellammare del Golfo, non costituito in giudizio;



per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda) n. 2386/2021, resa tra le parti, in data 30 luglio 2021 e pubblicata il 30 luglio 2021, comunicata in pari data e non notificata, con cui era rigettato il ricorso proposto per l’annullamento dell’ordinanza di demolizione n. 64 del 24 novembre 2017 di cui alla nota prot. n. 53826 del 24 novembre 2017 del Settore IV – Urbanistica e Gestione del Territorio del Servizio III Controllo del Territorio – Prevenzione e repressione abusivismo edilizio del Comune di Castellammare del Golfo;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 febbraio 2024 il Cons. Solveig Cogliani e uditi per le parti gli Avvocati come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;



FATTO e DIRITTO

I – Con l’appello indicato in epigrafe, l’istante premette di essere proprietaria – in proprio e quale erede - del fabbricato che insiste sulle particelle -OMISSIS- (in forza di atto di compravendita rogato in data 11 giugno 1982 e di denuncia di successione prot. n. 881 del 13 maggio 2016).

Afferma che tale fabbricato era costruito, nel 1960, con progetto approvato dalla Commissione edilizia, in parte su area propria, identificata con le particelle 2 e 3, e in parte su area demaniale in forza di concessione del Ministero della Marina Mercantile n. 123 dell’anno 1960, di seguito intestata al dante causa.

Il 16 luglio 2013, a seguito di riordino fondiario di cui alla convenzione col Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (n. 13883.1/2013), la porzione di fabbricato ricadente su area demaniale, fino ad allora non evidenziata in mappa, veniva identificata con la particella -OMISSIS- e intestata al Comune di Castellammare del Golfo, definendola “ Fabbricato Urbano da accertare ” per una superficie catastale pari ad are 00 e ca 40.

Il fabbricato nel suo complesso occupa una superficie coperta pari a 83,47 mq e nella sua interezza è stato denunciato al Nuovo catasto edilizio Urbano, con scheda n. -OMISSIS- del 23 settembre 1975.

La porzione di fabbricato identificata con la particella -OMISSIS- si estende per una superficie di mq 38,90 (catastalmente mq 40) e si sviluppa per tre elevazioni con un volume edificato che risulta pertanto pari a (mq 38,90 x ml 12,00) mc 466,80. Il fabbricato nella sua interezza era realizzato come silos per lo stoccaggio del vino e ha mantenuto tale funzione nel tempo.

Pertanto, l’odierna appellante espone che, con l’istanza del 20 luglio 2016 – al fine di regolarizzare la propria posizione - chiedeva la fissazione di un giusto canone nonché la formalizzazione della concessione per sé e per gli eventuali aventi causa a qualunque titolo per il godimento della particella n. -OMISSIS-. Con successiva determinazione sindacale n. 5 del g 20 gennaio 2017 la P.A. appellata determinava di concedere per un anno la particella, previo pagamento del canone annuale.

Tuttavia, con comunicazione di avvio del procedimento del 11 aprile 2017 il Comune di Castellammare del Golfo - sul presupposto della assenza di titolo autorizzativo e istanza di sanatoria e/o condono edilizio – comunicava alla ricorrente l’avvio del procedimento preordinato all’emissione dell’ordine di demolizione (impugnato).

Con la sentenza di primo grado era respinto il ricorso per i seguenti motivi:

a) la natura vincolata del potere repressivo degli illeciti edilizi;

b) l’irrilevanza rispetto all’ordine di demolizione impugnato della circostanza della proprietà della P.A. di parte dell’area;

c) l’insussistenza dell’affidamento.

Avverso siffatta pronunzia, l’appellante propone i seguenti motivi di censura:

1 – la sentenza sarebbe nulla o annullabile ed in ogni caso meriterebbe riforma perché avrebbe errato nel non riconoscere la fondatezza della dedotta violazione e falsa applicazione dell’art. 31 d.P.R. n. 380/01, eccesso di potere sotto il profilo della contraddittorietà con la determinazione sindacale n. 5 del 20 gennaio 2017, con la deliberazione consiliare n. 61 del 29 dicembre 2008 e con la deliberazione n. 15del 20 novembre 2008 dell’Ufficio urbanistica per esercizio di un potere riservato ad un’altra amministrazione, incompetenza;

2 – altresì, avrebbe errato la sentenza nel non riconoscere la dedotta violazione del cit. art. 31 d.P.R. n. 380/01 sotto altro profilo, eccesso di potere per travisamento, sviamento, violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost.; infatti, in dalla perizia giurata redatta dal

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