CGARS, sez. I, sentenza 2020-07-17, n. 202000622

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Sul provvedimento

Citazione :
CGARS, sez. I, sentenza 2020-07-17, n. 202000622
Giurisdizione : Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana
Numero : 202000622
Data del deposito : 17 luglio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 17/07/2020

N. 00622/2020REG.PROV.COLL.

N. 00919/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

Sezione giurisdizionale

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 919 del 2017, proposto dall’ Associazione Nazionale Commercio Prodotti e Servizi Energetici-Assopetroli-Assoenergia e dalla società Eco Energy s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentate e difese dall’avvocato L A e dall’avvocato L D S, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato L D S in Palermo, via Notarbartolo, n. 5;

contro

Regione Siciliana - Assessorato regionale alle attività produttive, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato e domiciliato per legge presso la sede distrettuale in Palermo, via Villareale, n. 6;

nei confronti

Speciale s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Giovanni Immordino e dall’avvocato Giuseppe Immordino, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Giovanni Immordino in Palermo, viale Libertà, n. 171;

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza) n. 1220/2017, resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della società Speciale s.r.l. e della Regione siciliana - Assessorato regionale alle attività' produttive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’art. 84 del decreto-legge n. 18 del 2020 e l’art. 4 del decreto-legge n. 28 del 2020 convertito con modificazioni dalla legge 25 giugno 2020 n. 70.

Relatore il Cons. Antonino Caleca nell’udienza pubblica del giorno 8 luglio 2020, svoltasi con partecipazione da remoto dei magistrati ai sensi dell’art. 84, d.l. n. 18/2020 e senza discussione orale;
considerati presenti, ai sensi dell’art. 4, comma 1 penultimo periodo d.l. n. 28/2020, gli avvocati L A, L D S Giovanni Immordino e Giuseppe Immordino;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. L’Associazione nazionale commercio prodotti e servizi energetici-assopetroli-assoenergia e la società ECO ENERGY ricorrono in appello per la integrale riforma e/o l’annullamento della sentenza n 1220/2017 emessa dal Tribunale Amministrativo per la Sicilia, Palermo - sez. III, con la quale è stato respinto il ricorso proposto dalle appellanti per l’annullamento del decreto DDRS n. 1792/8/PA del 14 giugno 2016, a mezzo del quale la società odierna appellata è stata autorizzata ad installare un impianto di distribuzione carburanti in deroga all’obbligo di inserimento del cd “terzo prodotto” ecocompatibile (gpl e/o metano).

I fatti di causa rilevanti ai fini del decidere possono essere riassunti, in breve, nei seguenti termini.

La società Speciale s.r.l., odierna appellata e controinteressata in primo grado è proprietaria di un lotto di terreno sito nel comune di Borgetto avente destinazione d’uso “impianto di distribuzione carburanti.”

La ditta Speciale è titolare di una concessione relativa ad un deposito di carburanti rilasciata con D.D.R.S. n. 1066/08 PA del 4 maggio 2016 e, ad integrazione dell’attività autorizzata, ha deciso di procedere all’installazione e all’esercizio di un impianto di distribuzione carburanti.

Pertanto con istanza dell’11 maggio 2016, la società Speciale chiedeva il rilascio della necessaria autorizzazione in applicazione delle disposizioni vigenti sul territorio siciliano, su cui si dovrà tornare in modo più approfondito in seguito, che disciplinano la materia.

In particolare già nell’istanza dell’11 maggio 2016 la società richiedente precisava che “ sul lotto in oggetto, per motivi tecnici, non è possibile installare il “terzo prodotto” e in sostituzione dello stesso è stata prevista la colonnina per ricariche auto elettriche”.

L’istanza presentata veniva successivamente integrata, a richiesta dell’Amministrazione con la produzione di ulteriore documentazione tecnica e peritale finalizzata a rendere più evidenti i motivi ostativi alla collocazione dell’impianto gpl o metano.

Preso atto e verificata l’ulteriore documentazione prodotta dalla ditta Speciale l’Amministrazione rilasciava, con il provvedimento impugnato in primo grado, la concessione richiesta, (decreto DDRS n. 1792/8/PA del 14 giugno 2016) imponendo alla ditta di installare la colonnina per la ricarica di auto elettriche in sostituzione dell’impianto di gpl/metano.

L’Associazione nazionale commercio prodotti e serv. energ. - assopetroli – assoenergia e la società ECO Energy s.r.l. si rivolgevano al giudice amministrativo per chiedere l’annullamento del decreto assessoriale che aveva autorizzato la nuova attività della ditta Speciale.

L’Associazione si riteneva legittimata ad agire in quanto ente collettivo rappresentante di un interesse imputabile a tutti i gestori degli impianti mentre la società Eco Energy agiva poiché riteneva di essere danneggiata da una autorizzazione che si poneva in contrasto con le regole che garantiscono la libera concorrenza e la parità tra gli operatori economici.



2. Le ricorrenti impugnavano il provvedimento articolando le censure di: “Violazione e falsa applicazione della legge regionale n. 3/2016 e segnatamente dell’art. 49 – Violazione e falsa applicazione del D.A. 26 giugno 2016 – Violazione e falsa applicazione della circolare n. 2/2014 nonché del D.A. n. 232/GAB del 25.10.2013 – Violazione e falsa applicazione dell’art. 83 bis comma 17°, della legge n. 133 del 6 agosto 2008 di conversione del d.l. n. 112/2008, dell’art. 4 del decreto del Ministero dell’interno 24 maggio 2002 e dell’art. 2 comma 2°, d.lgs. n. 32/98 – Eccesso di potere per difetto dei presupposti e difetto di istruttoria – Violazione e falsa applicazione dei principi in tema di leale concorrenza – disparità di trattamento, Ingiustizia manifesta.”

Sostenevano le ricorrenti che l’autorizzazione all’apertura di un distributore di carburanti al dettaglio rilasciata in favore della controinteressata sarebbe stata illegittima in quanto adottata in violazione delle disposizioni normative in vigore sul territorio siciliano che obbligano i nuovi impianti a dotarsi di un prodotto ecologico, obbligo che può venire meno solo quando ricorrono le condizioni indicate dal comma 17° dell’art. 83 bis l. n. 133 del 6 agosto 2008, di conversione del d.l. n. 112/2008.



3. Con memorie si costituivano in primo grado l’Amministrazione intimata e la controinteressata Società Speciale s.r.l. per resistere alle argomentazioni prospettate nel ricorso introduttivo.

La ditta Speciale deduceva anche vizi attinenti alla legittimazione ad agire degli odierni appellanti.



4. La sentenza di primo grado ha respinto il ricorso.

La sentenza perviene alla decisione del rigetto unicamente in base alla considerazione che non si rinviene la disposizione normativa che imponga l’erogazione del prodotto ecologico e che possa considerarsi efficace in Sicilia:

“Sembra opportuno precisare che l’invocato comma 17° dell’art. 83 bis della legge n. 133 del 6 agosto 2008, di conversione del d.l. n. 112/2008, non prevede tale obbligo, ma si limita a statuire che, ove previsto, l’obbligo non può che essere interpretato nel senso di consentirne la deroga, nei casi ivi indicati.

Pertanto, a monte della verifica se il caso che viene in rilievo consenta o meno la deroga prevista in tale norma di legge, è necessario accertare se possa ritenersi operante in Sicilia l’obbligo di fornire i nuovi impianti di un prodotto ecologico.

Sul punto è condivisibile la ricostruzione operata dalla difesa della controinteressata secondo la quale un obbligo di tale genere potrebbe ritenersi efficace solo in quanto previsto nelle fonti in grado di introdurre nuove norme di diritto, e quindi attraverso norme di legge ovvero di atti regolamentari, rispondenti ai requisiti indicati nello Statuto della Regione Siciliana (sul punto cfr. T.A.R. Sicilia, Palermo, n. 952/2009 e n. 8677/2010).

Diversamente, nuove prescrizioni di carattere generale non potrebbero essere dettate attraverso decreti assessoriali o circolari, che non sono atti idonei ad introdurre nuove norme di diritto con carattere di generalità.

Nella fattispecie per cui è causa non risulta che in Sicilia sia stato introdotto l’obbligo di fornire i nuovi impianti di un prodotto ecologico, attraverso norme di legge o disposizioni regolamentari.

Conseguentemente deve ritenersi che i decreti assessoriali o le circolari, invocati dalle ricorrenti, che riecheggiano la previsione del sopra richiamato comma 17° dell’art. 83 bis, siano incongruenti, in quanto dettati sull’errato presupposto che in Sicilia operi un obbligo che, in realtà, non è mai stato introdotto.

In assenza di un valido parametro normativo rispetto al quale verificare la congruenza del provvedimento impugnato – sotto il profilo invocato dalle ricorrenti – ne deriva l’infondatezza delle censure articolate nel ricorso in epigrafe che deve pertanto essere respinto.”

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