Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2019-12-09, n. 201908387

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2019-12-09, n. 201908387
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201908387
Data del deposito : 9 dicembre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 09/12/2019

N. 08387/2019REG.PROV.COLL.

N. 03479/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3479 del 2009, proposto dai signori C C e F Z, entrambi rappresentati e difesi dall’avvocato A A, elettivamente domiciliati presso lo studio dell’avvocato S M in Roma, via Pietro da Cortona, n. 8,

contro

il Comune di Gallipoli, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato F C, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato G S, via Germanico, n. 109;
il Dirigente pro tempore Area politiche territoriali ed infrastrastrutturali del Comune di Gallipoli, non costituitosi in giudizio;

per la riforma

della sentenza del T.a.r. per la Puglia, Sez. Lecce, n. 3686 del 2008, resa tra le parti, concernente l’annullamento del provvedimento di diniego di retrocessione di aree inserite nel PEEP e, conseguentemente, espropriate nonché il risarcimento del danno.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Gallipoli;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 22 ottobre 2019 il consigliere Giovanni Sabbato e uditi, per le parti rispettivamente rappresentate, gli avvocati S M, su delega dell’avvocato A A, e G S su delega dell’avvocato F C;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Il terreno di proprietà dei signori C C e F Z, sito in Gallipoli e censito in Catasto al foglio 16 particella 122, veniva inserito nel PEEP subcomparto 3, adottato con delibera della giunta comunale n. 149/87 ed approvato con provvedimento regionale n. 2664 del 20 giugno 1989, ai fini della realizzazione di una scuola media e successivamente espropriato con decreto sindacale n. 1987 del 1996.

1.1 La particella di loro proprietà, avente complessivamente un’estensione pari a 2.045 mq, veniva quindi frazionata nelle particelle 908-909 e poi nelle particelle 1126 (mq 380), 909 (mq 9) e 1125 (mq 1656).

1.2 Con deliberazione n. 29 del 13 aprile 1999, il Consiglio comunale approvava una variante al suddetto PEEP che destinava l’area oggetto di esproprio a “verde pubblico”, al fine di consentire l’adeguamento agli standard urbanistici.

2. Constatato che il loro terreno appariva soltanto parzialmente utilizzato e che il nuovo PRG aveva assegnato all’area in oggetto una nuova destinazione (residenziale C1a), gli appellanti formulavano istanza di retrocessione al Comune di Gallipoli.

3. In assenza di riscontro da parte del Comune di Gallipoli, con ricorso n. 85/2008, proposto innanzi al T.a.r. per la Puglia, sede di Lecce, chiedevano che venisse accertato l’obbligo dell’Amministrazione di dar seguito all’istanza di retrocessione.

3.1 Il Comune di Gallipoli si costituiva in giudizio e depositava il provvedimento prot. n. 7309 del 4 febbraio 2008, con cui rigettava la domanda di retrocessione, dal momento che l’area era così utilizzata: “ foglio 16, part. 1226 (porzione di sede stradale via Grazia Deledda per mq 380), foglio 16 p.lla 909 (cabina di trasformazione dell’energia elettrica per mq. 9), foglio 16 p.lla 1125 (verde pubblico e pertinenze della cabina elettrica mq. 1656) ”.

4. Con ricorso iscritto al n. 307/2008, gli odierni appellanti adivano nuovamente il T.a.r. per la Puglia, sede di Lecce, al fine di ottenere l’annullamento del provvedimento dirigenziale n. 7309 del 4 febbraio 2008, nonché il risarcimento dei danni patiti per la mancata o, in ogni caso, difforme utilizzazione del bene espropriato.

4.1 A sostegno della proposta impugnativa, lamentavano:

i) col primo motivo, la violazione della normativa in materia di espropriazione, dal momento che l’area era da considerarsi implicitamente inservibile, data la diversa destinazione impressa alla stessa con deliberazione n. 29 del 13 aprile 1999;

ii) col secondo motivo, che la destinazione a verde pubblico non poteva essere realizzata, dal momento che, dopo l’adozione del nuovo PRG, all’area era stata assegnata la destinazione residenziale (C1a);

iii) col terzo motivo, che, anche a voler ammettere l’ultrattività delle destinazioni impresse nel PEEP ormai scaduto, il provvedimento appariva viziato poiché, nonostante il cambio di destinazione in senso residenziale, non era stato garantito loro un adeguato indennizzo.

5. Il Comune di Gallipoli si costituiva in giudizio controdeducendo, in primo luogo, che il PEEP aveva avuto attuazione, poiché le opere realizzate in corrispondenza dell’area di proprietà degli appellanti rispondevano a finalità pubbliche;
inoltre, l’Amministrazione comunale rilevava che il termine di efficacia del PEEP doveva riferirsi ai singoli procedimenti espropriativi e non alla destinazione delle singole aree espropriate e che, anche a voler considerare valide le tesi dei ricorrenti, l’area de qua era ormai entrata nel patrimonio indisponibile del Comune, in virtù di quanto previsto dalla legge n. 865 del 1971.

6. Nelle more del giudizio, i ricorrenti evidenziavano, con apposita memoria, di aver appreso che il Comune aveva posto in vendita un’area inserita nello stesso PEEP subcomparto 3 e che altre erano in corso di retrocessione, in quanto tali circostanze sarebbero idonee a confermare la tesi secondo cui l’area di loro proprietà era divenuta inservibile.

7. Introitata in decisione alla pubblica udienza del 5 novembre 2008, il Tribunale adìto, Sezione II, ha così deciso il gravame al suo esame:

- ha rigettato il ricorso;

- ha compensato le spese di lite;

7.1. In particolare, il Tribunale ha ritenuto che:

- correttamente il Comune di Gallipoli ha negato la retrocessione delle aree, dal momento che il cambio di destinazione non ha comportato la realizzazione di opere e servizi incompatibili con la dichiarazione di pubblica utilità;

- nel caso di specie, infatti, la destinazione a verde pubblico non aveva comportato uno stravolgimento di quanto programmato in sede di dichiarazione di pubblica utilità “ sia perché il piano di zona contemplava anche siffatte destinazioni, sia perché, più in generale, è da ritenere rispettata la complessiva organizzazione dell’assetto territoriale, e ciò dal momento che la variante, inserendosi pienamente nel programma edilizio previsto, si è dovuta in ogni caso adattare a sopravvenute esigenze dettate dal doveroso rispetto di norme urbanistiche (ossia, gli standards di cui al DM 1444/1968) ”;

- non risulta dirimente nel caso di specie che l’area risulta in parte inutilizzata, dato che il termine di validità del PEEP non incide sulle destinazioni urbanistiche, ma solo sulla “ possibilità di procedere alle singole espropriazioni dei lotti ”;
tra l’altro, la destinazione a verde pubblico risulta confermata, come si deduce dall’art. 61 delle N.T.A;

- la retrocessione delle aree de quibus risulta impraticabile, dal momento che sono ormai entrate a far parte del patrimonio indisponibile del Comune, ai sensi dell’art. 35 della legge n. 865 del 1971;

- infatti, la disposizione appena richiamata stabilisce un diritto di prelazione dei Comuni sulle aree espropriate e non utilizzate “ che è poziore rispetto a quello dei proprietari espropriati ad ottenere la retrocessione ”;

- all’uopo è da considerare che: “ poiché non è ipotizzabile che il Comune eserciti la prelazione nei confronti di sé stesso, e che paghi a sé stesso il corrispettivo dei suoli di cui è già proprietario, deve necessariamente pervenirsi alla conclusione che in tale fattispecie specifica le aree espropriate nell’ambito del P.E.E.P. e non utilizzate restano definitamente acquisite al patrimonio indisponibile del Comune, restando inoperante il diritto alla retrocessione in capo ai proprietari espropriati ”;

- la destinazione pubblica nel caso di specie appare confermata, dal momento che l’art. 61 delle N.T.A. non prevede nuovi indici o parametri urbanistici;
non appare, inoltre, rilevante “ che le tavole di piano versate in atti rechino in corrispondenza dell’area in contestazione la dicitura “C1a” (con cui si indicano le aree a capacità residenziale) e non quella “F” (con la quale vengono classificate le aree verdi)”, poiché, per giurisprudenza consolidata, “nel caso vi sia un contrasto insanabile tra le indicazioni grafiche di piano regolatore e le prescrizioni normative, sono queste ultime a prevalere, giacché in sede di interpretazione degli atti urbanistici pianificatori le risultanze grafiche possono solo chiarire e completare ciò che è normativamente stabilito nel testo, ma non possono sovrapporsi e negare ciò che invece risulta in contrasto con esso ”;

- dal momento che non sussiste l’ipotesi di “ reiterazione di vincoli preordinati all’esproprio ”, non può essere riconosciuto il diritto dei ricorrenti ad ottenere qualsivoglia indennizzo.

8. Avverso tale pronuncia i signori Calò e Zuccotto hanno interposto appello, notificato il 17 aprile 2009 e depositato il 23 aprile 2009, lamentando, attraverso sei motivi di gravame quanto di seguito sintetizzato:

I) le motivazioni addotte dal T.a.r. per rigettare il ricorso non troverebbero riscontro nel provvedimento impugnato;

II) l’esistenza di un’implicita dichiarazione di inservibilità delle aree di loro proprietà sarebbe dimostrata tanto dall’avvenuto duplice cambio di destinazione impresso alle stesse quanto dalla circostanza della messa in vendita di terreni inseriti nello stesso PEEP subcomparto 3;

III) avrebbe errato il Tribunale nel ritenere che le prescrizioni urbanistiche contenute nel PEEP sopravvivono alla durata legale dello stesso;
in ogni caso, premesso che la destinazione a verde pubblico avrebbe dovuto essere considerata come nuova destinazione, non è ravvisabile alcuna continuità urbanistica, in quanto le aree attualmente risultano destinate a edilizia residenziale (C1);

IV) avrebbe altresì errato il Tribunale nel ritenere che le aree oggetto di esproprio non possano essere retrocesse perché ormai comprese nel patrimonio indisponibile del Comune, in quanto, a norma dell’art. 21 della legge n. 865 del 1971, il Comune avrebbe dovuto esercitare il diritto di prelazione entro 180 giorni dalla destinazione delle aree acquisite al fine di realizzare opere di interesse pubblico;

V) non sussisterebbe alcun contrasto insanabile tra quanto indicato nel PRG e nelle tavole di piano, in quanto dal certificato di destinazione urbanistico richiesto dal Tecnico di parte si evince plasticamente che le aree de quibus sono state tipizzate come C1a (residenziali di espansione);

V.1) alcun rilievo potrebbe, poi, attribuirsi all’art. 61 delle NTA, dal momento che dallo stesso può unicamente evincersi che, tra le aree classificate come C1, rientrano: “ le aree incluse nel perimetro dei Piani per l’Edilizia Economica e Popolare- classificate C1a- e nei Piani di Lottizzazione Convenzionati- classificate C1b ”;
pertanto, la motivazione addotta dal T.a.r. sarebbe inconferente e soprattutto nuova e, di conseguenza, inammissibile;

VI) hanno ritenuto pertanto gli appellanti che, data la palese violazione del proprio diritto di proprietà, il T.a.r. avrebbe errato nel non ritenere sussistente alcun diritto all’indennizzo.

9. Il Comune di Gallipoli si è costituito in giudizio, concludendo per il rigetto dell’avverso gravame.

10. In vista della trattazione nel merito del ricorso, gli appellanti hanno presentato memoria scritta. 10.1 In particolare, nel reiterare i motivi di doglianza espressi nel ricorso in appello, hanno sottolineato che:

- il Tribunale avrebbe addotto al provvedimento impugnato motivazioni nuove, non presenti nello stesso;

- il Tribunale avrebbe errato nel non considerare che il dirigente ha pubblicato avviso di asta pubblica per il 7 novembre 2008 al fine di vendere aree comprese nello stesso PEEP subcomparto 3 (fol. 16 p.lle 1095, 1098 e 1100);

- il Tribunale avrebbe dovuto tenere conto della circostanza che parte della particella 122 era stata alienata dal Comune di Gallipoli in favore della Cooperativa edilizia Columbia a r.l.

11. La causa quindi, chiamata alla pubblica udienza di discussione del 22 ottobre 2019, è stata ivi trattenuta in decisione.

12. Il Collegio ritiene che l’appello sia infondato e pertanto sia da respingere.

12.1 Con il primo motivo, gli appellanti chiedono la riforma della sentenza impugnata assumendo che le motivazioni addotte dal Tribunale per rigettare il ricorso non siano contenute nel provvedimento impugnato.

Premesso che gli appellanti non si sono peritati di specificare quali capi della impugnata pronuncia sarebbero per tali ragioni viziati, incorrendo così in un vizio di genericità del rilievo, va rilevato che il divieto di integrazione postuma della motivazione non può che riferirsi all’Amministrazione, e non anche al giudice amministrativo che è chiamato a formarsi il proprio convincimento sulla base del quadro normativo di riferimento, in conformità al principio espresso dal brocardo iura novit curia , ovvero mediante l’esame delle prove allegate dalle parti o acquisite in via istruttoria, fermo restando l’obbligo di motivazione del provvedimento giurisdizionale ex art. 111 della Costituzione. Nel caso di specie, non si rinviene alcuna violazione dei suddetti principi da parte del T.a.r., in quanto le articolazioni motivazionali della sentenza impugnata risultano coerenti con le censure rassegnate col ricorso di primo grado.

12.2 Venendo alla disamina degli ulteriori motivi di appello, il thema decidendum su cui la Sezione è chiamata a pronunziarsi è costituito dall’esame relativo alla legittimità o meno del provvedimento n. 7309 del 4 febbraio 2008, con cui il Comune di Gallipoli ha rigettato l’istanza di retrocessione presentata dagli appellanti, al fine di conseguire la restituzione dei propri terreni, espropriati nel 1996 per la realizzazione di un Piano di edilizia economica e popolare (PEEP).

12.3 Il Collegio ritiene che nel caso di specie ricorra un’ipotesi di retrocessione parziale (già prevista dagli artt. 60 e 61 della legge n. 2359 del 1865 ed ora dall’art. 47 del d.P.R. n. 327 del 2001), che si configura quando, dopo l’esecuzione totale o parziale dell’opera pubblica, alcuni dei fondi espropriati non abbiano ricevuto la prevista destinazione. Infatti, non è contestato che il PEEP abbia avuto esecuzione, sebbene gli appellanti deducano che aree di loro proprietà siano state utilizzate per costruire opere diverse da quella originariamente prevista.

12.3.1 In tali casi, sorge in capo al proprietario del bene espropriato un interesse legittimo pretensivo ad ottenerne la restituzione, subordinato ad una valutazione discrezionale dell’Amministrazione circa l’attuale utilità del bene alla realizzazione dell’interesse pubblico. Ove l’espropriazione sia intervenuta in esecuzione di un Piano di Edilizia Economica e Popolare, tra l’altro, la necessità di una valutazione discrezionale circa la servibilità del bene all’interesse pubblico discende dalla stessa finalità attuativa, propria della programmazione di dettaglio, che impone all'Amministrazione “ la contestuale ponderazione di molteplici e potenzialmente contrastanti interessi anche non strettamente urbanistici ” (Cons. Stato, sez. IV, 3 aprile 2017, n. 1508).

12.3.2 Recentemente questo Consiglio ha rilevato che, qualora la dichiarazione di pubblica utilità sia la conseguenza dell’approvazione di piani attuativi, “ la valutazione in ordine all’esistenza di un persistente interesse pubblico all’attuazione dello strumento costituisce oggetto di una valutazione ampiamente discrezionale dell’Amministrazione, sindacabile in sede giurisdizionale solo in presenza di vizi di macroscopica illogicità o irragionevolezza o di travisamento del fatto ” (Cons. Stato, Sez. IV, 2 gennaio 2019, n. 22)

12.4 Dunque, il Collegio è chiamato a verificare se la valutazione dell’Amministrazione circa l’attuale servibilità dei terreni di proprietà degli appellanti sia affetta dai vizi articolati in prime cure e criticamente riproposti.

12.5 Con il secondo motivo di appello, gli appellanti lamentano infatti che il T.a.r. avrebbe omesso di considerare che l’inservibilità dei propri terreni sia implicitamente desumibile da almeno due fattori:

a) dal cambio della destinazione impressa ai beni (da scuola pubblica a verde pubblico), con deliberazione n. 29 del 13 aprile 1999, che ha comportato la realizzazione di opere diverse da quella originariamente prevista;

b) dalla pubblicazione dell’avviso di asta pubblica per il 7 novembre 2007 per la vendita di alcuni terreni inseriti nello stesso PEEP, subcomparto 3.

12.6 Preliminarmente, si osserva che, nell’ambito dell’esecuzione di un Piano di Edilizia Economica e Popolare, un’opera può essere considerata diversa da quella originariamente prevista solo quando sia tale da stravolgere l’intero assetto del territorio precedentemente delineato. Del resto, secondo la giurisprudenza maggioritaria, quando l’espropriazione di uno o più beni rientra nell’ambito di una più vasta dichiarazione di pubblica utilità, come quella relativa ad un Piano di Edilizia Economica e Popolare, l’effettiva esecuzione dell’opera pubblica o di interesse pubblico deve essere riferita “ all’intero complesso dei beni da quest’ultima interessati e non ai singoli beni eventualmente rimasti inutilizzati ” (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 8 novembre 2013, n. 5346) allo scadere dell’efficacia della dichiarazione.

12.7 Nel caso di specie, il mutamento della destinazione dell’area, da scuola pubblica a verde pubblico, non può ritenersi che abbia comportato uno stravolgimento dell’assetto del territorio originariamente delineato. Infatti, la destinazione ad area verde non può configurarsi come nuova, dal momento che un’area verde porta in sé tendenzialmente la sola mera connotazione negativa di incompatibilità con la nozione di edificabilità e quella positiva di utilizzazione in favore della collettività. Inoltre, non si può prescindere dall’attribuire rilevanza alla circostanza che il cambio di destinazione si è reso necessario ai fini dell’adeguamento alle sopravvenute esigenze di conformità alle norme urbanistiche, ossia agli standard , di cui al D.M. n. 1444/1968. Pertanto, ad avviso di questo Collegio, la valutazione dell’Amministrazione non appare viziata da macroscopica illogicità, irragionevolezza o travisamento del fatto.

12.8 Inoltre, al fine di sostenere che l’inservibilità dell’area sia desumibile dalla messa in vendita di alcuni terreni compresi nello stesso PEEP, gli appellanti richiamano la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, secondo cui un comportamento dell’Amministrazione, da cui possa desumersi la messa in vendita dei bene, avrebbe valore equipollente alla formale dichiarazione di inservibilità dell’opera (C. Cass. 29 novembre 2000, n. 1231;
richiamata da Cass. Sez. Unite 5 giugno 2008, n. 14826). Anche questo Consiglio ha avuto occasione di esprimersi in questi termini sulla questione, sottolineando che, sebbene debba attribuirsi alla dichiarazione di inservibilità dei fondi un’efficacia costitutiva per far sorgere il diritto alla restituzione del bene, “ ciò che rileva ai fini dell’applicabilità dell’istituto de quo è che la pubblica amministrazione abbia manifestato comunque la volontà di non utilizzare tali immobili, anche a mezzo di acta concludentia e non necessariamente con un atto formalmente dichiarativo della avvenuta inservibilità ” ( ex multis Cons. Stato, sez. IV, 21 gennaio 2014, n. 269).

12.9 Tuttavia, nel caso di specie, come deducibile dalla documentazione versata in atti e da quanto dichiarato in sede di memoria presentata dagli appellanti in data 18 settembre 2019, le aree interessate dall’avviso di asta pubblica non corrispondono a quelle di loro proprietà, le quali risultano tutt’ora utilizzate per finalità pubbliche. Il Collegio ritiene che la implicita volontà di dichiarare l’inservibilità dell’area non può desumersi dalla messa in vendita di altre aree, pur se inserite nello stesso PEEP, dal momento che essa, secondo la pacifica giurisprudenza sopra richiamata, può essere dedotta unicamente da comportamenti inequivocabili dell’Amministrazione, come la messa in vendita dello stesso bene.

13. Con il terzo motivo di appello, gli appellanti deducono di non condividere la tesi del Tribunale, secondo cui il termine di validità del PEEP non incide sulle destinazioni urbanistiche delle aree, ma unicamente sulla possibilità di espropriare i singoli lotti. Infatti, secondo gli appellanti, una volta scaduto il PEEP, l’Amministrazione avrebbe dovuto attuare un nuovo piano per cambiare la destinazione, a maggior ragione perché, contrariamente a quando sostenuto nella sentenza impugnata, non sussisterebbe nell’attualità alcuna continuità urbanistica, in quanto le aree di loro proprietà attualmente risultano destinate a edilizia residenziale (destinazione C1).

13.1 Questo Consiglio, con la soprarichiamata sentenza (Sez. IV, del 2 gennaio 2019, n. 22), ha rilevato che il termine decennale di scadenza dei piani particolareggiati attiene alle disposizioni di carattere espropriativo e non anche alle prescrizioni urbanistiche di piano che rimangono pienamente operanti e vincolanti, senza limiti di tempo, fino all’approvazione di un nuovo piano attuativo. Dunque, qualora sia stato concluso il procedimento espropriativo alla scadenza del termine di efficacia dei piani particolareggiati, “ permane la destinazione degli immobili espropriati al perseguimento ed alla realizzazione degli obiettivi del piano ”. Sulla stessa linea interpretativa si pone la giurisprudenza di questo Consiglio che ha avuto modo di chiarire, in una fattispecie in cui si è affermata l’applicabilità del termine decennale di efficacia dei piani particolareggiati anche ai piani di lottizzazione, che, alla scadenza del termine di efficacia, “ sopravvivono la destinazione di zona, la destinazione ad uso pubblico di un bene privato, gli allineamenti, le prescrizioni di ordine generale e quant’altro attenga all’armonico assetto del territorio, trattandosi di misure che devono rimanere inalterate fino all’intervento di una nuova pianificazione, non essendo la stessa condizionata all’eventuale scadenza di vincoli espropriativi o di altra natura ” (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 18 maggio 2018, n. 3002; id ., sez. IV, 22 ottobre 2018, n. 5994). Il Collegio ritiene, quindi, che, avendo il PEEP approvato il valore di piano particolareggiato, allo scadere del termine di efficacia di diciotto anni, il Comune di Gallipoli aveva consumato il proprio potere espropriativo, ma non quello di mutamento della destinazione delle aree già espropriate. Nella specie, poi, come esposto nel § 12.7, il cambio di destinazione da scuola pubblica a verde pubblico, non può essere considerato come nuova destinazione.

13.2 Per quanto attiene al cambio di destinazione da verde pubblico a zona residenziale (C1), il Collegio concorda con il Tribunale di prime cure nel ritenere che sussista, nel caso di specie, una sostanziale continuità nella destinazione urbanistica, dal momento che, in sede di nuova pianificazione, la Regione Puglia, con delibera n. 1613 del 2007, ha confermato l’attuale assetto del PEEP, anche per quanto attiene il rispetto degli standard urbanistici di cui al D.M. n. 1444/1968. L’art. 61 delle NTA afferma unicamente che tra quelle classificate come C1 rientrano: “ le aree incluse nel perimetro dei Piani per l’Edilizia Economica e Popolare- classificate C1a- e nei Piani di Lottizzazione Convenzionati- classificate C1b ”, senza distinguere tra aree edificabili ed aree destinate a verde pubblico. Dunque, la circostanza per cui, sulle planimetrie prodotte dall’Amministrazione in primo grado, le aree incluse nel PEEP siano classificate come C1 non è di per sé indice di un avvenuto cambio di destinazione da verde pubblico a residenziale. A prescindere da ogni considerazione circa un eventuale insanabile contrasto tra quanto indicato nelle tabelle grafiche e quanto previsto dal PRG, tale interpretazione risulta l’unica possibile, poiché i provvedimenti regionali richiamati impongono la perdurante vigenza dei piani esecutivi approvati per le aree interessate dagli standard , come quella de quo, classificata come area verde.

14. Con il quarto motivo di appello, gli appellanti deducono che il Tribunale avrebbe errato nel ritenere che le aree di loro proprietà siano ormai comprese nel patrimonio indisponibile del Comune, poiché quest’ultimo avrebbe dovuto esercitare il diritto di prelazione attribuitogli dall’art. 21, comma secondo, della legge n. 865 del 1971, entro 180 giorni dalla eventuale cessazione della destinazione ad interesse pubblico. All’uopo, è opportuno considerare che l’art. 21, comma secondo, della legge n. 865 del 1971, afferma che: “ qualora venga a cessare la destinazione alla realizzazione di un interesse pubblico delle aree espropriate in base alle disposizioni contenute nel presente titolo, i comuni, entro e non oltre 180 giorni dalla cessazione della succitata destinazione, hanno diritto alla prelazione sulle aree comprese nel loro territorio dietro pagamento di un corrispettivo determinato ai sensi dello art. 16 e segg.. (…).

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