Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2021-04-21, n. 202103219

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2021-04-21, n. 202103219
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202103219
Data del deposito : 21 aprile 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 21/04/2021

N. 03219/2021REG.PROV.COLL.

N. 05127/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso in appello numero di registro generale 5127 del 2020, proposto da
Autocentro di P P, rappresentato e difeso dagli avvocati G F, G N e F C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore;
Agenzia del Demanio, in persona del legale rappresentante pro tempore;
entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
B A S.r.l. in proprio e quale mandataria del costituendo R.t.i., rappresentato e difeso dall'avvocato A Bazzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Auto 4 Servizi S.r.l., Balestri Snc di Luca e Guido Balestri, Centro dell'Auto di Sabino Grossi, Autosoccorso di Longagnani Antonio e Cavicchioli Andrea Snc, Carrozzeria Panigalese Snc di Visalli Giovanni &
Co., Officina Fratelli Peri S.r.l., Soccorso Stradale di Proni Antonio e Figli Snc, Autocarrozzeria Ugolini Sas di Ugolini Alessio &
Co., Ultratek Snc di Gangemi Gianluca e Biagi Nickias, Vannini S.r.l. e Crash Autodemolizioni S.r.l., non costituite in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia Romagna, Sezione Seconda, 21 maggio 2020, n. 342, resa tra le parti.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, dell’Agenzia del Demanio e di B A S.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il Cons. G M nell'udienza del giorno 28 gennaio 2021 tenuta da remoto secondo quanto stabilito dall’art. 25, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176;
nessuno è comparso per le parti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. – La ditta individuale Autocentro di P P ha partecipato alla procedura di gara, indetta dalla Prefettura di Bologna e dall’Agenzia del Demanio, per l’affidamento del servizio di recupero, custodia e acquisto dei veicoli oggetto dei provvedimenti di sequestro amministrativo, fermo o confisca ai sensi dell’articolo 214 bis del d.lgs. n. 285/92, per l’ambito territoriale provinciale di Bologna. Classificatasi prima in graduatoria, è stata esclusa per carenza dei requisiti di capacità tecnico-organizzativa fissati dalla lex specialis con riferimento alle caratteristiche dell’area da adibire a deposito dei veicoli, e per aver presentato al riguardo documentazione e dichiarazioni non veritiere.

2. - La ditta impugnava l’esclusione innanzi al Tribunale amministrativo regionale per l’Emilia Romagna, il quale - con sentenza del 16 gennaio 2020, n. 26 - lo respingeva e condannava la società al pagamento delle spese del giudizio.

3. - Con altro autonomo ricorso, la ditta esclusa impugnava, inoltre, il provvedimento di aggiudicazione in favore del raggruppamento temporaneo di imprese con mandataria la società B A s.r.l., che il medesimo Tribunale amministrativo – con sentenza 21 maggio 2020, n. 342 – dichiarava in parte inammissibile e nel resto respinto.

4. - Entrambe le sentenze citate sono state appellate dalla ricorrente in primo grado.

5. - L’appello avverso la prima sentenza (T.a.r. Emilia Romagna, Sezione Seconda, 16 gennaio 2020, n. 26) è stato definito con sentenza di questa Sezione del 15 dicembre 2020, n. 8021, che ha rigettato il gravame, confermando il rigetto del ricorso proposto per l’annullamento del provvedimento di esclusione della ditta Autocentro di P P.

6. - Con l’appello in epigrafe, la ditta ha chiesto la riforma della seconda sentenza (n. 342/2020), sulla base dei seguenti motivi:

I) invalidità della sentenza per non aver disposto la sospensione necessaria o facoltativa in vista delle definizione in appello della causa pregiudiziale avente per oggetto l’impugnazione del provvedimento di esclusione;
conseguente violazione degli articoli 77 e 79 del Codice del processo amministrativo, e degli articoli 337, comma 2, 295 del Codice di procedura civile;

II) ingiustizia della sentenza nella parte in cui ha dichiarato l’inammissibilità del motivo di illegittimità derivata proposto quale vizio del provvedimento di aggiudicazione, erroneamente qualificato come violazione del principio del ne bis in idem , finendo per confondere il vizio di illegittimità derivata proprio dell’atto di aggiudicazione con la riproposizione dei medesimi motivi di impugnazione già rivolti, nel precedente giudizio, avverso l’atto di esclusione;

III) ingiustizia della sentenza nella parte in cui, facendo riferimento ad asserite false dichiarazioni rilevanti ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. f-bis) , del Codice dei Contratti pubblici, ha introdotto un motivo di esclusione dalla gara non contenuto nel provvedimento della stazione appaltante;

IV) ingiustizia della sentenza per l‘omessa pronuncia sul primo motivo del ricorso in primo grado, concernente la violazione degli articoli 77 e 78 del Codice dei contratti pubblici, per l’illegittimità dell’attività svolta da una commissione appositamente nominata dal RUP, che si è occupata del sub-procedimento di verifica dei requisiti di partecipazione, composta da funzionari privi di idonea competenza tecnica e in situazione di incompatibilità (rilevante ai sensi dell’art. 77, comma 4, cit.);

V) omessa pronuncia sul secondo motivo (eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, violazione dell’art. 83 ss. del Codice dei contratti pubblici, violazione della legge di gara), con il quale la ricorrente in primo grado denunciava il mancato possesso, da parte dei controinteressati, di impianti di raccolta acque conformi a legge, per il difetto dei requisiti di autorizzazione e di capacità tecnica e, in particolare, di quelli relativi alle autorizzazioni per l’area destinata a custodia dei veicoli e per quella destinata a ricovero dei veicoli incidentati, nonché avuto riguardo alla regolarità urbanistica;

VI) ingiustizia manifesta del capo della sentenza relativo alla liquidazione delle spese di lite, in violazione dell’art. 26 del Codice del processo amministrativo e degli articoli 88 e 92 del Codice di procedura civile.

7. - Resistono in giudizio il Ministero dell’Interno, l’Agenzia del Demanio e la società B A s.r.l., chiedendo che l’appello sia respinto.

8. - All’udienza del 28 gennaio 2021, la causa è stata trattenuta in decisione.

9. - L’appello è infondato.

10. - Con riferimento al primo motivo, le questioni con essi sollevate non costituiscono vizi della sentenza tali da comportare la lesione dei diritti di difesa della ricorrente in primo grado, non rientrando in nessuna delle ipotesi che, ai sensi dell’art. 105, comma 1, del Codice del processo amministrativo, impone la rimessione della causa davanti al primo giudice.

11. - Quanto al secondo motivo, pur concordando con l’appellante che la proposizione del vizio di invalidità derivata nei confronti del provvedimento di aggiudicazione non incorre nel divieto del ne bis in idem (poiché è diverso il petitum di annullamento, che nel primo giudizio ha per oggetto l’esclusione e nel secondo, appunto, l’aggiudicazione), ciò comporta, tuttavia, la sola necessità di correggere la motivazione della sentenza, emendandola dall’errata valutazione giuridica compiuta, ma confermando l’esito di rigetto del ricorso, per l’infondatezza dei motivi proposti avverso il provvedimento di esclusione, come definitivamente accertato con la sentenza di questa Sezione del 15 dicembre 2020, n. 8021, che ha rigettato l’appello avverso la sentenza che ha respinto il ricorso proposto dalla ditta Autocentro di P P per l’annullamento del provvedimento di esclusione.

12. - Per analoghe ragioni, il terzo motivo è inammissibile per difetto di interesse, considerato che il provvedimento di esclusione è ormai definitivo.

13. - Il quarto e il quinto motivo sono, sotto un primo profilo, inammissibili per difetto di interesse, trattandosi di censure che la ricorrente avrebbe dovuto proporre nei confronti dell’esclusione, non avverso il provvedimento di aggiudicazione;
e comunque infondati per le ragioni già vedute, se prospettati come vizi di invalidità derivata dell’aggiudicazione.

14. - Infine, con riguardo alla liquidazione delle spese giudiziali disposta dal primo giudice, si osservi che nel seguire l’ordinaria regola della soccombenza il giudice non è tenuto a ulteriormente motivare la condanna alle spese. Quanto alla determinazione dell’importo (liquidato in euro 5.000,00), considerato che il valore dell’appalto ammonta (per i tre anni di contratto) a euro 958.440,00, la liquidazione rientra nei valori di cui alla tabella n. 21, allegata al decreto Ministero della Giustizia, 10 marzo 2014, n. 55, dedicata ai compensi per i giudizi innanzi al tribunale amministrativo regionale. Nel caso di specie, detti valori (medi) sono stati diminuiti anche oltre il 50% previsto dall’art. 4 del decreto ministeriale.

15. - In conclusione, l’appello va integralmente respinto.

16. - La disciplina delle spese giudiziali segue la regola della soccombenza, nei termini di cui al dispositivo.

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