Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2018-06-28, n. 201803984
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Testo completo
Pubblicato il 28/06/2018
N. 03984/2018REG.PROV.COLL.
N. 08050/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO I
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8050 del 2017, proposto dai Signori S S e A S, rappresentati e difesi dagli avvocati D G A, F S, con domicilio eletto presso lo studio Elvira Riccio in Roma, via G.B. Martini, 2;
contro
Comune di Crotone, in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall'avvocato R C M R, con domicilio eletto presso lo studio Giovanni Arilli in Roma, via Circonvallazione Clodia 88;
per la riforma
della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) n. 1409/2017.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Crotone;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 giugno 2018 il consigliere Fabio Taormina e udito per l’appellante l’avvocato D G A;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe impugnata n. 1409 del 20 settembre 2017 il Tribunale amministrativo regionale per la Calabria –Sede di Catanzaro- ha respinto il ricorso, proposto dalla odierna parte appellante, Signori S S ed A S, teso ad ottenere l’annullamento della ordinanza n.83/2917, datata 18 maggio 2017, del Dirigente del Settore 4 – Pianificazione e gestione del territorio – del Comune di Crotone, con la quale si era proceduto all’annullamento in autotutela del permesso di costruire n. 167/NC del 20/11/2011 e proroga n. 106/NC del 30/09/2015 in testa alla ditta sigg. S S e Scalise Armando con la seguente motivazione: “Atteso che sono venuti meno i presupposti per i quali lo stesso permesso di costruire n. 167/NC e seguente proroga n. 106/2015 era stato rilasciato, presupposti tutti contenuti nello stesso titolo edilizio e nell'art.73 lettera G delle N.T.A. del vigente PRG, approvato il 17.12.2002 con DGR n. 18086 e pubblicato sul supplemento ordinario del BUR Calabria del 16.01.2003”.
2. Gli odierni appellanti avevano prospettato numerose censure di violazione di legge ed eccesso di potere sostenendo che l’azione amministrativa era viziata sotto il profilo sostanziale ed infraprocedimentale.
3. Il comune di Crotone si era costituito in giudizio, chiedendo la reiezione del ricorso, in quanto infondato.
4. Il T.a.r. con la sintetica sentenza impugnata, ha innanzitutto rammentato quale fosse stata la cronologia infraprocedimentale, ed ha respinto il ricorso sui seguenti rilievi:
a) tra i presupposti del titolo rilasciato vi era anche il possesso della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale;
b) il possesso di tale qualifica era stato oggetto di revoca, con effetto retroattivo, con nota della Provincia di Crotone del 24 marzo 2014, divenuta definitiva;
c) il venir meno, con efficacia ex tunc di uno dei presupposti necessari per il rilascio del titolo, implicava che l’atto impugnato rivestisse carattere vincolato, potendosi in ogni caso qualificare atto implicito di decadenza del titolo edilizio;
3. Gli originari ricorrenti, rimasti soccombenti, hanno impugnato con l’odierno ricorso in appello la suindicata decisione criticandola sotto ogni angolo prospettico, e dopo avere rivisitato le principali tappe del contenzioso infraprocedimentale e giurisdizionale di primo grado hanno riproposto tutte le censure contenute nel ricorso di primo grado, attualizzandole rispetto al contenuto della motivazione della sentenza reiettiva e deducendo che:
a) era stato indicato a fondamento del potere esercitato il disposto dell’art. 21 nonies della Legge 241/1990, ma il termine di decadenza di diciotto mesi, contenuto nella citata disposizione, alla data di emanazione dell’ordinanza di annullamento del 18 maggio 2017, era ampiamente decorso a partire dalla data di adozione dei provvedimenti annullati (permesso di costruire del 20/11/2011 n.ro 167 e proroga del 30/09/2015 n. 106/NC);
b) con nota del 2 maggio 2017 prot. n. 0024847/1 i sigg. Scalise avevano presentato memoria contenente controdeduzioni e contestazioni dell'avvio del procedimento, ma l’amministrazione non le aveva esaminate, in violazione del disposto degli artt.7 e segg. della legge sul procedimento amministrativo n.241/1990;
c) era carente l’esistenza e la prova dell’interesse pubblico all’annullamento avente i caratteri della attualità e della concretezza e che non poteva ridursi all’interesse generico al ripristino dalla legittimità che si assumeva violata;
d) l’esercizio del potere di autotutela avrebbe dovuto attenersi all’osservanza del “contrarius actus ” seguendo lo stesso procedimento di cui all’avvenuto rilascio;
e) erroneamente il provvedimento impugnato aveva ipotizzato la retroattività del venir meno del requisito: essa, semmai, operava ex nunc ;
f) il Giudice di prime cure, poi, aveva ipotizzato una “decadenza” che non era stata neppure affermata nel provvedimento impugnato: avrebbe pertanto dovuto avvisare le parti, ex art. 73 comma IV del c.p.a.;
g) e comunque non sarebbe stato possibile emettere sentenza in forma semplificata;
h) l’atto impugnato non era vincolato, ma aveva natura discrezionale (come consueto, avuto riguardo alla natura del potere di autotutela esercitato);
i) la carenza di motivazione avrebbe reso l’atto impugnato illegittimo, anche laddove l’amministrazione avesse agito in base all’art. 21 octies della Legge 241/1990;
l) nel merito, non sussisteva alcuna illegittimità genetica del permesso di costruire, ma semmai una invalidità sopravvenuta;
m) sotto il profilo della disciplina urbanistica le Norme Tecniche di attuazione consentivano espressamente l’insediamento progettato di agriturismo;
n) non sussisteva la possibilità di considerare l’assunzione dell’obbligo di coltivare effettivamente in un determinato modo il residuo fondo quale elemento condizionante la validità ed anche la esistenza del permesso di costruire;
o) era irrilevante l’assunto (pur esso sopravvento e quindi nemmeno in ipotesi riferibile ad una illegittimità genetica) secondo cui era rilevante la circostanza che la qualità di imprenditore agricolo a titolo principale era stata negata ad uno dei due concessionari poiché il rilascio della concessione era legato, per legge, ai presupposti oggettivi e non alle qualità soggettive dei richiedenti ( la esistenza o meno della certificazione dell’imprenditore agricolo era rilavante per legge solo nei casi afferenti alla esenzione dei contributi, riservata solo ai coltivatori diretti);
p) sussisteva la violazione di cui agli artt. 12 d.P.R. 380/2001 e 59, 61 e 73 lett. G e C del PRG del comune di Crotone laddove si era sostanzialmente ritenuto che fosse possibile la costruzione di un villaggio turistico soltanto per realizzare costruzioni per le attività collegate all’agroturismo e/o in funzione alle attività agricole;
r) il PRG di Crotone non esisteva più in forza della legge urbanistica Regionale n. 19/2002 e sussisteva la decadenza delle prescrizioni urbanistiche ivi contenute ai sensi dell’art. 65 della legge stessa.
4. In data 4.12.2017 il comune di Crotone si è costituito depositando una memoria ed ha chiesto di respingere l’appello, in quanto infondato.
5. In data 7.12.2017 gli appellanti Signori S S ed A S, hanno depositato una memoria puntualizzando e ribadendo le proprie difese.
6. Alla camera di consiglio del 14 dicembre 2017 fissata per la delibazione della domanda di sospensione della esecutività dell’impugnata decisione su concorde richiesta delle parti la trattazione della causa è stata differita al merito.
7. Alla odierna pubblica udienza del 14 giugno 2018 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1.L’appello è infondato e va respinto, nei sensi di cui alla motivazione che segue.
1.1. Seguendo la tassonomia propria delle questioni (secondo le coordinate ermeneutiche dettate dall’Adunanza plenaria n. 5 del 2015), e fatto presente che a mente del combinato disposto degli artt. artt. 91, 92 e 101, co. 1, c.p.a.,il Collegio farà esclusivo riferimento alle censure poste a sostegno del ricorso in appello e già proposte in primo grado (senza tenere conto di motivi “nuovi” e ulteriori censure sviluppate nelle memorie difensive successivamente depositate, in quanto intempestive, violative del principio di tassatività dei mezzi di impugnazione e della natura puramente illustrativa delle comparse conclusionali- cfr. ex plurimis Cons. Stato Sez. V, n. 5865 del 2015), si rileva che la ricostruzione fattuale resa dal T.a.r. è rimasta incontestata (art. 64 del c.p.a.) e pertanto, anche onde evitare di appesantire il presente elaborato, il Collegio ad essa farà integrale riferimento.
1.2. Si evidenzia, poi, in via preliminare che le note difensive depositate dagli appellanti in data