Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2024-04-04, n. 202403088

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2024-04-04, n. 202403088
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202403088
Data del deposito : 4 aprile 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 04/04/2024

N. 03088/2024REG.PROV.COLL.

N. 04581/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4581 del 2019, proposto dalla signora -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato R G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Cicerone 49;

contro

Comune di Cerveteri, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato V M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Città Metropolitana di Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato G A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Lazio - Ufficio Consortile Interregionale della Tuscia, Direzione Regionale Territorio, Urbanistica e Mobilità, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Elisa Caprio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Soc. A.P.C. Attività Produttive Cerveteri, Consorzio Attività Produttive Cerveteri, non costituiti in giudizio;

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 324/2019.

ANNULLAMENTO

a) della Deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Cerveteri n. 18 del 02.05.2017, pubblicata all'Albo Pretorio dal 29.05.2017 fino al 13.06.2017, con la quale è stato adottato il progetto di pianificazione urbanistica recante “ Nuovo Piano Regolatore Generale (Variante Generale al PRG) del Comune di Cerveteri ”;

b) dell'Allegato 3 alla Deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Cerveteri n. 18 del 02.05.2017, avente ad oggetto: “ Integrazione d'ufficio alla narrativa dell'atto”;

c) dell'Allegato 4 alla Deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Cerveteri n. 18 del 02.05.2017,avente ad oggetto: “ Emendamento d'ufficio al dispositivo dell'atto ”;

quatenus opus est

d) della Deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Cerveteri n. 26 del 30.12.2015 con la quale è stato approvato il “ Documento Preliminare di Indirizzo ” al Nuovo Piano Regolatore del Comune di Cerveteri;

e) di tutti gli atti connessi e collegati, anteriori e successivi.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Cerveteri, della Città Metropolitana di Roma Capitale e della Regione Lazio;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 10 gennaio 2024 il Cons. R S;

preso atto delle difese di parte come da verbale d’udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1 - L’appellante chiede la riforma della Sentenza del Tar per il Lazio n. 324 del 2019, che ha respinto il suo ricorso volto all’annullamento della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 2 maggio 2017 del Comune di Cerveteri recante l’adozione del nuovo PRG – variante generale al piano regolatore –pubblicata sino al 13 giugno 2017 sull’Albo pretorio;
del provvedimento di revoca della variante al PRG adottata con delibera del Commissario straordinario n. 587 del 5 novembre 1998 e della successiva delibera di C.C. n. 69 del 14 dicembre 2000;
della nota del Comune di Cerveteri n. 16947 del 12 aprile 2017;
della nota della Regione Lazio n. 33857 del 22 giugno 2015.

2 – In particolare si deduce l’illegittimità, fra le altre, della delibera di C. C. n. 18 del 2 maggio 2017, con la quale il Comune di Cerveteri ha adottato il nuovo Piano regolatore generale – variante generale al PRG – in riforma del precedente, approvato dalla Regione Lazio con la DGRL n. 3505 del 7 giugno 1980 e successive n. 5582 del 6 novembre 1980 e n. 5144 del 6 ottobre 1981, ed ha altresì rilevato come l’accordo di programma finalizzato alla attuazione della fase operativa del PRUSST “Patrimonio di san Pietro in Tuscia ovvero il Territorio degli Etruschi” sottoscritto dal Sindaco in data 4 luglio 2012 fosse da considerarsi decaduto, avuto riguardo alla assenza di una specifica previsione temporale dello stesso da ricondursi alla durata prevista per i precedenti accordi (quattro anni).

3 – Il Comune e la Regione intimati contro deducono ampiamente e, in particolare, espongono che

analoghi ricorsi sono stati decisi dal Tar e dal Consiglio di Stato, che da ultimo, con sentenza del 3 gennaio 2024 della VII Sezione, ha motivatamente respinto un analogo gravame proposto contro i medesimi atti, compensando le spese. Le parti hanno poi ulteriormente argomentato le rispettive difese mediante un ripetuto scambio di memorie.

4 – In particolare vengono dedotti i seguenti motivi d’appello:

4.1 – “ I) ERROR IN IUDICANDO ET IN PROCEDENDO – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ARTT. 97 E 98 COST. – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 38,

COMMA

5, D.L.VO N. 267/2000 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 21 SEPTIESL. 241 DEL 1990 – INCOMPETENZA – CARENZA DI POTERE – NULLITA’”
.

Il primo errore in cui sarebbe incorso il TAR sarebbe aver ritenuto il provvedimento impugnato adeguatamente motivato in ordine alla ricorrenza dei presupposti per l’operatività dell’art. 38, comma 5, d.lgs. n. 267/2000, il quale avrebbe consentito al Consiglio Comunale di approvare il P.R.G. (Variante generale al P.R.G.) nonostante l’avvenuta indizione dei comizi elettorali. In particolare, la pronuncia sarebbe illegittima nella misura in cui ha ritenuto che l’impianto motivazionale fornito dall’Amministrazione comunale costituisse “ espressione di discrezionalità non sindacabile se non nei limiti consacrati dalla costante giurisprudenza ”, non risultando comunque “ nel complesso manifestamente illogica o irragionevole in relazione alla natura degli interessi in gioco come evidenziati nella delibera in questione, nonché alla scansione temporale degli atti ivi rappresentata ”. Sarebbe infatti evidente il travisamento dei fatti in sarebbe incorso il Giudice di prime cure, il quale non ha né ravvisato l’illogicità manifesta della motivazione addotta dal Comune resistente né considerato che la deliberazione, essendo intervenuta successivamente all’indizione dei comizi elettorali ed in assenza dei requisiti dell’urgenza e dell’improrogabilità richiesti dal citato articolo 38, è stata adottata da un organo ritenuto incompetente;

4.2 – “ II) ERROR IN IUDICANDO ET IN PROCEDENDO – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 112 C.P.C. – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLIARTT. 65 c. 1 e ART. 66 C. 1 DELLA L. R. LAZIO N. 38 DEL 1999 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLIARTT. 28, C. 2, ART. 32, C. 2, ART. 33, C. 2 L.R.

LAZIO

38 DEL 1999 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 89 D.P.R. 380/2001 – DIFETTO DI MOTIVAZIONE – INGIUSTIZIA, CONTRADDITTORIETA’ ED IRRAGIONEVOLEZZA – ECCESSO DI POTERE”
.

La sentenza n. 324/2019 sarebbe altresì illegittima nella parte in cui si limita a dichiarare inammissibili per difetto di interesse le censure mosse dall’appellante circa la contrarietà della delibera gravata alla legge regionale del Lazio n. 38/1999, ritenendo del tutto ingiustificatamente le censure dedotte” rivolte a ottenere una nuova adozione del piano sulla base di una nuova generale impostazione pianificatoria per il futuro. Ma in realtà la posizione della parte ricorrente non raggiunge neppure la consistenza di un apprezzabile interesse strumentale, che dovrebbe avere pur sempre un riferimento concreto in termini di riedizione del procedimento in relazione ai suoi possibili esiti ”. Con una motivazione del tutto apparente e superficiale, il Giudice di prime cure avrebbe quindi omesso una qualsivoglia disamina delle criticità ivi sollevate, configurandosi nella specie il vizio di omessa pronuncia, risultando al contrario l’interesse a muovere le censure fondato proprio sullo strumento urbanistico gravato in primo grado che, declassificando le aree di proprietà della Sig.ra -OMISSIS- a semplici “terreni agricoli”, avrebbe inciso negativamente sulla pregressa destinazione urbanistica e, dunque, sulla relativa capacità edificatoria, di modo che il richiesto annullamento del nuovo PRG (Variante generale al PRG) avrebbe determinato il ripristino della situazione precedente e garantito, di conseguenza, l’attuazione della destinazione impressa dal Patto territoriale e successivi atti attuativi;

4.3 – “III) ERROR IN IUDICANDO ET IN PROCEDENDO – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 97 COST. – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA L. N. 1150/1942 – VIOLAZIONE PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA (PTPG) – CONTRADDITTORIETÀ, ILLOGICITÀ ED IRRAGIONEVOLEZZA – ECCESSO DI POTERE”.

La pronuncia in oggetto, poi, sarebbe ugualmente illegittima nella parte in cui esclude il contrasto della delibera n. 18/2017 con la pianificazione sovraordinata disciplinata dal P.T.P.G.

Sarebbero infatti evidenti la contraddittorietà e l’illogicità della sentenza impugnata nella parte in cui, pur rilevando che “ la pianificazione comunale non può contrastare le previsioni del P.T.P.G.”, avalla la legittimità di una delibera che risulta evidentemente contraria alle sue prescrizioni, le quali, come noto, hanno una indubbia valenza vincolante sugli atti di pianificazione comunale (v. ex multis Consiglio Stato, sez. IV, n. 3670/2016;
sez. VI n. 6292/2012;
sez. IV n. 5821/2014);

4.4 – “ IV) ERROR IN IUDICANDO ET IN PROCEDENDO – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 97 COST. – VIOLAZIONE E FALSAAPPLICAZIONE ART. 34 TUEL – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE L. 1150/1942 – VIOLAZIONE PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA (PRUSST) – DIFETTO DI MOTIVAZIONE – DIFETTO DI ISTRUTTORIA – ILLOGICITÀ, CONTRADDITTORIETÀ ED IRRAGIONEVOLEZZA – ECCESSO DI POTERE” .

La pronuncia impugnata sarebbe altresì illegittima nella parte in cui ritiene di non accogliere le censure avanzate dall’appellante circa la violazione della pianificazione sovraordinata (PRUSST) operata dal Comune di Cerveteri con la delibera n. 18/2017.

Anzitutto, non poteva affatto ritenersi che l’iter avviato con la deliberazione comunale n. 587/1998 non fosse stato portato a termine, con la conseguenza che “ le pretese della ricorrente si fondano su una pregressa destinazione urbanistica non sussistente come tale ” in quanto la variante disposta con la delibera citata, per un verso, era stata debitamente trasmessa alla Regione Lazio e, per altro verso, era stata integralmente recepita nel P.T.P.G., le cui prescrizioni hanno una portata vincolante per la pianificazione comunale. Sarebbe peraltro l’Amministrazione comunale medesima a chiarire e confermare l’attuale efficacia della delibera n. 587/1998 e della relativa variante, laddove, nel provvedimento impugnato in primo grado, dichiara di “ revocare ad ogni effetto ” la sua portata. Pertanto, dovrebbe intendersi pienamente radicato lo stabile vincolo di destinazione urbanistica dell’area dell’odierna appellante, anche in ragione del fatto che anche ove – a tutto voler concedere – volesse concordarsi con la statuizione del TAR, comunque l’assetto della pianificazione urbanistica rilevante per il caso di specie sarebbe, in ogni caso, quello di cui alla deliberazione n. 2/1998, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato l’adesione al “Patto territoriale degli Etruschi”, non oggetto di revoca. Sotto altro profilo, il TAR avrebbe dovuto rilevare come nell’atto contestato il Comune di Cerveteri non si limitasse solo ad ignorare (illegittimamente) le prescrizioni del PRUSST, ma affermasse ingiustificatamente che l’Accordo di programma finalizzato all’attuazione del suddetto programma avrebbe avuto durata quadriennale “ a prescindere dall’indicazione riportata ”;

4.5 – “V) ERROR IN PROCEDENDO ET IN IUDICANDO – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 97 COST. – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.L.VO. N. 152/2006– VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 3 L. 241/1990 – DIFETTO DI MOTIVAZIONE – DIFETTO DI ISTRUTTORIA – CONTRADDITTORIETÀ – ECCESSO DI POTERE”.

La sentenza impugnata neppure sarebbe condivisibile nella parte in cui afferma la conformità della delibera n. 18/2017 alla normativa prevista in materia di tutela ambientale, ritenendo che “ è evidente che la valutazione dell’impatto paesistico-ambientale della variante generale non può che essere globale “e quindi riconducibile a un ambito di insindacabile discrezionalità, quanto invece le motivazioni dell’intervento sarebbero state ampiamente sindacabili sul piano della ragionevolezza;

4.6 – “VI) ERROR IN PROCEDENDO ET IN IUDICANDO – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 112 C.P.C. – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ARTT. 11 E SS. DEL D.L.VO. N. 152/2006 – MANCATO ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI VAS – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 3 L. 241/1990 – DIFETTO DI MOTIVAZIONE – DIFETTO DI ISTRUTTORIA – ECCESSO DI POTERE”.

La sentenza in oggetto, inoltre, sarebbe gravemente illegittima nella misura in cui nulla statuisce in ordine a quanto rilevato dall’odierna appellante circa la mancata sottoposizione a VAS dell’impugnato strumento urbanistico, in aperta violazione del d.lgs. n. 152 del 2006. Sul punto, il Giudice di prime cure si limiterebbe a dichiarare le censure inammissibili, configurandosi anche in tal caso il vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. Al contrario, il TAR avrebbe dovuto considerare che la Variante Generale al piano Regolatore in quanto atto che investe l’intero assetto territoriale del comune, rientra certamente nel campo della VAS, come risulta chiaramente dalla Circolare della Regione Lazio-Direzione Regionale Ambiente-Direzione Regionale Territorio ed Urbanistica Prot. n. D4-06-00/265091 del 16.06.2011 che espressamente richiama l’art. 1 comma 20 della L.R. 14/2008 ai fini dell’individuazione della Direzione Regionale Ambiente quale autorità competente all’espletamento della Valutazione Ambientale Strategica;

4.7 – “VII) ERROR IN PROCEDENDO ET IN IUDICANDO – VIOLAZIONE DI LEGGE – VIOLAZIONE DELLE FINALITÀ DEL D.L.VO 152 DEL 2006 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE L. 1150/1942 – VIOLAZIONE PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA (PTPG, PTPR, PRUSST) CON RIFERIMENTO ALLA ZONA PIAN DEL CANDELIERE – DIFETTO DI MOTIVAZIONE – DISPARITA’ DI TRATTAMENTO –CONTRADDITTORIETÀ, ILLOGICITA’ ED IRRAGIONEVOLEZZA – ECCESSO DI POTERE”.

Un altro errore in cui sarebbe incorso il Giudice di prime cure consisterebbe nel mancato rilievo dell’illegittimità dello strumento urbanistico contestato per violazione della pianificazione sovraordinata con riferimento alla zona Pian del Candeliere. Al riguardo, osserva l’appellante, non bastava semplicisticamente affermare che “ per quanto attiene al fondo limitrofo in località Parco del Candeliere, è decisivo – ai fini della non comparabilità delle rispettive situazioni di partenza, rilevare che esso riveste nel PRG vigente destinazione artigianale e non agricola come quella della ricorrente” , non comprendendosi affatto il motivo per cui una diversa destinazione delle zone de quibus sarebbe tale da impedirne una comparazione ai fini che qui interessano.

4.8 - Da ultimo, la sentenza impugnata sarebbe illegittima per non aver valutato l’istanza di risarcimento del danno avanzata nel ricorso introduttivo del giudizio, pur sussistendo tutti i presupposti per riconoscere il risarcimento dei danni subiti dall’odierna appellante a causa dell’ingiusto comportamento colpevole tenuto dal Comune di Cerveteri: innegabile sarebbe il nesso di causalità tra la condotta dell’Ente comunale ed il danno ingiusto subito dalla Sig.ra -OMISSIS-;
quanto all’elemento oggettivo del risarcimento, a causa dell’adozione dell’impugnata variante Generale al P.r.g. e dell’immediata operatività delle c.d. misure di salvaguardia, l’appellante avrebbe subìto un notevole decremento di valore dei terreni di sua proprietà, da terreni coinvolti nei progetti di riqualificazione territoriale del PRUSST ed inquadrati a livello di pianificazione provinciale (PTPG) come “ Principali servizi di interesse territoriale urbano ”, a semplici “ terreni agricoli ”;
circa il presupposto soggettivo di ascrizione della responsabilità, rileverebbero infine il dolo o la colpa grave con cui l’Amministrazione appellata avrebbe deliberatamente deciso di violare la normativa sovraordinata del PTPG e di negare qualsiasi tipo di validità al PRUSST “ Patrimonio di San Pietro in Tuscia ovvero il Territorio degli Etruschi ”.

5 – Le censure sopra sintetizzate, che possono essere esaminate congiuntamente stante la loro stretta connessione logica, non sono fondate.

6 – Occorre preliminarmente rilevare, così come evidenziato dalle Amministrazioni intimate, che analoghi ricorsi avverso la medesima delibera D.C.C. 18/2017, con la quale è stata adottata la variante generale al Piano regolatore comunale di Cerveteri ed è stata contestualmente riaffermata la non validità della precedente variante al PRG, adottata con deliberazione del Commissario Straordinario n. 587/1998, nonché della relativa deliberazione di Consiglio Comunale n. 69/2000, di controdeduzioni alle osservazioni ad essa presentate. sono già stati decisi dal Tar e dal Consiglio di Stato in senso sfavorevole per i ricorrenti con le sentenze del Tar per il Lazio nn. 321/2019322/2019323/2019324/2019 e le sentenze del Tar per il Lazio n. 321/2019 e 322/2019 sono state confermate dalle pronunce del Consiglio di Stato n. 8555/2022 e n. 8553/2022, da ultimo ribadite dalla citata sentenza del 3 gennaio 2024 della VII Sezione, alle quali si rinvia.

6.1 - In tali sedi è stato già acclarato che la deliberazione commissariale citata costituiva mera adozione di variante al PRG che, in quanto mai approvata, non aveva mai avuto alcuna efficacia giuridica al fine del conferimento di vigenti destinazioni urbanistiche. Infatti, tale deliberazione n. 587/1998 ha seguito il procedimento di variante urbanistica di cui alla legge 1150/1942 solo fino alla fase delle controdeduzioni alle osservazioni presentate a seguito di pubblicazione, fase espletata con la deliberazione di controdeduzioni D.C.C. 69/2000, ma non risulta mai inviata in Regione né tantomeno approvata. Pertanto, le destinazioni urbanistiche dei fondi in esame sono e son osempre state quelle “agricole” recate dal PRG del Comune di Cerveteri approvato con DGR n. 3505/1980, DGR n. 5582/1980 e DGR n. 5144/1981. Dunque, ogni successiva diversa destinazione urbanistica prevista in atti solo adottati non ha mai trovato vigenza e non può fondare alcuna legittima aspettativa edificatoria né generare un interesse qualificato meritevole di tutela in sede giurisdizionale a sindacare i relativi procedimenti.

6.2 – Quanto, poi, alle previsioni della pianificazione sovraordinata, recata dal PTPG del 2010, è già stato rilevato dalle precedenti pronunce che quest’ultimo atto non ha recepito le destinazioni urbanistiche consacrate nella deliberazione n. 587/1998. 3 In realtà l’art. 3, comma 7, delle norme di attuazione del PTPG prevede che “ le previsioni dei PRG vigenti alla data di adozione del PTPG, nonché quelle dei PRG e delle varianti ai PRG adottati, contro dedotti e trasmessi alla Regione entro la stessa data, come confermate dalla Regione in sede di approvazione, sono fatte salve ”. Pertanto, la disposizione di cui all’art. 3, comma 7, delle NA del PTPG faceva espressamente salve le sole previsioni dei PRG o delle varianti vigenti oppure solamente adottate purché trasmesse alla Regione ed approvate, fattispecie non sussistenti nel caso in esame.

6.3 - Anche l’art. 59 delle NA del PTPG, specificamente relativo alla valutazione degli atti di programmazione negoziata, non reca alcun riferimento alla pretesa vincolatività dei medesimi. Secondo le indicate pronunce, dunque, il procedimento urbanistico seguito dal Comune di Cerveteri per l’adozione della D.C.C. 18/2017 impugnata in primo grado è conseguenza, in particolare, di una corretta interpretazione e applicazione dell’art. 66 della legge regionale n. 38/1999, relativo al regime transitorio delle leggi urbanistiche, poi modificato dall’art. 3 della l.r. 10/2014, che ha sostituito il comma 1 e abrogato il comma 2.

Non risulta pertanto corretto ritenere che sarebbe sufficiente la sola approvazione del PTPG, intervenuta nel 2010, per sancire l’obbligo per i Comuni di adottare il PUCG precludendo il ricorso al PRG, in quanto il regime transitorio di cui all’art. 66 ricollega tale obbligo, alternativamente, alla scadenza del termine per l’adeguamento ad uno degli strumenti di pianificazione sovraordinata, che sia il PTPG oppure il PTPR. Infatti, l’art. 65, comma 1, prescrive, entro il termine triennale o quinquennale decorrente dalla pubblicazione del PTPG, l’obbligo per i comuni di adottare il PUCG o di adeguare i piani regolatori vigenti al PTPG. L’art. 66, comma 1, consente di applicare le leggi urbanistiche previgenti ai piani regolatori e loro varianti anche oltre tali termini, ossia fino alla scadenza del termine previsto per il loro adeguamento al PTPG o al PTPR.

6.4 - La diversa interpretazione propugnata dall’appellante risulta, pertanto, non corretta né da un punto di vista letterale né da quello sistematico di ricostruzione del quadro d’insieme delineato dal legislatore regionale, volto a completare il quadro della pianificazione sia provinciale che regionale prima di dare vita ai nuovi strumenti urbanistici come definiti dalla l.r. 38/1998, che presuppongono, logicamente ed operativamente, una compiuta pianificazione sia a livello provinciale che regionale.

6.5 – pertanto, premessa l’ampia discrezionalità delle scelte di politica urbanistica espresse negli strumenti di pianificazione come da consolidata Giurisprudenza, rileva il Collegio, quanto alla censura di violazione dell’art. 38 del TUEL, che l’Amministrazione, ai sensi dell’art. 38, comma 5, del T.U.E.L., ha dato una descrizione analitica delle ragioni di opportunità ed indifferibilità dell’atto adottato con una motivazione che sfugge alle censure di irragionevolezza dedotte.

6.6 - Quanto alla lamentata violazione da parte del Comune di Cerveteri della normativa regionale concernente le norme sul governo del territorio di cui alla Legge Regione Lazio n. 38 del 22 dicembre 1999, già oggetto di altri contenziosi innanzi al Tribunale Amministrativo per il Lazio, osserva il Collegio che secondo l’appellante il PUGC rappresenterebbe l’unica possibilità percorribile per la pianificazione generale, restando invalido ogni diverso atto pianificatorio come la variante al PRG di cui alla Delibera di CC. N. 18 del maggio 2017 adottata dal Comune di Cerveteri.

Al contrario, la sopraindicata combinata lettura dei novellati artt. 65 e 66 della Legge R. L. n. 38/1999 consente di applicare (con il comma 1 dell’art. 66) le leggi urbanistiche previgenti ai PRG ed alle loro Varianti anche oltre i termini di cui all’art. 65 fino alla scadenza del termine previsto per il loro adeguamento al PTPG o al PTPR, termine quest’ultimo fissato in massimo tre anni dall’approvazione del PTPR. Pertanto risulta confermata, sotto il profilo indicato, la legittimità dell’operato del Comune di Cerveteri in merito alla attuazione del citato strumento di pianificazione territoriale generale.

6.7 – Quanto alla asserita vigenza delle delibere n. 587/1998 e 69/2000, il richiamato motivo dell’appellante è stato già esaminato e confutato dalle citate pronunce. Il Consiglio di Stato, in particolare, ha ritenuto che le argomentazioni dei singoli ricorrenti muovessero da un erroneo presupposto, ossia che “…i terreni per cui è causa avessero mutato destinazione rispetto a quella agricola originariamente attribuita dal PRG del 1980 e sostanzialmente ribadita dalla variante generale adottata con l’impugnata deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 2017 ”. Invero, continua il Consiglio di Stato, “… il procedimento di variante al PRG, a cui l’Amministrazione aveva dato inizio con la deliberazione n. 587/1998, si è arrestato alla fase della deliberazione di controdeduzioni n. 69 del 2000, che tuttavia non ha proseguito il proprio iter, non essendo stata inviata alla Regione ”. Non fondata viene poi ritenuta “ la tesi dell’appellante per cui le previsioni della pianificazione di livello superiore del PTPG del 2010 avrebbero definitivamente recepito le destinazioni urbanistiche di cui alla deliberazione n. 587 del 1998 ”. Infatti, l’art. 3, comma 7, della NTA del PTPG prevede che “ le previsioni dei PRG vigenti alla data di adozione del PTGP, nonché quelle dei PRG e delle varianti ai PRG adottati, contro dedotti e trasmessi alla Regione entro la stessa data, come confermate dalla Regione in sede di approvazione, sono fatte salve ”.

6.8 – Quanto alla dedotta violazione dell’accordo di programma siglato il 4 luglio 2012, finalizzato alla attuazione della fase finale del PRUSST, occorre richiamare l’art. 3, secondo cui “ 1 il presente accordo non comporta variazione degli strumenti urbanistici e, pertanto, l’adesione dei Sindaci allo stesso, ai sensi dell’art. 34 comma VII del TUEL, non deve essere ratificata dal Consiglio Comunale”.

6.9 - Infine, le pregresse considerazioni privano di interesse meritevole di tutela le ulteriori deduzioni circa le diverse scelte pianificatorie riguardanti aree diverse (la zona Pian del Candeliere) e circa ma dedotta mancanza della VAS, che a maggior ragione avrebbe dovuto precedere la variazione d’uso delle aree dell’appellante e che comunque poteva intervenire fino alla definitiva approvazione della nuova contestata pianificazione.

7 - l’infondatezza e la parziale inammissibilità delle indicate censure consente al Collegio di non esaminare sia la domanda di parte appellante di risarcimento del danno, evidentemente priva dei necessari presupposti, sia l’eccezione, riproposta in appello dal Comune di Cerveteri, di inammissibilità del ricorso per violazione del giudicato di cui alla precedente Sentenza del Tar per il Lazio n. 7119 del 2014.

8 – Alla stregua delle pregresse considerazioni l’appello deve essere respinto – L’evidenziata complessità del contenzioso giustifica tuttavia la compensazione fra le parti delle spese del presente grado di giudizio.

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