Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2020-04-17, n. 202002450

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2020-04-17, n. 202002450
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202002450
Data del deposito : 17 aprile 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 17/04/2020

N. 02450/2020REG.PROV.COLL.

N. 01770/2019 REG.RIC.

N. 02855/2019 REG.RIC.

N. 06771/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1770 del 2019, proposto da
Provincia di Campobasso, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati V C e E F, con domicilio digitale come da registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo Studio Legale Follieri &
Associati in Roma, alla piazza Cavour, n. 17;

contro

G C, rappresentato e difeso dall'avvocato V F, con domicilio digitale come da registri di Giustizia;

nei confronti

Angelo F, Carmine P, non costituiti in giudizio;



sul ricorso numero di registro generale 2855 del 2019, proposto da
Angelo F, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Ruta e Margherita Zezza, con domicilio digitale come da registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Michele Lioi in Roma, al viale Bruno Buozzi, n. 32;

contro

G C, rappresentato e difeso dall'avvocato V F, con domicilio digitale come da registri di Giustizia;
Provincia di Campobasso, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati V C e E F, con domicilio digitale come da registri di Giustizia;

nei confronti

Carmine P, non costituito in giudizio;



sul ricorso numero di registro generale 6771 del 2019, proposto da
G C, rappresentato e difeso dall'avvocato V F, con domicilio digitale come da registri di Giustizia;

contro

Provincia di Campobasso, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati V C e E F, con domicilio digitale come da registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo Studio Legale Follieri &
Associati in Roma, alla piazza Cavour, n. 17;

nei confronti

Angelo F, Carmine P, non costituiti in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise, sez. I, n. 3/2019, resa tra le parti


Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di G C e della Provincia di Campobasso;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 febbraio 2020 il Cons. Giovanni Grasso e uditi per le parti gli avvocati Di Nezza, per delega degli avvocati Colalillo e Follieri, e Fiorini;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1.- Con delibera di Giunta n. 141 del 14 novembre 2015, la Provincia di Campobasso, in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 ( Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni ), provvedeva alla riorganizzazione delle risorse umane in dotazione, nella prospettiva del riassetto, in via di definizione, delle proprie funzioni fondamentali, ai fini della individuazione della nuova dotazione organica, alla luce della riduzione del 50% della spesa per il personale, operata con la precedente delibera n. 22 del 2 marzo 2015.

A tal fine – sulla scolpita intenzione di “ dotarsi di una macro-organizzazione basata su n. 2 posizioni dirigenziali ” – veniva stabilito il criterio “ dell’anzianità di servizio nella sola funzione dirigenziale ”.

2.- Con successiva delibera n. 158 del 15 dicembre 2015, la Giusta provinciale approvava gli atti di macro-organizzazione relativi alle proprie funzioni fondamentali, mediante l’individuazione di due Settori (“ Affari istituzionali, Lavori pubblici e Infrastrutture ” e “ Politiche del personale, Programmazione economico-finanziaria, Politiche ambientali e Servizi generali ), nei quali venivano convogliate tutte le funzioni ritenute non fondamentali e quelle generali di supporto.

Con disposizioni presidenziali nn. 121, 122, 123 e 124, assunte in data 18 e 21 dicembre 2015, si provvedeva, quindi, alla assegnazione degli incarichi dirigenziali ai dirigenti non dichiarati in soprannumero, cui – con successiva disposizione n. 126 del 30 dicembre 2015 – veniva affidato ciascuno dei Settori individuati.

3.- Avverso le ridette determinazioni insorgeva, con rituale ricorso dinanzi al TAR per il Molise (rubricato al N.G.R. n. 37/2016), il dott. G C, già dirigente responsabile del soppresso Dipartimento “ Centrale unica appalti – Contratti – Provveditorato – Gare ” e collocato in mobilità, come soprannumerario, con decorrenza 1° settembre 2016, con assegnazione ai ruoli del Ministero dell’Interno – Ufficio territoriale di Governo di Campobasso.

4.- Con sentenza n. 535 in data 21 dicembre 2016, il TAR accoglieva parzialmente il ricorso, sul duplice presupposto: a ) che, sotto il profilo formale, gli atti impugnati fossero viziati di incompetenza, in quando non preceduti dalla preventiva e necessaria deliberazione programmatica del Consiglio comunale; b ) che, sotto il profilo sostanziale, il criterio selettivo prescelto per il collocamento del personale in mobilità non fosse supportato da idonea e congrua motivazione.

5.- Con deliberazione consiliare n. 2 del 17 gennaio 2017, la Provincia, nel conformarsi al giudicato, stabiliva “ che la riorganizzazione del personale […] , nel rispetto della legge 56/2014 di riordino delle funzioni, avven [isse] attraverso l’istituzione di n.2 settori: Settore n.1, Affari Istituzionali, lavori pubblici ed infrastrutture e Settore n.2 Politiche del personale, programmazione economico finanziaria, politiche ambientali e servizi generali, ricomprendendo in essi tutte le funzioni fondamentali, generali e di supporto e di ulteriori n. 2 Settori (3 e 4) con riguardo alle funzioni delegate e non fondamentali del mercato del lavoro e dei centri per l’impiego ”, demandando al Presidente l’adozione degli atti consequenziali.

Con nota in data 26 gennaio 2017, il dott. C diffidava l’Ente ad attenersi ai dettami contenuti nella sentenza n. 535/2016, evidenziando una possibile ragione di incompatibilità dei due dirigenti controinteressati, dott. P e dott. F, nel rilascio dei pareri di regolarità tecnica e contabile.

Con successivo decreto presidenziale n. 7 del 27 gennaio 2017, pubblicato all’albo pretorio il successivo 30 gennaio, si procedeva a rinnovare, con esito confermativo, il contenuto della delibera di Giunta n. 141/2015 (individuando, per tal via, il personale da inserire sul portale telematico di cui al D.P.C.M. del 14 settembre 2015 e determinando la nuova dotazione organica), nonché quello della delibera di Giunta n. 158/2015, riorganizzando, così, le attività e i procedimenti relativi alle funzioni fondamentali e di supporto, attribuendole ai Settori nn. 1 e 2 e convogliando negli Settori nn. 3 e 4 le funzioni non fondamentali, con definitiva approvazione del “ funzionigramma ” e della dotazione del personale.

5.- Avverso tali determinazioni insorgeva, con nuovo ricorso presso il TAR Molise, il dott. C, lamentando violazione dell’art. 97 Cost., della legge n. 56/2014, del D.P.C.M. 26 settembre 2014, dell’art. 6 bis della legge n. 241/1990, del D.P.R. n. 62/2013, dei principi di correttezza e buona fede, dei vincoli conformativi discendenti dalla sentenza n. 535/2016 resa inter partes , del vigente piano nazionale anticorruzione, una ad eccesso di potere sotto plurimo e concorrente profilo.

6.- Con sentenza n. 3 del 4 gennaio 2019, resa nel rituale contraddittorio delle parti, il primo giudice accoglieva parzialmente il gravame e, per l’effetto: a ) annullava, per vizi formali e per carenza di motivazione, i provvedimenti impugnati, sancendo l’obbligo dell’Amministrazione di determinarsi nuovamente, in via conformativa; b ) respingeva la formalizzata domanda risarcitoria, nella ritenuta insussistenza del rivendicato diritto all’automatico conseguimento dell’incarico dirigenziale; c ) dichiarava inammissibile la domanda diretta alla eliminazione del proprio nominativo dall’elenco del personale collocato in mobilità.

7.- Con distinti atti di appello, notificati nei tempi e nelle forme di rito, insorgevano avverso la ridetta statuizione sia la Provincia di Campobasso che il controinteressato dott. Angelo F, argomentandone, con plurimo mezzo, la complessiva erroneità ed ingiustizia ed auspicandone l’integrale riforma.

Con autonomo atto di appello, anche il dott. C impugnava, per quanto di interesse, la sentenza, avuto riguardo al contestato disconoscimento della tutela risarcitoria.

Nel rituale contraddittorio delle parti, alla pubblica udienza del 27 febbraio 2020, sulle reiterate conclusioni dei difensori, le cause – chiamate congiuntamente ai fini di una trattazione congiunta – venivano riservate per la decisione.

DIRITTO

1.- In via preliminare, occorre disporre la riunione dei ricorsi, in quanto indirizzati avverso la medesima sentenza (cfr. art. 96 cod. proc. amm.).

Gli appelli proposti dalla Provincia di Campobasso e da Angelo F, che possono essere oggetto di disamina unitaria in quanto ispirati ad una convergente prospettiva censoria, sono infondati e vanno respinti.

L’appello proposto da G C è irricevibile.

2.- Vale rammentare che la sentenza appellata ha accolto il ricorso proposto dal dott. C, sul plurimo e concorrente assunto:

a ) che i due dirigenti, nominati per le due strutture conservate in sede di riorganizzazione delle funzioni, avrebbero dovuto astenersi dal rendere i pareri di regolarità tecnica e contabile nei procedimenti contestati, trovandosi in posizione di obiettivo conflitto di interessi, con conseguente illegittimità degli atti adottati;

b ) che la Provincia non avrebbe idoneamente giustificato la scelta di non assegnare preventivamente, ed a titolo preferenziale, ad altre amministrazioni i dirigenti che si trovavano, al momento della organizzazione dei servizi, in posizione di fuori ruolo, di comando e di distacco;

c ) che parimenti sfornita di congrua motivazione era l’individuazione discrezionale della data del 15 dicembre 2015 (in luogo di quella dell’8 aprile 2014, prevista dall’art. 2, comma 2,

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