Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2019-05-09, n. 201903007

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2019-05-09, n. 201903007
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201903007
Data del deposito : 9 maggio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 09/05/2019

N. 03007/2019REG.PROV.COLL.

N. 05135/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 5135 del 2018, proposto dal Comune di Busto Arsizio, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Antonietta Carra e Andrea Manzi, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Andrea Manzi in Roma, via Confalonieri, n. 5.



contro

La s.r.l. Immobiliare RU (già Immobiliare RU s.n.c di OL LE e OL AL), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Carlo Luigi Scrosati e Annarosa Corselli, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Nicola Lais, in Roma, via Claudio Monteverdi, n. 20.



nei confronti

La Regione Lombardia, in persona del Presidente pro tempore , non costituito in giudizio;



per la riforma

della sentenza del T.a.r. per la Lombardia, Sezione III, n. 1237 del 2018, resa tra le parti, per l’ottemperanza della sentenza del T.a.r. Milano n. 1907 del 2013, in materia concernente la quantificazione del risarcimento del danno e il computo degli interessi e della rivalutazione monetaria.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio, contenente altresì il ricorso incidentale, proposto dalla Immobiliare RU;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nella camera di consiglio del giorno 18 aprile 2019, il consigliere Daniela Di Carlo e uditi per le parti gli avvocati Andrea Manzi, Annarosa Corselli e Carlo Luigi Scrosati;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso n. 3061 del 2016, proposto davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, la s.r.l. Immobiliare RU ha chiesto l’esecuzione della sentenza resa dal medesimo Tar, Sezione IV, n. 1907 del 18 luglio 2013, n. 1907 (confermata dalla sentenza del Consiglio di Stato, Sezione IV, n. 1683 del 31 marzo 2015, sentenza -a sua volta- impugnata con ricorso per revocazione, dichiarato inammissibile con sentenza del Consiglio di Stato, Sezione IV, n. 4586 del 2 novembre 2016), nella parte in cui ha accolto «…l’istanza di condanna al risarcimento del danno, come in motivazione…», mediante determinazione della somma dovuta, ai sensi del combinato disposto degli artt. 34 e 112 e seguenti del cod. proc. amm..

1.1. Il Tar, con la sentenza n. 1237 del 9 maggio 2018, ha:

a) accolto il ricorso per l’ottemperanza e, per l’effetto, determinato il risarcimento del danno in euro 270.850,93;

b) disposto che, su tale somma, devono essere calcolati gli interessi e la rivalutazione monetaria, dal dovuto al saldo, secondo quanto statuito dalla sentenza del Tar Lombardia n. 1907 del 18 luglio 2013;

c) condannato il Comune di Busto Arsizio a pagare le spese per la verificazione (da liquidare con separato decreto) e le spese di lite (liquidate in euro 4.000,00, oltre oneri fiscali, previdenziali e spese generali); nonché a rifondere alla ricorrente le spese anticipate per il pagamento del contributo unificato;

e) compensato, nel resto.

3. La sentenza è stata appellata in via principale, dal Comune di Busto Arsizio e, in via incidentale, dall’Immobiliare RU.

4. L’appellante principale ha proposto i seguenti motivi:

4.1. “ Erroneità della sentenza impugnata. Errore di fatto travisamento ed erronea valutazione

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