Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2019-05-09, n. 201903007
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Testo completo
Pubblicato il 09/05/2019
N. 03007/2019REG.PROV.COLL.
N. 05135/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 5135 del 2018, proposto dal Comune di Busto Arsizio, in persona del Sindaco
pro tempore
, rappresentato e difeso dagli avvocati M A C e A M, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato A M in Roma, via Confalonieri, n. 5.
contro
La s.r.l. Immobiliare Gibrut (già Immobiliare Gibrut s.n.c di P G e P A), in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso dagli avvocati C L S e A C, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato N L, in Roma, via Claudio Monteverdi, n. 20.
nei confronti
La Regione Lombardia, in persona del Presidente
pro tempore
, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del T.a.r. per la Lombardia, Sezione III, n. 1237 del 2018, resa tra le parti, per l’ottemperanza della sentenza del T.a.r. Milano n. 1907 del 2013, in materia concernente la quantificazione del risarcimento del danno e il computo degli interessi e della rivalutazione monetaria.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio, contenente altresì il ricorso incidentale, proposto dalla Immobiliare Gibrut;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nella camera di consiglio del giorno 18 aprile 2019, il consigliere Daniela Di Carlo e uditi per le parti gli avvocati A M, A C e C L S;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso n. 3061 del 2016, proposto davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, la s.r.l. Immobiliare Gibrut ha chiesto l’esecuzione della sentenza resa dal medesimo Tar, Sezione IV, n. 1907 del 18 luglio 2013, n. 1907 (confermata dalla sentenza del Consiglio di Stato, Sezione IV, n. 1683 del 31 marzo 2015, sentenza -a sua volta- impugnata con ricorso per revocazione, dichiarato inammissibile con sentenza del Consiglio di Stato, Sezione IV, n. 4586 del 2 novembre 2016), nella parte in cui ha accolto «…l’istanza di condanna al risarcimento del danno, come in motivazione…», mediante determinazione della somma dovuta, ai sensi del combinato disposto degli artt. 34 e 112 e seguenti del cod. proc. amm..
1.1. Il Tar, con la sentenza n. 1237 del 9 maggio 2018, ha:
a) accolto il ricorso per l’ottemperanza e, per l’effetto, determinato il risarcimento del danno in euro 270.850,93;
b) disposto che, su tale somma, devono essere calcolati gli interessi e la rivalutazione monetaria, dal dovuto al saldo, secondo quanto statuito dalla sentenza del Tar Lombardia n. 1907 del 18 luglio 2013;
c) condannato il Comune di Busto Arsizio a pagare le spese per la verificazione (da liquidare con separato decreto) e le spese di lite (liquidate in euro 4.000,00, oltre oneri fiscali, previdenziali e spese generali);nonché a rifondere alla ricorrente le spese anticipate per il pagamento del contributo unificato;
e) compensato, nel resto.
3. La sentenza è stata appellata in via principale, dal Comune di Busto Arsizio e, in via incidentale, dall’Immobiliare Gibrut.
4. L’appellante principale ha proposto i seguenti motivi:
4.1. “ Erroneità della sentenza impugnata. Errore di fatto travisamento ed erronea valutazione dei fatti di causa ”.
L’appellante sostiene che:
a) il Tar ha errato nel ritenere che il periodo in ordine al quale determinare la somma dovuta alla società Gibrut, decorra dalla data di adozione della delibera comunale del 1984, con cui è stata per la prima volta reiterato il vincolo apposto nel 1975;
b) la sentenza del Tar n. 1907 del 2013, che ha stabilito il diritto della società Gibrut al risarcimento, trae origine dall'annullamento ( in parte qua) del PRG del 1990/1992, riadottato e modificato con la variante del 1993/1997 (sentenza del medesimo Tar n. 2372/2003);
c) il calcolo dell'indennizzo non può, dunque, essere riferito ad una precedente previsione di PRG (1984/1987), non oggetto di impugnazione da parte della società Gibrut;
d) è, altresì, erroneo il presupposto utilizzato dal verificatore per il calcolo dell'indennizzo, assumendosi che, nel 1984, data in cui è stato reiterato il vincolo, le aree dei lotti 1 e 2 di proprietà della Gibrut fossero edificabili;
e) tali aree, nell'anno 1985, non potevano considerarsi edificabili in quanto già prive di indici edificatori sin dal 1975, in conseguenza dell'apposizione del vincolo di inedificabilità;
f) l'annullamento, in parte qua, della variante al PRG del 1990/1992, da cui trae origine il contenzioso con la Gibrut, ha riguardato la (sola) mancata previsione dell'indennizzo in costanza di reiterazione del vincolo, ma non (anche) la imposizione del vincolo medesimo nel PRG del 1975.
4.2. “ Erroneità della sentenza impugnata. Difetto di istruttoria - Omessa pronuncia
di un punto decisivo della controversia ”.
L’appellante sostiene che il giudice di primo grado si sarebbe, sostanzialmente, “appiattito” sulla relazione depositata dal verificatore, omettendo di valutare le eccezioni formulate dal Comune.
4.3. “Ingiustizia della sentenza impugnata- Immotivata disparità di trattamento ”.
L’appellante afferma che la stima del danno operata dal Comune è compatibile, altresì, con le risultanze processuali emerse nel ricorso n. 1953/2001, concernente il contenzioso tra i signori Chierichetti Alberto e Chierichetti Laura contro il Comune di Busto Arsizio e la Regione Lombardia, fattispecie –questa- del tutto sovrapponibile a quella per cui è causa.
4.4. “ Sulla condanna alle spese ”.
L’appellante ritiene che la sentenza sia “ingiustamente punitiva e sproporzionata”, avendo condannato il Comune sia al pagamento delle spese di lite che a quelle di verificazione.
5. L’Immobiliare Gibrut ha:
5.1. eccepito l’inammissibilità dell’appello, per due motivi: per un verso, per avere riproposto i motivi già dedotti nel primo grado del giudizio, senza formulare autonome censure avverso la sentenza appellata;per un altro verso, perché contrasta con il giudicato rappresentato dalla sentenza del Tar n. 1907/2013 e dall’ordinanza istruttoria del Tar 3.8.2017, n. 1741, avente contenuto decisorio;
5.2. nel merito, chiesto il rigetto dell’avverso gravame;
5.3. proposto contestuale appello incidentale (condizionato all’accoglimento del gravame principale), nella parte in cui la sentenza non si è attenuta a quanto stabilito nella sentenza del Tar n. 1907/2013, che aveva fissato la decorrenza degli interessi e della rivalutazione “dal dovuto al saldo” , e perciò dalla data di adozione della deliberazione comunale del 1984 (precisamente, il 19.11.1984), con cui è stata per la prima volta reiterato il vincolo espropriativo (dagli atti, invece, emerge che la rivalutazione è stata calcolata solo dall’aprile 1997, e non dal 19.11.1984).
6. Le parti hanno ulteriormente insistito sulle rispettive tesi difensive mediante il deposito di documenti, di memorie integrative e di replica.
7. All’udienza camerale del 18 aprile 2019, la causa è stata discussa dalle parti ed è stata trattenuta per la decisione dal Collegio.
8. Gli appelli, principale e incidentale, possono essere scrutinati congiuntamente, concernendo questioni avvinte dal medesimo nesso logico-giuridico.
9. I gravami vanno accolti nei limiti di cui appresso.
9.1. La Sezione osserva che:
a) oggetto del giudizio di ottemperanza è la sentenza del Tar Milano n. 1907 del 2013 (confermata dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 1683 del 2015), che ha accertato e dichiarato la responsabilità del Comune di Busto Arsizio per la condotta di materiale reiterazione del vincolo sostanzialmente espropriativo, senza la previsione del relativo indennizzo, e, per l’effetto, ha condannato il medesimo Comune al risarcimento del danno “ sulla base dell’indennizzo che avrebbe dovuto essere previsto da parte dei provvedimenti che hanno apposto sull’area il vincolo di sostanziale natura espropriativa di cui si discute, nonché aggiungendo a tale somma gli interessi e la rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo ”;
b) il medesimo Tar Milano, con la sentenza n. 3702/03, resa tra le parti nell’ambito del (diverso) giudizio avente ad oggetto l’impugnazione del p.r.g., nella formulazione finale derivante dalla delibera regionale di approvazione n. VI/29298 del 12 giugno 1997, aveva -per un verso- ritenuto il vincolo apposto dalla nuova variante giustificato ed adeguatamente motivato e, per un altro verso, annullato il PRG in ragione della (sola) illegittimità del protrarsi dei vincoli, qualificati di natura espropriativa, senza la previsione dell’indennizzo (“…la destinazione assegnata alle aree dell’istante sembra costituire reiterazione di un vincolo espropriativo (introdotto con la strumentazione del 1975 e riproposto con la variante 1984-87)… ”;
c) la prima apposizione del vincolo non è stata oggetto di impugnazione, sicché la medesima è divenuta inoppugnabile;
d) l’impugnazione della nuova variante al p.r.g. del 1975, è stata accolta soltanto limitatamente alla condotta di reiterazione del vincolo, in assenza del correlativo indennizzo, e non già in relazione alla condotta, in sé, di apposizione del vincolo, ritenuta –invece- legittima;
e) ciò significa che la somma spettante al privato, deve corrispondere all’indennizzo che il bene immobile avrebbe potuto ottenere, secondo il valore derivante dalla destinazione urbanistica vigente al (e successivamente al) 1975;
f) la base per il calcolo dell'indennizzo, pertanto, dovrà tenere conto della classificazione non edificabile dei suoli;
g) sulla somma così calcolata, andranno computati gli interessi e la rivalutazione, “ dal dovuto al saldo ”, e perciò dalla data di adozione della deliberazione comunale del 1984, con cui è stato per la prima volta reiterato il vincolo espropriativo, e fino all’effettivo soddisfo (19.11.1984-2.4.1997 per i lotti 1 e 2 e 19.11.1984-10.11.1993 per il lotto 3).
9.2. In definitiva, per tutte le considerazioni che precedono, l’appello principale va accolto (in parte) in relazione al criterio di calcolo del valore venale del bene, mentre l’appello incidentale va accolto (in tutto) in relazione al criterio temporale applicabile al calcolo degli interessi e della rivalutazione monetaria.
9.3. Gli ulteriori motivi proposti, restano assorbiti.
10. Le spese di lite del doppio grado possono essere equitativamente compensate in ragione della complessità delle questioni trattate e della reciproca parziale soccombenza.
11. Le spese di verificazione restano, invece, a carico del Comune.