Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2022-06-10, n. 202204740
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Testo completo
Pubblicato il 10/06/2022
N. 04740/2022REG.PROV.COLL.
N. 04561/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4561 del 2021, proposto da
G F e C.O.V.S. s.a.s. di F Giovanni & C., rappresentati e difesi dall'avvocato F M L con domicilio digitale di pec come da registri di giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato I M, in Boscoreale, via S.T.E. Cirillo, n. 3;
contro
Comune di San Valentino Torio, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato F A, con domicilio digitale di pec come da registri di giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato A D G, in Roma, via Antonio Salandra, n. 34;
nei confronti
S D P, rappresentato e difeso dagli avvocati Sabato Criscuolo e Enzo Maria Marenghi, con domicilio digitale di pec come da registri di giustizia;
e con l'intervento di
ad opponendum :
L A D P, rappresentato e difeso dall'avvocato Luca Tozzi, con domicilio digitale di pec come da registri di giustizia e domicilio eletto presso il suo studio, in Napoli, via Toledo, n. 323;
per la riforma
della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania - Salerno (Sezione Seconda), n. 01712/2020, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di San Valentino Torio e di S D P;
Visto l’atto d’intervento ad opponendum di L A D P;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 maggio 2022 il Cons. Alessandro Maggio e udito per la parte interveniente l’avvocato Luca Tozzi.
Viste le conclusioni delle parti come da verbale.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ordinanza 26/4/2018, n. 3890, il Comune di San Valentino Torio ha ingiunto al sig. G F la demolizione di alcune opere abusive realizzate nell’ambito di un immobile adibito all’esercizio di attività commerciale da parte della C.O.S.V. s.a.s di F Giovanni & C. (d’ora in avanti solo C.O.S.V.).
Successivamente, constatato che il provvedimento ripristinatorio non era stato eseguito, il comune ha emesso l’atto 6/7/2020, n. 214, con cui ha disposto l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle opere abusive non demolite, della relativa area di sedime e di un’ulteriore porzione di suolo “ necessaria secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive ”.
L’atto di acquisizione gratuita è stato impugnato dal sig. F e dalla C.O.S.V. davanti al T.A.R. Campania- Salerno, che, con sentenza 9/9/2020, n. 1112, ha parzialmente accolto il ricorso, annullando la determinazione gravata, nella parte concernente l’ulteriore area da acquisire, in quanto inficiata da “ una palese ed illegittima genericità, attesa la mancata perimetrazione della superficie occorrente per la realizzazione delle opere analoghe a quelle abusive, nonché la mancata esplicitazione delle stesse ”.
Alla luce di quanto disposto con la pronuncia da ultimo citata, l’amministrazione comunale ha adottato la determina 22/10/2020, n. 320, con la quale ha riprovveduto in ordine all’acquisizione gratuita.
Anche tale nuovo atto è stato gravato dal Sig. F e dalla C.O.V.S. con ricorso al medesimo Tribunale, il quale, con sentenza 17/11/2020, n. 1712, in parte lo ha dichiarato inammissibile e in parte lo ha respinto.
Avverso tale ultima decisione hanno proposto appello il sig. F e la C.O.V.S.
Per resistere al ricorso si sono costituiti in giudizio l’amministrazione comunale e il sig. S D P.
E’, altresì, intervenuto ad opponendum il sig. L A D P.
Con successive memorie le parti hanno ulteriormente argomentato le rispettive tesi difensive.
Alla pubblica udienza del 26/5/2022 la causa è passata in decisione.
In via preliminare va rilevata l’inammissibilità dell’intervento ad opponendum proposto dal sig. L A D P.
Com’è noto, ai fini dell'ammissibilità dell'intervento ad opponendum nel processo amministrativo è sufficiente la titolarità di un interesse che abbia un suo rilievo giuridico, che valga, comunque, a differenziarlo dalla generalità dei consociati; di conseguenza, basta che l'interveniente possa vantare un interesse di fatto, dipendente da quello azionato in via principale o a esso accessorio, ovvero sotteso al mantenimento dei provvedimenti impugnati, che gli consenta di ritrarre un vantaggio indiretto e riflesso dalla reiezione del ricorso (Cons. Stato, Sez. VI, 17/5/2022, n. 3857; Sez. V, 23/11/2018, n. 6632; Sez. IV, 10/2/2017, n. 573).
Nella fattispecie il sig. L A D P ha sostenuto di essere legittimato a intervenire in giudizio sia in quanto comproprietario (col padre sig. S D P) del fondo confinante con quello dell’appellante, sia per aver ivi trasferito la propria residenza.
Tuttavia, dalla non smentita documentazione depositata in giudizio dall’appellante, risulta che l’interventore risiede in una via diversa da quella in cui è ubicato il fondo interessato dagli abusi per cui è causa e che l’area con esso confinante, di cui l’interventore dovrebbe essere comproprietario, è intestata solo al sig. S D P.
Nei successivi scritti difensivi il sig. L A D P ha