Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2022-10-29, n. 202209363

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2022-10-29, n. 202209363
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202209363
Data del deposito : 29 ottobre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 29/10/2022

N. 09363/2022REG.PROV.COLL.

N. 09099/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9099 del 2019, proposto da:
Florinda Abeni, Filippa Franca Accardi, Arianna Adamo, Rosa Adornetto, Antonella Agliata, Alice Agnelli, Manuela Aimone, Clara Alaimo, Emanuela Albanese, Rosa Maria Alduino, Vincenza Aliberti, Pamela Aliberti, Mariarosaria Allegretta, Francesca Aloisio, Valentina Altomare, Tiziana Giuseppina Amatangelo, Angela Catia Amato, Silvia Amboni, Giulia Amenta, Glenda Andreani, Riccardo Andreoni, Anna Angelini, Maddalena Angelino, Giovanna Angelosanto, Francesca Angelozzi, Angela Annunziata, Anna Orsola Elena Antelmo, Andreina Antolini, Teresa Aprea, Monica Arduini, Federica Arioni, Maria Armanno, Angelica Aronica, Giuseppina Aru, Emanuela Attanasio, Gina Atzeni, Antonella Atzeni, Maria Antonietta Aucone, Barbara Autore, Simona Azzimonti, Sara Babolin, Vera Baccaro, Fatima Venera Badalà, Angela Bagnani, Flora Bagnano, Luisa Bagnarola, Concetta Baldassarre, Cinzia Ballanza, Rosa Balsamà, Claudia Balsanti, Anna Maria Bandera, Francesca Barba, Sonia Barbato, Maria Giuseppina Barbera, Elisabetta Barbieri, Silvia Bargelli, Sara Barosso, Maria Grazia Barretta, Viviana Bartiromo, Clara Bartolini, Maria Lorena Bartoluccio, Stefania Basagni, Simona Basone, Anna Elvira Baudino, Alessia Becagli, Gianna Beconcini, Raffaella Belelli, Chiara Bella, Ester Bellagamba, Grazia Bellante, Santina Bellantone, Chiara Bellini, Cristina Maria Clara Bellinzona, Anna Bellipario, Michela Bellopede, Mariagrazia Beltrano, Giusi Benanti, Elisa Benedetti, Marica Benedetti, Alessia Benedetti, Rosachiara Bentivenga, Maria Benvoluto, Chiara Berardo, Agata Berchielli, Alessia Bergo, Manuela Bergomas, Daniela Bergonzo, Ivana Berta, Silvia Bertola, Sonia Bertolini, Francesca Bertone, Margherita Bianchi, Heleanna Biasi, Nella Biello, Ottavio Binaggia, Moira Bindella, Alessandra Biondo, Francesca Biondo, Luisa Bisaccia, Stefania Bison, Maria Grazia Bizzini, Francesca Boaretto, Vincenza Bocchino, Ivana Boccia, Federica Boglioni, Maria Chiara Bola, Marika Bolcato, Benedetta Bolzoni, Francesca Bombace, Monica Bombarda, Francesca Bonani, Francesca Bonanno, Federica Bonariva, Stefania Borgnino, Francesca Borin, Tiziana Borrelli, Laura Borrelli, Emma Borriello, Elena Borsetto, Concetta Borzacchiello, Ilaria Borzì, Sara Boschetti, Ilaria Boscolo Cegion, Daniela Botteselle, Palma Maria Bova, Anna Bove, Michela Bove, Maria Bozzo, Immacolata Bracale, Gisella Brancasi, Franca Brancato, Chiara Elisa Branchini, Denise Braschi, Anna Bratta, Elisabeth Breda, Alberta Bresciani, Erica Briccolani, Debora Briotti, Marzia Broglia, Vita Maria Bruccoleri, Elena Brunelli, Elisa Carolina Brunetti, Marta Brunetti, Alessandra Bruni, Emanuela Bruzzone, Michela Bucaida, Katrin Bucci, Elisa Bugossi, Anna Maria Concetta Bunetto, Francesca Maria Buonaura, Viviana Buonavoglia, Donatella Buoncristiani, Anna Buttitta, Valeria Cacace, Alfonsina Cacciatore, Carmela Cafaro, Alice Cagnazzo, Luisa Calabrese, Chiara Calabrese, Sara Calabretta, Bianca Calamano, Elisa Calamante, Brunella Caldarelli, Maria Domenica Calendano, Roberta Calliman, Carlotta Cambioni, Maria Campagna, Sara Campiti, Ilaria Canato, Chiara Candidi, Marcella Candura, Elena Candusso, Angelica Cannova, Elena Canova, Pia Cantatore, Elena Cantoni, Tiziana Capaldo, Maria Rosaria Capasso, Margherita Capelli, Maria Capocotta, Francesca Caporale, Maila Cappellari, Lucia Cappiello, Giuseppina Capriello, Cristina Caprio, Stefania Capua, Fulvia Caputo, Ester Carbonara, Ida Carbonari, Donatella Carbone, Lucia Cardamone, Oliveta Cardillo, Veronica Cardillo, Antea Cardillo Ottaviano, Serena Carella, Francesca Caria, Lavacca Carmela, Marilena Carmellino, Tatiana Carniel, Claudia Carniti, Giusi Carò, Francesca Carollo, Simona Carone, Antonietta Carpi, Chiara Carraro, Valeria Carta, Manuela Rita Carta, Vera Caruso, Stefania Caterina Casamirra, Cristina Casini, Imma Castaldo, Mariateresa Castellano, Sara Castellanza, Sara Castelli, Maria Ilaria Castello, Paola Castronovo, Valentina Catalano, Maria Cristina Catananti, Agata Catenuto, Bambina Marzia Cattaneo, Francesca Cavalli, Barbara Cavallin, Anna Cavallo, Oriana Cavallo, Carolina Ceccarelli, Laura Ceccherini, Ersilia Cecoro, Vincenza Cecoro, Caterina Celato, Angela Celestino, Laura Celia, Sara Centra, Alfonsina Centrella, Maria Antonietta Cera, Cristina Cerqua, Federica Cerquetella, Debora Cerra, Daniela Cerrini, Adele Cesaretti, Alessandra Cherubin, Manuela Chiappori, Addolorata Doriana Chiarello, Giulia Chiarle, Francesca Chiave, Marta Chirivi, Claudia Ciabatti, Maddalena Ciambellotti, Antonella Ciaraldo, Claudia Cibella, Rosaria Ciciretti, Antonella Ciciriello, Gloria Ciminari, Patrizia Cinieri, Maria Cinquepalmi, Federica Cioccari, Virginia Cioni, Pasquale Cirillo, Fabiola Claps, Marta Clerici, Federica Coalova, Sandra Coco, Sonia Coco, Elisa Codeluppi, Annamaria Colaminè, Anna Colella, Antonella Colella, Giuseppina Coletta, Serena Collecchi, Michela Colombo, Ilaria Colombo, Valeria Colompigna, Maria Pia Colucci, Erika Colzi, Francesca Comandu', Franca Comito, Domenica Condemi, Filomena Confuorti, Marilena Consoli, Lucia Anna Conte, Stefania Contesini, Antonella Conti, Anna Maria Conti, Chiara Coppari, Maria Cristina Coppola, Maria Coratza, Gerarda Corbo, Alessandra Cordedda, Valentina Corona, Daniela Corso, Roberta Cortellazzi, Mariarosaria Cortese, Alessia Coss, Isabella Costa, Luana Costa, Anita Costoncelli, Silvia Cracas, Graziella Crapanzano, Vittoria Crea, Silvia Tea Cremonesi, Cristina Crescente, Nicolina Crisafulli, Alessandra Criscuolo, Maria Luisa Critelli, Simona Crivellari, Rossana Croce, Simona Croci, Ada Cucco, Giovanna Cugia, Elena Cugia, Irma Cumino, Pamela Cuna, Giovanna Currenti, Angela Curri, Elisabetta Curti, Grazia Custode, Daniela Cutillo, Maria Vittoria Cutrulla', Selene Maria Cutruneo, Laura D'Addario, Maria Teresa D'Alessandro, Alessia D'Alessandro, Angela D'Alessio, Valentina D'Amico, Viviana D'Angelo, Rosa D'Antò, Irene D'Antonio, Sebastianella D'Antonio, Sonia D'Incà, Paola D'Orio, Laura Dalcerri, Simona Daledo, Valle Elena Dalla, Adriana Damiano, Laura Damonte, Antonella Darida, Corinna Davanzo, Meri Davì, Lorenza Davino, Simonetta Davite, Desiree Dazzi, Angelis Anna De Angelis, Angelis Giada De Angelis, Benedittis Angela De Benedittis, Biase Karin De Biase, Castiglione Silvia De Castiglione, Cicco Maria Caterina De Cicco, Cristofaro Raffaella De Cristofaro, Fabritiis Maddalena De Fabritiis, Falco Carmela De Falco, Falco Carmela De Falco, Falco Maria De Falco, Felice Antonella De Felice, Francesco Maria Giovanna De Francesco, Gregorio Donatella De Gregorio, Gregorio Lorenza De Gregorio, Leo Maria Michela De Leo, Lorenzo Teresa De Lorenzo, Luca Norma Beatriz De Luca, Luca Angelica De Luca, Marco Sergia De Marco, Maria Milla De Maria, Martino Patrizia De Martino, Martino Assunta De Martino, Matteo Gabriella De Matteo, Michelis Laura De Michelis, Minio Maria De Minio, Paola Maria De Paola, Pascale Letizia De Pascale, Pascalis Maria Grazia De Pascalis, Piano Raffaella De Piano, Pieri Michela De Pieri, Ponte Marta De Ponte, Rosa Giovanna De Rosa, Rosa Anna De Rosa, Rosa Filomena De Rosa, Santis Claudia De Santis, Santo Giuseppina De Santo, Stefano Clementina De Stefano, Stephanis Cristina De Stephanis, Tommaso Anna De Tommaso, Tommaso Gemma De Tommaso, Vivo Maria Rosaria De Vivo, Giulia Deiro, Corona Elena Del Corona, Giudice Maria Del Giudice, Rio Laila Del Rio, Villano Autilia Del Villano, Serena Delfino, Antonietta Dell'Imperio, Monica Pasquale Della Monica, Porta Giuseppina Della Porta, Carri Francesca Delli Carri, Paoli Francesca Delli Paoli, Russo Francesca Dello Russo, Annamaria Dematteis, Laura Demauro, Giorgia Demurtas, Ilaria Denti, Heidi Ilaria Denti, Elga Deramo, Mariella Desiante, Lucia Desiderio, Alice Desigis, Graziella Dessena, Marianna Devetak, Bisceglie Maria Di Bisceglie, Caprio Antonietta Di Caprio, Caterino Caterina Di Caterino, Colandrea Filomena Di Colandrea, Dio Giuseppina Di Dio, Domenico Olimpia Di Domenico, Giorgio Annalisa Di Giorgio, Girolamo Nadia Di Girolamo, Girolamo Angela Di Girolamo, Laora Lucia Di Laora, Laora Eleonora Di Laora, Lello Lucia Di Lello, Lorenzo Gisella Di Lorenzo, Lorenzo Francesca Di Lorenzo, Maio Rosa Di Maio, Maio Rosa Di Maio, Maio Filomena Di Maio, Marino Mena Di Marino, Martino Luigi Di Martino, Martino Enza Lucia Di Martino, Martino Gemma Di Martino, Mauro Rita Di Mauro, Naro Emanuela Di Naro, Nucci Elvira Zaira Di Nucci, Pace Irene Di Pace, Paola Patrizia Di Paola, Pietro Angela Di Pietro, Rubba Daniela Di Rubba, Stefano Rosanna Di Stefano, Stefano Cinzia Di Stefano, Trapani Giovanna Di Trapani, Italia Diana, Tiziana Diana, Cristina Diani, Emanuela Diella, Loretta Dignani, Immacolata Dima, Melinda Dimauro, Annamaria Dimichino, Cinzia Dimitri, Nicoletta Diodati, Marcella Diodato, Carolina Dionisio, Anna Dipinto, Anna Disabato, Anna Distefano, Cristina Divizia, Elena Dolzan, Antonia Donadoni, Ivana Donato, Rosanna Dui, Rosa Elefante, Braida Elisabetta, Veronica Epifani, Palma Epiro, Sara Epiroti, Raffaela Ercolino, Valentina Ereditieri, Daniela Ernestini, Maria Rosaria Esposito, Mariacira Esposito, Olimpia Esposito, Veronica Esposito, Elena Evola, Teresa Fabozzi, Giovanna Faccenda, Tiziana Facciorusso, Debora Faggiani, Laura Fain, Manuela Fais, Maria Falco, Ketty Fallanti, Iuri Falorni, Sara Falqui, Raffaella Fammiano, Daniela Fanello, Tanya Fantonetti, Giuliana Faraoni, Marianna Farina, Miccoli Alessandra Favoni, Silvia Fazzolari, Giovanna Federico, Antonella Ferina, Anna Maria Ferone, Giuseppina Ferrantelli, Luigia Ferrara, Rosa Ferrara, Alessia Ferrara, Francesca Ferrarini, Carmela Ferraro, Annalisa Ferraro, Rosa Ferraro, Maddalena Ferraro, Ornella Ferraro, Luciana Ferrero, Laura Maria Ferrucci, Anna Fiengo, Michela Filini, Maria Filippetto, Rosanna Filippis, Stefania Fiocco, Paola Fioravanti, Maria Adriana Fiorentini, Ivana Fiorentino, Antonietta Fioretti, Francesca Fioretti, Maria Teresa Fiorilli, Marta Fiorino, Angela Fiscone, Giuseppa Fisichella, Raffaella Flagiello, Fabiana Flamini, Veronica Florian, Erika Florindi, Rossana Fofi, Silvia Folchi, Chiara Maria Fontana, Paola Fontanesi, Maddalena Forcella, Sabrina Forchino, Monica Forella, Rossella Forgione, Alice Formica, Lea Formica, Maria Giovanna Forresu, Gemma Fortunato, Tiziana Foti, Maria Fragale, Donatella Franco, Sara Franco, Silvia Maria Franco, Nadia Frenda, Barbara Frigo, Angelica Frisenna, Elvira Fristachi, Filomena Frulio, Paola Fummo, Luigi Fummo, Barbara Fusi, Daniela Gabriele, Francesca Gaetani, Antonella Galardo, Valentina Gallicchio, Graziella Gallo, Luisa Gallotti, Daniela Gamba, Ilaria Gambino, Antonella Gambuto, Francesca Ganzina, Sara Garello, Gabriella Maria Garofalo, Rifugia Garofano, Chiara Gasparin, Patrizia Gastaldello, Kimberly Gastaldi, Teresa Gatta, Eleonora Gatta, Silvia Gatti, Simona Gatto, Elga Gavasso, Sara Gaveglio, Francesca Gazzera, Sara Geminiani, Erika Gemma, Daniela Gemma, Chiara Genco, Simona Genini, Stella Genovese, Sara Genovesi, Maria Celeste Ghelardi, Giovanna Ghezzi, Francesca Ghezzi, Silvia Ghidini, Laura Ghioni, Maria Giacalone, Amanda Giandonati, Laura Gianesin, Livia Giani, Nadia Giannaccini, Guendalina Giannini, Maria Giannone, Rossella Giannubilo, Caterina Giantomasso, Simona Giardina, Patrizia Giardinella, Lucia Giardini, Sara Giardino, Monica Giarrizzo, Alessandra Gibellato, Lucia Gibilisco, Filomena Gibilisco, Ramona Angela Gigliotti, Roberta Gigliotti, Elena Giocondi, Valeria Gioiello, Mariagrazia Giordano, Barbara Giorgetta, Antonella Giorgio, Mariagrazia Giovanniello, Giulia Giovannini, Maria Rosalia Girgenti, Ilaria Girodo, Rosa Giuffrida, Francesca Giulini, Lorenza Giusiano, Anna Giusti, Lucia Giusto, Luciana Gliaschera, Emanuela Gliottone, Monica Gobessi, Sara Gori, Simonetta Gottardi, Barbara Govi, Rosa Gracco, Ilaria Gradassi, Grazia Gramegna, Anastasia Granati, Filomena Graniti, Silvia Granzotto, Ivania Grassano, Carmela Grassi, Concetta Greco, Tania Greco, Carla Greco, Ferlisi Maria Greco, Monica Grella, Anna Grillo, Marta Grossi, Federica Grosso, Giuseppina Guercio, Sonia Guerriero, Angela Guerrini, Monica Guerrini, Federica Guglielmi, Serena Guida, Serena Guidetti, Caterina Guidotti, Francesca Guiot Font, Giovanna Gulino, Soraia Gulisano, Rosalba Gullo, Giovanna Iaciofano, Filomena Iadicicco, Laura Ianni, Lucia Ianniello, Sonia Iannitti, Anna Rita Iannone, Sabrina Icardi, Lucia Immordino, Silvia Imola, Maria Incandescenza, Chiara Incerti, Sara Inchingolo, Ernestina Incollingo, Serena Infante, Valentina Infantino, Fortunata Inga, Adriana Insanguine, Vittoria Iodice, Celestina Iorio, Anna Iovene, Carla Iovino, Lucia Iovino, Gelsomina Isoldi, Concettina Italiano, Maria Grazia La Barbera, Emanuela La Franca, Antonietta La Mantia, Laura La Marca, Assunta La Torre, Caterina Labalestra, Elda Lacatena, Erika Laghi, Maria Teresa Laino, Rachele Lalla, Sara Lamberti, Elisa Landini, Patrizia Lanuzza, Paola Maria Giuseppina Lanzi, Matilde Giuseppina Lapertosa, Mariana Lasala, Simona Lattanzi, Patrizia Leanza, Serena Leanza, Annalisa Leo, Laura Leopardo, Assunta Letizia, Laura Letizia, Rosaria Letizia, Silvana Lettera, Angelina Maria Librici, Kanti Licari, Maria Licata, Alessandra Licher, Giulia Valentina Liliano, Rosalia Linoci, Rossana Lion, Maria Liotta, Amalia Lisanti, Simona Lisena, Adalgisa Lisi, Anastasia Liso, Maria Rosaria Liturri, Valentina Liverani, Rita Lo Coco, Arianna Lo Conte, Luana Lo Feudo, Agata Lo Gatto, Cinzia Lo Groi, Giulia Lobozzo, Ilaria Loi, Lucia Lombardi, Carla Longo, Maria Longo, Giacinta Lopane, Margherita Lopatriello, Carla Lorefice, Loredana Lorefice, Marzia Lorenzo, Rosa Loria, Rossella Lorusso, Anna Lucchese, Lucia Lucchesi, Francesca Lucchesi, Chiara Luparello, Chiara Lupi, Tonno Tiziana Lupica, Sonia Lupieri, Grazia Lupo, Carmela Lupo, Caterina Luppino, Angela Macchia, Federica Macchiavelli, Francesca Maddaloni, Gilda Madeo, Roberta Maggio, Veronica Maggio, Valentina Maggiulli, Bernardetta Magliani, Grazia Maglio, Veronica Magnani, Patrizia Mainero, Erika Mainiero, Anna Maione, Alessandra Maiorana, Raffaella Maiorino, Maria Grazia Maiorino, Annamaria Malafronte, Cinzia Malatesta, Matteo Malgioglio, Pamela Mammana, Daniela Maria Carla Mamo, Ilaria Mancini, Anna Rita Mancino, Sabina Mancuso, Rosi Mandis, Arcangela Manfredi, Giuseppe Mangano, Carmela Mangia, Marzia Mangiapia, Erica Maniaci, Cristina Mannelli, Laura Mansueto, Emanuela Mantega, Emma Mantovani, Lucia Manzella, Elisa Manziana, Gabriella Maone, Francesca Marano, Emanuela Maraschio, Cristina Marasco, Silvia Marcato, Laura Marchegiani, Ambra Marchesan, Mariagrazia Marchetti, Elisa Marchisoni, Romina Marengo, Cinzia Maresca, Maria Cristina Rigonat, Concetta Marialto, Elisabetta Mariani, Virginia Marini, Imma Mariniello, Maria Caterina Marino, Laura Maria Marino, Silvana Mariot, Angela Marongiu, Silvia Marongiu, Carmela Marotta, Cristina Marra, Rossella Marra, Maria Marrella, Roberta Marri, Angela Elisabetta Marroccia, Maria Rosaria Marseglia, Marina Marson, Michela Martellini, Valentina Martellucci, Katia Martignetti, Marcella Martina, Emanuela Martinelli, Claudia Martines, Antonella Martinez, Laura Martini, Elisa Martino, Pasqualina Martorelli, Maria Martucci, Sabina Martucci, Elisa Marzi, Sara Mascetra, Monica Mascioni, Domenica Masella, Maura Masoli, Clotilde Maria Carmela Massaro, Rosalba Mastroianni, Annunziata Mastroianni, Lucia Masullo, Rossana Matranga, Eleonora Mattiacci, Carolina Maurino, Francesca Mazzi, Marilena Mazziotta, Rosa Mazzocchi, Annunziata Mazzolla, Chiara Mazzoni, Maria Laura Meccariello, Selena Medici, Alice Meini, Sara Melchiorre, Amalia Mele, Manuela Meli, Manuela Meli, Irene Melia, Roberta Melis, Alessandra Melizzi, Maria Cecilia Mencarelli, Erika Menis, Pia Giuditta Menniello, Rosamaria Cristina Messina, Cristina Maria Rita Miccichè, Debora Miceli, Mirella Migliaccio, Serena Miglietta, Ines Miglietta, Susanna Migliorati, Erika Maria Rita Migliore, Daniela Miniello, Cecilia Mirabella, Giuseppina Miraglia, Stefania Carmela Miranda, Anna Miranda, Gabriella Misero, Annalisa Misuraca, Daniela Moccia, Filomena Modaffari, Nicoletta Modica, Assunta Moggio, Ilaria Molaro, Ilaria Molina, Nicoletta Molitierno, Rosa Monaco, Immacolata Montanaro, Barbara Morando, Fabiana Mordenti, Laura Alessandra Morello, Laura Morini, Raffaella Morlino, Antonella Moroni, Catia Morsa, Francesca Moscatelli, Claudia Moscatelli, Letizia Mossuto, Alessandra Motta, Rosaria Motti, Antonietta Mottola, Luisa Mottola, Giovanna Mule' Cascio, Irene Mungai, Valeria Murè, Paola Musarò, Valentina Muscarà, Giovanna Musio, Rosa Musone, rappresentati e difesi dagli avv.ti Nicola Zampieri e Walter Miceli, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. S R in Roma, via Ottaviano, 9;

contro

Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, Uffici Scolastici di tutte le regioni, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui sono domiciliati ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Direzione generale del MIUR, Dipartimento sistema educativo di istruzione e formazione, non costituito in giudizio;

nei confronti

C S, M C C, non costituite in giudizio;

per la riforma

della sentenza in forma semplificata del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis ) n. 3931/2019.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni in epigrafe;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il Cons. L M;

Nessuno presente per le parti nell'udienza straordinaria del giorno 14 ottobre 2022;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso in epigrafe gli appellanti hanno impugnato la sentenza del TAR Lazio, Sez. III Bis , n. 3931 del 25 marzo 2019 con cui è stato respinto il ricorso proposto per l’annullamento del bando di concorso emanato con il decreto del direttore generale per il personale scolastico pubblicato in data 9 novembre 2018 avente per oggetto “concorso straordinario per titoli ed esami per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente per la scuola dell’infanzia e primaria”, segnatamente nelle parti in cui preclude la partecipazione al concorso ai docenti che abbiano svolto i due anni di servizio richiesti presso le istituzioni scolastiche paritarie e consente la presentazione della domanda solo attraverso il sistema informativo “polis”, nonché il decreto ministeriale del 17 ottobre 2018 avente ad oggetto “concorso straordinario per titoli ed esami per il reclutamento di personale docente per la scuola dell’infanzia e primaria su posto comune e di sostegno”, nella parte in cui richiede, quale titolo di ammissione al concorso, lo svolgimento di almeno due annualità di servizio specifico, nel corso degli ultimi otto anni scolastici, presso le istituzioni scolastiche statali e con riferimento all’Allegato c contenente la Tabella di ripartizione del punteggio dei titoli valutabili nei concorsi straordinari per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia e primaria, su posto comune e di sostegno.

Il TAR ha respinto il ricorso in parte mediante richiamo ad alcuni suoi precedenti conformi, ai sensi dell’art. 74 c.p.a. e ritenendo, altresì, non immediatamente lesiva la tabella titoli nella parte in cui attribuiva un punteggio aggiuntivo a chi avesse laurea in scienze della formazione rispetto ai titolari di solo diploma magistrale e non attribuiva alcun punteggio a chi avesse avuto un punteggio di diploma inferiore a 75.

L’appello è affidato ai seguenti motivi.

I) Con il primo motivo gli appellanti hanno lamentato la violazione del principio di uguaglianza di cui all’art. 3 cost. a causa dell’irragionevole disparità di trattamento tra scuole statali e istituti paritari laddove si ammette la partecipazione alla procedura concorsuale in oggetto solo a coloro che avessero maturato il requisito del biennio di insegnamento negli ultimi 8 anni presso scuole pubbliche statali in difetto di valide ragioni di interesse pubblico.

II) Il requisito dell’espletamento del servizio biennale nelle scuole statali sarebbe ultroneo rispetto alla finalità dell’art. 4 del decreto legge n. 87/2018 di sanare l’ overruling come ritenuto nella sentenza dell’Adunanza plenaria n. 11/2017.

III) La scelta di non consentire la partecipazione al concorso straordinario ai candidati in possesso dell’abilitazione e dell’esperienza professionale acquisita nelle scuole paritarie si porrebbe in aperto contrasto con il principio generale dei diritti acquisiti di cui agli articoli 3 e 97 della Costituzione in considerazione del quadro normativo vigente alla data di emanazione del decreto legge n. 87/2018 da cui si desume la piena parità scolastica tra scuola paritaria e scuola statale.

IV) Con il quarto motivo viene dedotta la violazione dei principi comunitari di buona fede ed affidamento in considerazione dell’aspettativa riposta dai docenti appellanti circa l’identità di trattamento tra servizio prestato presso scuole statali e paritarie.

V) Si lamenta la violazione del principio di proporzionalità che avrebbe dovuto portare alla disapplicazione dell’art. 4, comma 1 quinquies , del decreto legge n. 87/2018.

VI) L’esclusione dalla procedura in esame dei docenti che abbiano maturato il requisito biennale di servizio negli ultimi otto anni presso scuole paritarie sarebbe illegittima per violazione dei principi costituzionali di uguaglianza, di tutela della dignità sociale, imparzialità, parità di trattamento consacrati negli artt. 3, 35, 36, 41, 51 e 97 cost..

VII) L’art. 3, comma 1 quinquies , del D.L. n. 87/2018 si porrebbe in violazione sia dei principi di parità scolastica tra istituti pubblici e privati di cui alla legge n. 62/2000 e al decreto legge n. 255/2001, sia dei principi comunitari di pari opportunità e non discriminazione, sottesi al principio di uguaglianza di cui all’art. 21 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea e dei principi di libertà di insegnamento e di istruzione e nella libertà di creare istituti di insegnamento di cui all’art. 14 della stessa Carta.

VIII) Il decreto legge n. 87/2018 sarebbe contrario al principio del massimo accesso ai pubblici impieghi mediante procedura concorsuale di cui all’art. 97 cost. e al principio meritocratico di cui all’art. 51 cost..

IX) Si deduce l’illegittimità dei provvedimenti impugnati per violazione dei principi di buon andamento, imparzialità ed efficienza della P.A. di cui all’art. 97 cost., poiché il mancato computo del servizio svolto nelle scuole paritarie determina l’immissione in ruolo di quei soli candidati che hanno lavorato nella scuola statale almeno per un biennio a discapito di quelli che hanno prestato servizio presso istituti paritari con un’esperienza di insegnamento di più lunga durata.

X) Si insiste per la disapplicazione del D.L. n. 87/18 poiché in contrasto con il principio di buona amministrazione di cui all’art. 41 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea.

XI) Chiedono la rimessione alla Corte di giustizia dell’Unione europea ex art. 267 del TFUE per valutare la compatibilità dell’art. 4, comma 1 quinquies, del D.L. n. 87/2018 con la normativa comunitaria, ove non si intenda procedere alla disapplicazione dell’art. 4, comma 1 quinquies , del citato decreto legge.

XII) Chiedono disporsi la rimessione alla Corte costituzionale per valutare la compatibilità costituzionale dell’art. 4, comma 1 quinquies, del decreto legge n. 87/2018 con i principi di cui agli artt. 3, 11, 51, 97 e 117 cost., ove non si intenda procedere alla disapplicazione o alla proposizione della questione pregiudiziale alla Corte di giustizia.

XIII) Con il tredicesimo ed ultimo motivo gli appellanti deducono l’illegittimità degli atti impugnati per violazione dell’art. 51 cost. e dell’art. 4, commi 1 e 2, del DPR 487/1994, laddove impongono la presentazione delle domande di partecipazione al concorso esclusivamente con modalità via web .

L’Amministrazione si è costituita nel presente grado di giudizio solo formalmente.

All’udienza straordinaria del 14 ottobre 2022 la causa è stata trattenuta in decisione.

2. L’appello è infondato.

I numerosi motivi di appello possono essere, in gran parte, esaminati congiuntamente sulla base dei numerosi precedenti con pronunce (Cons. Stato, Sez. VII, 26 maggio 2022, n. 4233;
id. Sez. VI, 6 luglio 2021, n. 5146;
id. 24 maggio 2021, n. 4016) che si richiamano e dalle quali si mutuano le argomentazioni per respingere la presente impugnazione. Invero non è ravvisabile il difetto di motivazione nella sentenza impugnata, atteso che le argomentazioni svolte dal TAR Lazio nelle pronunce ivi richiamate corrispondono a quelle espresse nei precedenti di questo Consiglio.

2.1. La previsione di bando impugnata in primo grado, che prevede, come requisito di ammissione al concorso, lo svolgimento, nel corso degli ultimi otto anni scolastici (2010/2018) di almeno due annualità di servizio specifico nella scuola dell’infanzia e primaria, presso le istituzioni scolastiche statali, discende direttamente dalla normativa primaria, come si può dedurre dal complesso degli atti che disciplinano la procedura, ossia il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 17 ottobre 2018 con cui è stata autorizzata la procedura concorsuale straordinaria impugnata e il decreto del direttore generale n. 1546 del 7 novembre 2018, recante “Concorso straordinario per titoli ed esami per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente per la scuola dell’infanzia e primaria su posto comune e di sostegno indetto ai sensi dell’articolo 4, comma 1- quater , lettera b), del decreto legge n. 87 del 12 luglio 2018, convertito con modificazioni dalla legge n. 96 del 9 agosto 2018 - Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese”, che prevede all’art. 3 i requisiti di ammissione alla procedura di carattere straordinario.

Il citato art. 3, al primo comma, lett. a) e b) prevede che: “1. Ai sensi dell’articolo 4, comma 1- quinquies , del Decreto Legge, sono ammessi a partecipare alle procedure di cui al presente decreto i candidati in possesso dei seguenti titoli: a. titolo di abilitazione all’insegnamento conseguito presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria o analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, purché i docenti in possesso dei predetti titoli abbiano svolto, nel corso degli ultimi otto anni scolastici (2010/11-2017/2018), presso le istituzioni scolastiche statali, almeno due annualità di servizio specifico rispettivamente sulla scuola dell’infanzia o primaria, anche non continuative, sia su posto comune che di sostegno. Il servizio a tempo determinato è valutato ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124;
b. diploma magistrale con valore di abilitazione e diploma sperimentale a indirizzo linguistico, conseguiti presso gli istituti magistrali o analogo titolo di abilitazione conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, conseguiti, comunque, entro l’anno scolastico 2001/2002, purché i docenti in possesso dei predetti titoli abbiano svolto, nel corso degli ultimi otto anni scolastici (2010/11-2017/2018), presso le istituzioni scolastiche statali almeno due annualità di servizio specifico, rispettivamente sulla scuola dell’infanzia o primaria, anche non continuative, sia su posto comune che di sostegno. Il servizio a tempo determinato è valutato ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124”.

Il bando ripete quindi la sua formulazione dalla normativa primaria di cui è attuativo, ossia dall’art. 4, comma 1 quinquies del decreto legge n. 87 del 12 luglio 2018, convertito in legge n. 96 del 9 agosto 2018. L’art. 4, rubricato “Disposizioni in materia di diplomati magistrali e per la copertura dei posti di docente vacanti e disponibili nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria”, dopo aver disciplinato i rapporti intercorrenti con i docenti in possesso di diploma magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2000-2001, alla luce delle decisioni giurisdizionali che li hanno interessati, al comma 1 quater , prevede che il restante 50 per cento dei posti di docente vacanti e disponibili, sia comuni che di sostegno è coperto annualmente mediante lo scorrimento delle graduatorie di merito delle procedure concorsuali descritte nelle lettere da a) a c) del medesimo comma. In particolare, ai sensi della lettera b) del medesimo comma è prevista la possibilità di bandire un concorso straordinario, in ciascuna regione al quale, al netto dei posti di cui al concorso descritto alla lettera a) (che ha carattere prioritario per espressa previsione di legge), è destinato il 50 per cento dei posti sino a integrale scorrimento di ciascuna graduatoria regionale, con la precisazione che ciascuna graduatoria regionale è soppressa al suo esaurimento. La lettera c) del medesimo comma prevede poi dei concorsi ordinari per titoli ed esami da bandire con cadenza biennale.

L’art. 4, comma 1 quinquies , quindi, autorizza il Ministero a bandire il concorso straordinario di cui al comma 1 quater, lettere b), in deroga alle ordinarie procedure autorizzatorie, per la copertura dei posti sia comuni che di sostegno: « Il concorso è riservato ai docenti in possesso, alla data prevista dal bando per la presentazione della domanda, di uno dei seguenti titoli: a) titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, purché' i docenti in possesso dei predetti titoli abbiano svolto, nel corso degli ultimi otto anni scolastici, almeno due annualità di servizio specifico, anche non continuative, su posto comune o di sostegno, presso le istituzioni scolastiche statali, valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124;
b) diploma magistrale con valore di abilitazione o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, conseguiti, comunque, entro l'anno scolastico 2001/2002, purché i docenti in possesso dei predetti titoli abbiano svolto, nel corso degli ultimi otto anni scolastici, almeno due annualità di servizio specifico, anche non continuative, su posto comune o di sostegno, presso le istituzioni scolastiche statali, valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124
».

Ne discende l’infondatezza della censura di violazione di legge e di eccesso di potere, posto che la limitazione deriva direttamente dalla fonte primaria.

2.2. La disposizione in parola va ricondotta nella categoria delle leggi provvedimento, atteso che di fatto regolamenta, in ragione di esigenze peculiari, attribuzioni ordinariamente spettanti alla pubblica amministrazione, come è appunto il caso della provvista di personale.

La giurisprudenza costituzionale ha chiarito che le leggi provvedimento, che possono essere sottoposte al vaglio di legittimità costituzionale, sono quelle che contengono disposizioni dirette a destinatari determinati (Corte cost., n. 154 del 2013, n. 137 del 2009 e n. 2 del 1997), ovvero incidono su un numero determinato e limitato di destinatari (Corte cost., n. 94 del 2009);
che hanno contenuto particolare e concreto (Corte cost., n. 20 del 2012, n. 270 del 2010, n. 137 del 2009, n. 241 del 2008, n. 267 del 2007 e n. 2 del 1997) e che comportano l'attrazione alla sfera legislativa della disciplina di oggetti o materie normalmente affidati all'autorità amministrativa (Corte cost., n. 94 del 2009 e n. 241 del 2008).

Nel caso di specie ricorrono le suindicate situazioni, tuttavia il Collegio ritiene che non ricorrano i presupposti per sollevare incidete di costituzionalità.

In primo luogo, va notato che il concorso in questione è espressamente considerato di carattere straordinario, con la diretta conseguenza che non incide comunque sulla possibilità per i ricorrenti di accedere ai posti di pubblico impiego mediante concorso pubblico, ossia ai concorsi ordinari che verranno banditi sulla base della lettera c), dell’art. 4, comma 1 quater , del decreto legge n. 87 del 2018.

In secondo luogo, la clausola che prevede una specifica esperienza professionale di due anni negli ultimi otto presso istituzioni scolastiche statali, appare compatibile con la vicenda ordinamentale su cui si inserisce.

Da un punto di vista più generale, essa considera il dato socialmente rilevante della situazione dei possessori del diploma magistrale ante 2001/02 e della laurea in scienze della formazione primaria e si propone quale strumento di riassorbimento graduale di personale qualificato (per il titolo e per gli anni di servizio dedotti), onde non favorire il risorgere stesso di altro precariato, obbedendo all’intrinseca ratio delle modalità di reclutamento a carattere "eccezionale", rappresentato dall’esigenza di sanare situazioni aventi connotati del tutto peculiari, concedendo la tutela dell’affidamento ingenerato da un orientamento giurisprudenziale dapprima favorevole alla tipologia di aspiranti docenti e successivamente superato dalla sentenza n. 11 del 2017 dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato.

Per altro verso, l’individuazione di un presupposto legato all’esperienza professionale acquisita e al servizio svolto, ovviamente con specifico riferimento al settore di riferimento e anche al sostegno, è il frutto della contemporanea esigenza di raccordare un dato di merito collegato all’attività svolta con la necessità di delimitare il campo di applicazione della procedura straordinaria e il tema dell’eliminazione del precariato storico.

Le osservazioni che precedono vanno poi viste alla luce della pronuncia della Corte costituzionale, 2 maggio 2019, n. 106 (richiamata anche dalla successiva sentenza 28 maggio 2019 n. 130, data proprio in relazione al sistema di reclutamento degli insegnanti delle scuole secondarie e sul concorso riservato ai titolari di abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria). In quella sede, il giudice delle leggi ha evidenziato come la disciplina introdotta si sia posta « l'obiettivo di regolare situazioni meritevoli di specifica attenzione da parte del legislatore, al fine di dare una definitiva soluzione al contenzioso amministrativo che ha investito alcuni concorsi, evitando che i relativi effetti continuassero a rendere problematica la programmazione del servizio e aumentassero il fenomeno delle reggenze », così da ritenere correttamente operato il bilanciamento tra i contrapposti interessi atteso che in tal modo si « accorda una particolare tutela alle esigenze di certezza dei rapporti giuridici e di efficacia dell'azione amministrativa, anche sotto il profilo della sua tempestività, a fronte di una compressione non irragionevole del diritto di accesso all'impiego pubblico e del principio del pubblico concorso ».

Pertanto, anche alla luce delle affermazioni della Corte costituzionale, ampiamente valevoli anche nella fattispecie in esame, deve escludersi la sussistenza dei presupposti per sollevare l’incidente di costituzionalità in relazione alla fattispecie in esame.

3. La accertata legittimità degli atti impugnati, nella parte in cui prevedono un requisito che preclude agli appellanti di partecipare alla procedura concorsuale, priva questi ultimi dell’interesse ad impugnare le modalità di presentazione della domanda.

4. Le considerazioni innanzi svolte portano il Collegio, altresì, ad escludere che sussistano i presupposti per disapplicare la più volte citata previsione normativa di cui all’art. 4, comma 1 quinquies , del decreto legge n. 87/2018 per presunta contrarietà alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

In proposito deve essere innanzitutto ribadito quanto la giurisprudenza di questo Consiglio ha affermato, in ordine alla compatibilità con i sistemi generali di riconoscimento intraeuropeo dei diplomi, circa la possibilità degli Stati membri di richiedere, per la partecipazione ai concorsi, ulteriori titoli e requisiti (Cons. Stato, Sez. VI, n. 8288/2019). Si deve escludere peraltro che lo svolgimento di un periodo di insegnamento presso una scuola paritaria determini un affidamento rispetto alla partecipazione ad un concorso di carattere straordinario. Proprio la straordinarietà della procedura, da valutare sulla base dei criteri stabiliti dalla Corte costituzionale, impedisce anche di considerare violati gli altri principi evocati dall'appellante al fine di ipotizzare la disapplicazione della norma. L'obiettivo perseguito dal legislatore attraverso la previsione di concorsi straordinari è quello di superare la situazione di precariato determinatasi negli anni nel settore statale: si tratta di concorsi per loro natura riservati a specifiche categorie di soggetti per la individuazione dei quali sono stati individuati alcuni criteri tra cui quello contestato. In tale ottica, la esclusione degli insegnanti privi dei requisiti richiesti non dà luogo a disparità di trattamento o discriminazione come accadrebbe invece se ci si trovasse di fronte ad una procedura di carattere ordinario (Cons. Stato, Sez. VI, 25 novembre 2020, n. 7414).

Una interpretazione della norma che estendesse la partecipazione al concorso straordinario agli insegnanti che, come l'appellante, abbiano maturato il biennio di esperienza nelle scuole paritarie, alla stregua delle considerazioni svolte dalla Corte costituzionale nella sentenza da ultimo citata, non si giustificherebbe neanche sulla base della ritenuta unicità del "sistema pubblico di istruzione". La formulazione utilizzata dal legislatore è infatti inequivoca e fa riferimento esclusivamente al servizio prestato negli istituti scolastici statali. Si tratta di una scelta che potrebbe essere valutata solo sul piano della legittimità costituzionale, questione che tuttavia, come già visto, il Collegio ritiene manifestamente infondata.

Alla luce delle considerazioni svolte, nel solco dei precedenti di questo Consiglio (cfr. n. 7414/2020 cit.), deve essere respinta la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia europea sia perché non si ravvisano elementi di contrasto del decreto legge n. 87 del 2018 con la disciplina europea, sia viepiù perché le disposizioni europee che si assumono violate, non appaiono rilevanti nel presente giudizio.

Invero l’art. 14 della Carta dei diritti fondamentali disciplina il diritto all'istruzione e all'accesso alla formazione professionale e continua, diritto che comporta la facoltà di accedere gratuitamente all'istruzione obbligatoria laddove, nel caso di specie, oggetto del giudizio sono i requisiti di accesso ad una procedura concorsuale straordinaria.

Il principio di uguaglianza di tutte le persone davanti alla legge, sancito dall’art. 20, non risulta violato dalla norma in rassegna, atteso che, come lungamente evidenziato anche dalla Corte costituzionale, i ricorrenti non si trovano in posizione “uguale” a quella dei docenti contemplati dall’art. 4, comma 1 quinquies , del decreto legge n. 87/2018, sicchè non può assumersi, per definizione, la violazione del principio di uguaglianza a fronte di situazioni diverse.

Il riferimento all’art. 5 del Trattato istitutivo dell’Unione non è pertinente non venendo in rilievo, nel caso di specie, le politiche occupazionali dello Stato.

5. In considerazione della novità, all’epoca della proposizione dell’appello, della questione trattata sussistono giusti motivi per compensare le spese processuali.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi