Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2013-01-09, n. 201300062

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2013-01-09, n. 201300062
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201300062
Data del deposito : 9 gennaio 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 03731/2012 REG.RIC.

N. 00062/2013REG.PROV.COLL.

N. 03731/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3731 del 2012, proposto dal Comune di Napoli, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati G T e A P, con domicilio eletto presso Gian Marco Grez in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 18;



contro

A L, rappresentato e difeso dagli avvocati S D C e L R, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via Vittorio Veneto, 169;



per la riforma

della sentenza del T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI: SEZIONE IV n. 5324/2011, resa tra le parti;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di A L;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 dicembre 2012 il Cons. C B e uditi per le parti gli avvocati Pulcini e Della Corte;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso n. 395 del 2011, proposto al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, il signor A L impugnava la disposizione dirigenziale n. 233 del 15 luglio 2010, emessa dal Responsabile del Servizio Antiabusivismo Edilizio del Comune di Napoli, che disponeva la demolizione delle opere relative all’installazione di tre tende solari apposte innanzi all’ingresso dell’esercizio commerciale “Rossopomodoro” di proprietà della società “Ventitre”, di cui lo stesso signor L, all’epoca del ricorso, era amministratore e legale rappresentante.

L’Amministrazione comunale aveva motivato il provvedimento con la mancanza del permesso di costruire, ai sensi dell’art. 27, comma 2 del D.P.R. n. 380 del 2001.

2. Con la sentenza n. 5324 del 2011 il Tar per la Campania accoglieva il ricorso, rilevando che l’impugnato provvedimento era fondato sull’erroneo presupposto che il contestato intervento doveva essere sottoposto al regime del permesso di costruire e non invece a quello della denuncia d’inizio attività (DIA).

Secondo il giudice di primo grado, prima delle modifiche apportate all’articolo 6 del D.P.R. n. 380 del 2001, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”, dalla legge n. 73 del 2010, in giurisprudenza si registravano tre diversi orientamenti in ordine alla problematica relativa all’individuazione del titolo edilizio necessario per installare le tende all’esterno di un edificio.

Un primo orientamento giudicava quello in questione un intervento privo di rilevanza edilizia per il quale non occorreva alcun titolo concessorio. Un secondo orientamento riteneva, viceversa, che per l’istallazione delle tende fosse necessario il permesso di costruire poiché l‘intervento sarebbe finalizzato alla migliore fruizione dell’immobile e destinato a consentire l’utilizzazione di tali strutture in modo permanente anche se solo per alcuni mesi all’anno. Un terzo orientamento affermava che l’istallazione delle tende fosse soggetta a denuncia d’inizio attività (DIA) in quanto intervento di manutenzione straordinaria non comportante alterazione dei volumi e delle superfici delle singole unità immobiliari e modifiche delle destinazioni di uso.

Il Giudice di primo grado riteneva di aderire all’ultimo dei sopracitati orientamenti, individuando la natura giuridica di tale tipologia d’interventi nell’articolo 3, comma 1, del D.P.R. n. 380 del 2001 e rilevando che anche lo stesso Comune di Napoli nel proprio regolamento edilizio ha ricompreso l’installazione di tende solari nell’ambito degli interventi di manutenzione straordinaria.

Lo stesso giudice di prime cure ricordava, inoltre, che, anche il Consiglio di Stato, per una fattispecie di “maggior gravità”, aveva rilevato che l’opera de qua non necessitasse del permesso di costruire (Cons. di Stato, sez. IV, 17 maggio 2010, n. 3127).

Infine, con riferimento alla censura formulata dal Comune di Napoli - che pur dichiarando di condividere la

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