Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2018-06-22, n. 201803867

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2018-06-22, n. 201803867
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201803867
Data del deposito : 22 giugno 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 22/06/2018

N. 03867/2018REG.PROV.COLL.

N. 08646/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 8646 del 2014, proposto da:
GRTA s.r.l., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati A M e R B, con i quali è domiciliata ex art. 25 cpa presso la Segreteria del Consiglio di Stato Segreteria in Roma, piazza Capo di Ferro, n. 13;



contro

Comune di Massa, in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato F P, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato D I in Roma, corso Vittorio Emanuele II, n. 18;



per la riforma

della sentenza del T.A.R. TOSCANA - FIRENZE: SEZIONE II n. 00505/2014, resa tra le parti;

Visto il ricorso in appello;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Massa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del 24 maggio 2018 il Cons. Anna Bottiglieri e uditi per le parti gli avvocati A M e F P;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.



FATTO

1.La GRTA s.r.l. interponeva azione impugnatoria innanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Toscana, Firenze, articolata nell’atto introduttivo del giudizio e in un atto di motivi aggiunti rivolti, rispettivamente, avverso i provvedimenti nn. 3536/2010 e 21283/2011 con i quali il Comune di Massa, sulla base del rapporto 6 novembre 2009 del locale Comando della Guardia di finanza, aveva revocato l’autorizzazione concessa alla società nel 2004 per l’esercizio dell’attività di residenza turistico alberghiera in locali siti in Marina di Massa (ex Albergo Tropicana) ed ha esitato negativamente l’istanza di autotutela proposta dall’interessata.

La revoca dell’autorizzazione contestava: 1. distrazione delle unità abitative dal vincolo alberghiero; 2. carenza di requisiti necessari per il rilascio del certificato di prevenzione incendi; 3. irregolarità igienico-sanitarie, tra cui la presenza di barriere architettoniche.

La società domandava l’annullamento dei predetti provvedimenti e la condanna del Comune di Massa al risarcimento del danno subito a causa dell’interruzione dell’attività.

2. Con sentenza 17 marzo 2014, n. 505, l’adito tribunale riteneva corretto e legittimo l’operato dell’amministrazione con riguardo al secondo e al terzo motivo posto a base della revoca, con assorbimento di ogni questione relativa al residuo profilo della distrazione della struttura dal vincolo alberghiero, e respingeva tutte le domande formulate dalla società.

3. La GRTA s.r.l. ha gravato in appello la predetta statuizione, deducendo l’erroneità e chiedendone la riforma per i seguenti motivi:

1) Erroneità, violazione ed errata applicazione di legge (d.m. 16 febbraio 1982, d.m. 9 aprile 1994, d.l. n. 78/2009, d.l. 225/2010, d.l. 16/2011, d.l. 150/2013), illogicità, contraddittorietà, ingiustizia manifeste: con riferimento alla legittimità dell’impugnata revoca dell’autorizzazione per mancanza del certificato di prevenzione incendi, si sostiene l’irrilevanza della omessa impugnazione del provvedimento dei Vigili del fuoco 25 febbraio 2009, che aveva diffidato la società all’esecuzione degli interventi necessari a ottenere il certificato, e si nega, più a monte, l’obbligo delle R.T.A. di munirsi dello stesso, atteso che quell’obbligo è stato introdotto solo a partire dal d.m. 9 aprile 1994, che, peraltro, ha previsto una disciplina transitoria, finalizzata a consentire alle società che, come l’appellante, hanno presentato istanza di regolarizzazione, l’adeguamento alla normativa tecnica entro un dato termine, più volte prorogato, e ancora in corso alla data dell’odierno appello;

2) Violazione ed erronea applicazione di legge (art. 1 legge 9 gennaio 1989, n. 13), erroneità, illogicità, contraddittorietà, ingiustizia manifeste: quanto alle questione del mancato rispetto delle disposizioni in tema di barriere architettoniche in occasione della realizzazione di lavori di ristrutturazione della struttura ricettiva, si sostiene che i lavori realizzati non erano soggetti alle previsioni di cui alla l. 13/1989, sia perché interventi di manutenzione straordinaria e non di ristrutturazione, sia perchè riguardanti parti limitate dell’edificio; nulla muterebbe, secondo la tesi dell’appellante, considerando la contraria attestazione contenuta nella relazione tecnica prodotta per il rilascio dell’autorizzazione edilizia n. 9707016, valorizzata nella sentenza appellata, sia perché tali lavori non sono stati realizzati, sia perché essa non avrebbe valenza dirimente e vincolante per la società.

L’appellante ha altresì contestato la fondatezza delle eccezioni pregiudiziali spiegate dal Comune di Massa nell’ambito dello stesso giudizio e ha riproposto le doglianze ivi formulate in ordine alla illegittimità del provvedimento di revoca, assorbite dal giudice di prime cure.

3. Costituitosi in resistenza, il Comune di Massa ha eccepito l’improcedibilità del gravame per carenza di interesse del ricorso di appello, a causa della mancata formulazione di specifici motivi di censura nei confronti del capo della sentenza appellata che ha statuito la legittimità dell’atto di reiezione dell’istanza di riesame della revoca, e ne ha chiesto comunque il rigetto per infondatezza.

Nelle successive difese, la società appellante, contestando tutte le argomentazioni spese dalla parte resistente, ha evidenziato che, successivamente all’instaurazione dell’odierna impugnativa, con sentenze 11 giugno 2015, nn. 904 e 905, il Tar Toscana ha annullato i provvedimenti con i quali il Comune di Massa ha nuovamente contestato ai proprietari del complesso immobiliare gestito dalla società la sussistenza di una ipotesi di lottizzazione abusiva.

Il Comune di Massa ha sostenuto l’irrilevanza della sopravvenienza.

4. La causa è stata trattenuta in decisione alla pubblica udienza del 24 maggio 2018.



DIRITTO

1. Va esaminata prioritariamente l’eccezione pregiudiziale formulata dal resistente Comune di Massa.

1.1. La GRTA s.r.l. ha impugnato con l’atto introduttivo del giudizio di primo grado il provvedimento n. 3536/2010 con il quale il Comune di Massa ha revocato l’autorizzazione concessa alla società nel 2004 per l’esercizio dell’attività di residenza turistico alberghiera in locali siti in Marina di Massa ( ex Albergo Tropicana).

Con atto di motivi aggiunti la società ha poi gravato il provvedimento n. 21283/2011 con cui il Comune ha esitato negativamente l’istanza di autotutela proposta dalla società.

Con sentenza 17 marzo 2014, n. 505, il Tar per la Toscana,