Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2021-03-25, n. 202102524

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2021-03-25, n. 202102524
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202102524
Data del deposito : 25 marzo 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 25/03/2021

N. 02524/2021REG.PROV.COLL.

N. 07295/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7295 del 2020, proposto da
Conpat s.c. a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati A C e F Z, con domicilio digitale come da registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato A C in Roma, alla via Principessa Clotilde, n. 2;

contro

Anas S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati A D L, F D P e A M, con domicilio digitale come da registri di Giustizia;

nei confronti

Consorzio fra cooperative di produzione e lavoro soc. coop., in proprio e nella qualità di capogruppo mandataria del costituendo raggruppamento temporaneo di imprese con Costruzioni Generali Sant’Angelo s.r.l., Pype Line s.p.a., Dss Impianti s.r.l., M.A. Costruzioni Generali s.r.l.., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Arturo Cancrini, Gaetano Esposito e Francesco Vagnucci, con domicilio digitale come da registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Arturo Cancrini in Roma, alla piazza San Bernardo, n. 101;
Mediterranea Strade S.r.l., in proprio e quale capogruppo mandataria del costituendo raggruppamento temporaneo di imprese con I. T. s.r.l., non costituita in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata, sez. I, n. 396/2020, resa tra le parti;

Visto il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Anas S.p.A. e del Consorzio fra cooperative di produzione e lavoro - soc. coop.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 febbraio 2021, tenuta da remoto secondo quanto stabilito dall'art. 25, comma 1, del d.l. 18 ottobre 2020, n. 137, conv. in l. 18 dicembre 2020, n. 176, il Cons. Giovanni Grasso e uditi per le parti, sempre da remoto, gli avvocati Berrettini, in sostituzione dell'avvocato Clarizia, Di Lascio, Marino, Esposito e Vagnucci;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1.- Con bando di gara pubblicato in data 14 dicembre 2018, Anas S.p.A. indiceva una procedura aperta preordinata alla stipula di un accordo quadro, di durata quadriennale, avente ad oggetto l’esecuzione di “ lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione ”, da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 d. lgs. n. 50/2016.

Ai fini della valutazione della componente qualitativa dell’offerta, la lex specialis di gara prevedeva l’attribuzione fino a settanta punti (rispetto ai trenta riservati alla componente economica), da assegnarsi sulla scorta dei seguenti criteri: 1) “ disponibilità di mezzi ed attrezzature necessarie e numero di cantieri aperti contemporaneamente (punti da 0 a 15) ”;
2) “ produzione minima giornaliera (punti da 0 a 25) ”;
3) “ cantierizzazioni e fasi di lavoro sotto traffico (punti da 0 a 15) ”;
4) “ proposte per la gestione del cantiere (punti da 0 a 15) ”.

Alla procedura di gara partecipavano, tra gli altri, relativamente al “ lotto 5 Basilicata ”, l’odierna appellante Conpat s.c.a r.l., con il costituendo raggruppamento temporaneo di imprese di cui si costituiva mandataria, e il raggruppamento capeggiato dal Consorzio fra cooperative di produzione e lavoro.

All’esito dell’acquisizione, dello scrutinio e della valutazione comparativa delle offerte, la gara veniva aggiudicata al Consorzio, cui veniva assegnato il punteggio complessivo di 65,755 punti (27,505 punti per l’offerta economica e 36,784 per la componente tecnica). Al secondo posto della graduatoria si collocava, invece, il raggruppamento Conpat, con un punteggio complessivo di 62,689 (25,295 punti per la componente economica dell’offerta e 37,394 punti per quella tecnica).

3.- Con ricorso incardinato dinanzi al TAR per il Lazio, di seguito trasmigrato per ragioni di competenza dinanzi al TAR per la Basilicata, Conpat s c.. impugnava gli esiti della gara, lamentando l’illegittimità della attribuzione, a proprio favore, di un punteggio sfavorevole in relazione alla dichiarata disponibilità di attrezzature, sull’assunto della allegata dimostrazione della piena disponibilità dei mezzi e delle attrezzature, conformi alle tipologie indicate dalla lex specialis , in tesi idonei a garantire l’apertura di sette cantieri in contemporanea (con conseguente diritto a conseguire il punteggio massimo di 15 punti, un luogo dell’unico punto assegnatole, il che le avrebbe consentito di guadagnare la prima posizione in graduatoria).

Nelle more anche la terza classificata, Mediterranea Strade s.r.l., in proprio e nella qualità di mandataria del costituendo raggruppamento temporaneo, impugnava l’aggiudicazione.

4.- Con sentenza n. 396/2020, l’adito Tribunale, dopo aver disposto la riunione dei gravami, li respingeva.

Con atto di appello, notificato nei tempi e nelle forme di rito, avverso la ridetta statuizione insorge Conpat s.c., che ne lamenta la complessiva erroneità ed ingiustizia, invocandone l’integrale riforma.

Si sono costituiti in giudizio, per resistere al gravame, Anas s.p.a. e il Consorzio aggiudicatario, che hanno, altresì, reiterato, in via devolutiva, le ragioni di doglianza rimaste assorbite in prime cure.

Nel rituale contraddittorio delle parti, alla pubblica udienza del 18 febbraio 2021 la causa è stata riservata per la decisione.

DIRITTO

1.- L’appello è infondato e va respinto.

2.- Con unico, articolato motivo di gravame l’appellante si duole della asserita erroneità dell’operato del seggio di gara, in tesi ingiustamente avallato dalla decisione di prime cure, relativamente alla attribuzione dei punteggi relativi al criterio di valutazione inerente la “ disponibilità dei mezzi e attrezzature necessari e numero di cantieri aperti contemporaneamente ”, cui la legge di gara riconosceva da 0 a 15 punti e rispetto al quale si era vista assegnare il punteggio, ritenuto insoddisfacente, di 1.

In proposito, assume:

a ) che il criterio in questione, previsto dal punto 18.1 del disciplinare di gara, concerneva “ la capacità tecnico ed operativa del concorrente nel poter garantire la disponibilità dei mezzi e attrezzature necessarie al fine di eseguire contemporaneamente i lavori di pavimentazione su più cantieri, comunque dislocati sul territorio di competenza del singolo lotto ”;

b ) che, a tal riguardo, lo stesso disciplinare, nella tabella riportata a pagina 43, aveva specificato i mezzi e le relative caratteristiche tecniche che avrebbero dovuto essere oggetto dell’offerta, nonché il numero minimo di mezzi per singolo cantiere ;

c ) che, in particolare, tra le tipologie dei mezzi previsti dalla stazione appaltante (fresatrice, vibrofinitrice, rulli vibranti, autocarro con cassone ribaltabile) era inclusa l’ autocisterna (di portata uguale o maggiore a 41 quintali), per tale dovendosi intendere (come specificato e puntualizzato a mezzo di apposito chiarimento) un “ autocarro munito di cisterna per il trasporto di emulsione bituminosa ”;

d ) che – a fronte della previsione di un numero minimo di mezzi per singolo cantiere (una fresatrice, una vibrofinitrice, due rulli vibranti, tre autocarri con cassone ribaltabile, un’autocisterna), il disciplinare aveva previsto l’assegnazione dei punteggi sulla base del numero dei cantieri che i mezzi, offerti dal concorrente, avrebbero consentito di aprire contemporaneamente (e ciò nel senso che la capacità del concorrente di aprire più cantieri contemporaneamente avrebbe dovuto essere desunta esclusivamente, in base ad un criterio matematico, dai mezzi indicati nell’offerta, “ non considerando altri aspetti quali la produttività, la distribuzione temporanea delle lavorazioni o la lunghezza del tratto interessato ”);

e ) che, in definitiva, alla stregua delle predeterminate regole di gara, la Commissione avrebbe dovuto: 1) verificare se i mezzi indicati nell’offerta, dei quali il concorrente aveva la proprietà o la disponibilità, avessero le caratteristiche indicate nel disciplinare e nel chiarimento;
2) attribuire il punteggio in ragione del numero dei mezzi offerti e, quindi, del numero dei cantieri che detti mezzi avrebbero consentito di aprire;

f ) che, a fronte di ciò, essa aveva offerto mezzi, di cui aveva la disponibilità in ragione di offerte di noleggio, che avrebbero consentito di aprire sette cantieri in contemporanea (in particolare: dieci fresatrici, quattordici vibrofinitrici, quindici rulli vibranti, ventotto autocarri con cassone ribaltabile e sette autocisterne, di cui due autocisterne e cinque cisterne caricabili e trasportabili su autocarro), il che le avrebbe dovuto garantire il conseguimento del maggior punteggio per la voce in esame;

g ) che, per contro, la Commissione aveva inopinatamente ritenuto che i mezzi offerti avrebbero consentito l’apertura di soli due cantieri in contemporanea, sull’assunto che la propria offerta avrebbe garantito solo la presenza di offerta commerciale relativa a “ Cisterna per emulsione bituminosa ” e non di “ Autocisterna con portata – 41 q.li ” o “ Autocarro munito di cisterna ”, come indicato nei quesiti di gara e che difettasse, all’uopo, un congruo numero di rulli;

h ) che, con ciò, non erano state specificate le ragioni per le quali: 1) le cinque cisterne, montate su cinque dei ventotto autocarri offerti (quantità sovrabbondante rispetto ai ventuno autocarri necessari per l’apertura di sette cantieri) non potevano essere considerate alla stregua di cinque “ autocarri muniti di cisterne ”;
2) i rulli offerti non avrebbero consentito di poter effettuare prestazioni su sette cantieri in contemporanea;

i ) che, avallando l’operato della Commissione, il primo giudice si sarebbe limitato a validarne l’insufficiente spunto motivazionale, esito di una inadeguata valutazione istruttoria, per giunta inammissibilmente integrando la motivazione del provvedimento impugnato.

2.1.- Il motivo non appare persuasivo.

La Commissione di gara ha, sostanzialmente, ritenuto di non poter equiparare, a fini della attribuzione del punteggio, le “ cinque cisterne caricabili e trasportabili su autocarro ” proposte dall’appellante ad “ autocarri muniti di cisterna per il trasporto di emulsione bituminosa ”, richiesti dalla lex specialis .

Si tratta, come tale, di una valutazione che, in quanto fondata su un preciso dato tecnico (ancorato alla obiettiva differenza tra “ cisterna ”, di per sé meramente suscettibile di trasporto, e “ autocarro munito di cisterna ”) deve ritenersi rimessa, in assenza di elementi idonei ad evidenziarne la discrasia o non corrispondenza alla situazione fattuale ovvero la arbitrarietà del criterio differenziale valorizzato, all’apprezzamento, di per sé non sindacabile ove congruamente formulato, della Commissione giudicatrice.

Del resto, la possibilità di collocare le ridette cisterne su alcuni degli autocarri offerti doveva ritenersi, come ribadito dal primo giudice, subordinata alla allegazione e dimostrazione di apposita autorizzazione (di competenza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti), di cui l’offerta dell’appellante non aveva dato idoneo conto.

Non può, in definitiva, non rammentarsi il principio, ripetuto in giurisprudenza, per cui la valutazione delle offerte nonché l'attribuzione dei punteggi da parte della Commissione rientrano nell'ampia discrezionalità di cui essa gode, per cui, fatto salvo il limite della abnormità della scelta tecnica – non rilevabile nel caso di specie – sono inammissibili le censure che impingono nel merito di valutazioni per loro natura opinabili, e sollecitano il giudice amministrativo a esercitare un sindacato sostitutorio, al di fuori dei tassativi casi sanciti dall'art. 134 c.p.a. (cfr., per tutte, Cons. Stato, sez. V, 5 maggio 2020, n. 2851).

3.- Alla luce delle esposte considerazioni, l’appello deve essere complessivamente respinto (il che vale ad esimere il Collegio dall’apprezzamento dei dedotti profili di inammissibilità del ricorso di prime cure).

Le peculiarità della fattispecie esaminata legittimano l’integrale compensazione, tra le parti costituite, di spese e competenze di lite.

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