Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2023-08-17, n. 202307788

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2023-08-17, n. 202307788
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202307788
Data del deposito : 17 agosto 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 17/08/2023

N. 07788/2023REG.PROV.COLL.

N. 09151/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9151 del 2022, proposto da
Comune di Quarto, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato G R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Luigi Napolitano in Roma, via Girolamo Da Carpi n. 6;

contro

A C, rappresentato e difeso da sé medesimo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania – Napoli, sez. VI, n. 6890/2022, resa tra le parti


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di A C;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 marzo 2023 il Cons. Giovanni Grasso e preso atto della richiesta di passaggio in decisione depositata in atti dall’Avv. Russo;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1.- Con atto notificato in data 26 maggio 2022, l’avv. A C proponeva ricorso al TAR Campania per l’ottemperanza del giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo concesso dal Giudice di pace di Napoli in data 12 gennaio 2018 e sulla sentenza emessa dallo stesso Giudice

di pace in data 28 aprile 2020 nel procedimento di opposizione al suddetto decreto ingiuntivo, relativamente a quanto liquidato in proprio favore per spese di giustizia (€ 710,00 oltre spese

esenti pari a € 180,00 ed oltre accessori come per legge per quanto riguardava il decreto ingiuntivo;
€ 800,00 oltre accessori per quanto riguardava il giudizio di opposizione).

2.- Con sentenza n. 6890 in data 7 novembre 2022, il TAR accoglieva il ricorso ed ordinava al Comune di Quarto di eseguire i titoli giudiziali nel termine di trenta giorni, nominando il commissario ad acta per il caso di inottemperanza nella persona del dirigente responsabile della

Ragioneria territoriale dello Stato di Napoli, o funzionario a lui delegato e condannando il Comune al pagamento delle spese di lite, nella misura di € 300,00.

3.- Con atto di appello, notificato nei tempi e nelle forme di rito, il Comune di Quarto impugna la ridetta statuizione, lamentando error in iudicando per violazione e falsa applicazione degli artt. 248 e 252 del d. l. 18.8.2000, n. 267 e dell’art. 5 del d.l. 29 marzo 2004, n. 80, conv. con l. 28.5.2004, n. 140, avuto riguardo al dissesto finanziario dichiarato dal Consiglio comunale con delibera in data 7 maggio 2019.

4.- Nella resistenza di parte appellata, alla camera di consiglio del 30 marzo 2023 la causa è stata riservata per la decisione.

DIRITTO

1.- L’appello è fondato e va accolto.

Importa premettere, in punto di diritto, che l’art. 248, co. 2, d. lgs. 267/2000, stabilisce che “ dalla data della dichiarazione di dissesto e sino all'approvazione del rendiconto di cui all'articolo 256 non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell'ente per i debiti che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione ”. Il successivo co. 3 dispone che “ i pignoramenti eventualmente eseguiti dopo la deliberazione dello stato di dissesto non vincolano l'ente ed il tesoriere, i quali possono disporre delle somme per i fini dell'ente e le finalità di legge ”, ed il co. 4 che “ dalla data della deliberazione di dissesto e sino all'approvazione del rendiconto di cui all'articolo 256 i debiti insoluti a tale data e le somme dovute per anticipazioni di cassa già erogate non producono più interessi né sono soggetti a rivalutazione monetaria ”.

In virtù dell’art. 252, co. 4, d. lgs. 267 cit. “ l'organo straordinario di liquidazione ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato ”.

L’art. 5, co. 2, d.l. 80/2004, conv. con l. 140/2004, ha altresì stabilito che “ ai fini dell'applicazione degli articoli 252, comma 4, e 254, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si intendono compresi nelle fattispecie ivi previste tutti i debiti correlati ad atti e fatti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, pur se accertati, anche con provvedimento giurisdizionale, successivamente a tale data ma, comunque, non oltre quella di approvazione del rendiconto della gestione di cui all'articolo 256, comma 11, del medesimo testo unico ”.

Per consolidato intendimento (cfr. Cons. Stato, ad. plen. n. 15/2020), nella procedura di dissesto rientrano non solo i debiti già definiti alla predetta data del 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato, ma anche quelli definiti successivamente ad essa ma correlati ad atti o fatti di gestioni verificatisi prima di quella data (rientrano, infatti, nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione non solo le poste passive pecuniarie già contabilizzate alla data della dichiarazione di dissesto, ma anche tutte le svariate obbligazioni che, pur se stricto jure sorte in seguito, costituiscano comunque la conseguenza diretta ed immediata di atti e fatti di gestione pregressi alla dichiarazione di dissesto).

Tale orientamento è stato recentemente confermato dalla stessa Adunanza plenaria, la quale ha ribadito che, sotto il profilo finanziario, se gli atti e fatti cui è correlato il provvedimento giurisdizionale (o amministrativo) sono cronologicamente ricollegabili all'arco temporale anteriore al 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, il provvedimento successivo, che determina l'insorgere del titolo di spesa, deve essere imputato alla Gestione liquidatoria, purché detto provvedimento sia emanato prima dell'approvazione del rendiconto della gestione di cui all'art. 256, comma 11: sicché il debito viene imputato al bilancio della Gestione liquidatoria sotto il profilo amministrativo-contabile, privando l'ente comunale della relativa capacità giuridica (sotto il profilo civilistico) e competenza amministrativa su quel debito, che non è più ad esso imputabile. Il che spiega le conseguenze in ordine alle attività esecutive che vengono temporaneamente paralizzate fino all'approvazione del rendiconto della gestione di cui all'art.

256, comma 11 (Cons. Stato, ad. plen., sent. n. 1/2022).

Rientrano, per tal via, nella competenza della commissione straordinaria di liquidazione anche i crediti per spese di giustizia liquidati in favore degli avvocati per giudizi sorti successivamente alla dichiarazione di dissesto, ma riferiti a fatti o atti che rientrano nel dissesto perché antecedenti alla data del 31 dicembre di cui all’art. 252 cit., a nulla rilevando che quel credito sia stato quantificato solo successivamente, con il provvedimento del Giudice. E ciò perché, sotto il profilo teleologico, le norme sul dissesto finanziario degli Enti Locali, contenute nel Titolo VIII, Capi II-IV del TUEL, sono preordinate al ripristino degli equilibri di bilancio degli enti locali in crisi, mediante un'apposita procedura di risanamento, delineando una netta separazione di compiti e competenze tra la gestione passata e quella corrente, a tutela della gestione corrente, che sarebbe pregiudicata se in essa confluissero debiti sostanzialmente imputabili alle precedenti gestioni amministrative (che sono state a tal punto fallimentari da determinare il dissesto dell'ente), in modo da garantire, per il futuro, la sostenibilità finanziaria del bilancio ordinario (cfr., ancora, Cons. Stato, ad. plen. sent. n. 1/2022 cit.).

Il credito azionato in via esecutiva, per tal via, “non può non risentire, nei sensi e per gli effetti dell’art. 252 comma 4 TUEL, degli illegittimi “atti e fatti di gestione” dell’Amministrazione che lo hanno generato” (da ultimo, in fattispecie contermine, Cons. Stato, sez. V, sent. n. 9842/2022).

In definitiva, l’art. 248, co. 2, d. lgs. 267/2000, inibisce ex lege la promozione (o prosecuzione) di azioni esecutive – tra cui rientra il giudizio di ottemperanza di cui al Titolo I, Libro IV. c.p.a. - nei confronti degli enti locali per i debiti che rientrano nella competenza del dissesto.

Il ricorso di prime cure, per tal via, avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile.

La sentenza appellata non si è conformata agli esposti principi, sicché è erronea e va annullata, in accoglimento del proposto appello.

2.- Sussistono, ad avviso del Collegio, giustificate ragioni per disporre l’integrale compensazione delle spese del doppio grado.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi