Consiglio di Stato, sez. I, parere interlocutorio 2024-05-02, n. 202400572

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. I, parere interlocutorio 2024-05-02, n. 202400572
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202400572
Data del deposito : 2 maggio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

<a data-decision-id="9b4631d5-e445-5cb1-87c8-ede404bf4865" href="/decisions/itcs8zasie10gl8yzx">N. 01155/2022</a> AFFARE

Numero 00572/2024 e data 02/05/2024 Spedizione

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato

Sezione Prima

Adunanza di Sezione del 17 aprile 2024


NUMERO AFFARE 01155/2022

NUMERO AFFARE 01595/2022

OGGETTO:

Ministero dell'interno.


quanto al ricorso n. 1155 del 2022: Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, proposto dalla Fondazione Marino Marini contro la Prefettura di Pistoia per l’annullamento del provvedimento n.0062701 del 13 dicembre 2021, con cui è stato disposto “l’annullamento parziale della delibera n.94 in data maggio 2021, punto 4, con la quale il Consiglio di Amministrazione della Fondazione ‘Marino Marini’ ha nominato direttamente l’Organo di Controllo” nonché di tutti gli atti comunque connessi, presupposti e consequenziali.
quanto al ricorso n. 1595 del 2022: Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, proposto dalla Fondazione Marino Marini contro la Prefettura di Pistoia, per l’annullamento del provvedimento n.0009978 del 25 febbraio 2022, con cui è stato disposto “l’annullamento della delibera assunta in data 15 dicembre 2021, con la quale il Consiglio di Amministrazione della Fondazione ‘Marino Marini’ ha modificato lo Statuto della Fondazione”, nonché di tutti gli atti comunque connessi, presupposti e consequenziali.

LA SEZIONE

Vista la relazione n.0009290 del 1 agosto 2022, con la quale il Ministero dell’Interno- Dipartimento per l’Amministrazione generale, per le politiche del personale dell’Amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull’affare n. 01155 del 2022;

Vista la relazione n.0011927 del 19 ottobre 2022, con la quale il Ministero dell’Interno- Dipartimento per l’Amministrazione generale, per le politiche del personale dell’Amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull’affare n. 01595 del 2022;

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Antonella De Miro;


Premesso:

1.- Con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, proposto il 12 aprile 2022, la Fondazione Marino Marini ha chiesto l’annullamento del provvedimento n.0062701 del 13 dicembre 2021 con cui il Prefetto di Pistoia ha disposto l’annullamento parziale della delibera n.94 del 14 maggio 2021, con la quale il Consiglio di Amministrazione della Fondazione ‘Marino Marini’ ha nominato, ai sensi del d.lgs.n.117 del 2017, tre professionisti quali componenti dell’Organo di Controllo della stessa, benché l’atto costitutivo e lo statuto della Fondazione non fossero ancora stati adeguati in funzione del passaggio al Registro del Terzo Settore e dunque nulla prevedessero in merito alle modalità di nomina di tale Organo.

2.-Il ricorso è affidato al seguente, unico, articolato motivo di diritto:

“violazione art.25 c.c. e dello Statuto della Fondazione. Illogicità, travisamento, difetto di motivazione e di contraddittorio. Eccesso di potere particolarmente sotto il profilo dello straripamento di potere. Ingiustizia manifesta”.

In particolare, a giudizio della Fondazione ricorrente le considerazioni del Prefetto sarebbero in contrasto con gli orientamenti espressi dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, competente all’attuazione del Registro del Terzo Settore, il quale, con nota 1560 del 2 novembre 2020, avrebbe chiarito che gli artt. 30 e 31 del d.lgs. n.117 del 2017 devono considerarsi immediatamente applicabili, in quanto inerenti all’organizzazione interna degli Enti del Terzo Settore. Né può considerarsi legittimo, nei rilievi della ricorrente, l’annullamento disposto in ragione della mancata modifica statutaria, e perciò della violazione delle norme statutarie vigenti che disciplinano la composizione del Collegio dei Revisori dei Conti, in quanto la Fondazione con tali nomine non avrebbe inteso procedere alla sostituzione di tale organo, tanto che il provvedimento adottato esorbiterebbe anche dalle funzioni di vigilanza assegnate dall’art.25 c.c. al Prefetto.

3.-Il Ministero, nella relazione istruttoria, esaminato il motivo del ricorso, reputa lo stesso infondato, sulla base dell’assorbente considerazione che la normativa relativa al Terzo Settore può trovare applicazione solo dopo che l’Ente sia iscritto al

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