Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2023-04-11, n. 202303648
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Testo completo
Pubblicato il 11/04/2023
N. 03648/2023REG.PROV.COLL.
N. 03725/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL P ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3725 del 2016, proposto da
Comune di Vibo Valentia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato G T, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, piazza S. Bernardo 101;
contro
F M e M F T N 2-IGE, rappresentati e difesi dall'avvocato G E, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) n. 00033/2016, resa tra le parti, concernente una sanzione pecuniaria per l’installazione abusiva di impianti pubblicitari
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di F M e di M F T N 2-IGE;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 dicembre 2022 il Cons. Ulrike Lobis e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’appello in esame, parte ricorrente ha appellato la sentenza del TAR Calabria, Sez. II, n. 33/2016 che aveva accolto il ricorso del sig. F M, titolare della IGE Comunicazioni avverso le ingiunzioni di pagamento di sanzioni pecuniarie da n. 12 al n. 20 del 17.9.2015 per € 2.000,00 ciascuna, basate sulle relative ordinanze di rimozione n. 12, 13,14, 15 16, 17, 18, 19, 20 e 30 del 31.3.2011 del Comune di Vibo Valentia concernenti la collocazione di cartelli pubblicitari senza autorizzazione.
1.1. Il presente giudizio trae origine dall’installazione di impianti su beni di proprietà demaniale in assenza di permesso di costruire. La vicenda ha dato origine a diversi contenziosi instaurati fra le medesime parti.
1.2. La polizia municipale del Comune di Vibo Valentia constatava l’installazione di impianti pubblicitari delle dimensioni di 6 m. x 3 m. da parte della ditta IGE Comunicazioni di M F.
1.3. A seguito dell’accertamento il Comune procedeva alla comunicazione di notizia di reato presso la locale Procura della Repubblica.
1.4. L’amministrazione provvedeva, altresì, ad emettere ordinanze di demolizione delle opere, nell’anno 2011. Le ordinanze di demolizione venivano impugnate con ricorso proposto innanzi al T.a.r. di Catanzaro. Con sentenze n. 1688 e 1689 del 2011 il T.a.r. adito confermava la legittimità dei provvedimenti chiarendo che per l’installazione degli impianti pubblicitari è necessario il rilascio del permesso di costruire, chiarendo che “ nelle ipotesi in cui la sistemazione di una insegna pubblicitaria, per le sue dimensioni, comporti un rilevante mutamento territoriale, è necessario il rilascio del permesso di costruire ”.
1.5. Le sentenze sono state oggetto di appello e il Consiglio di Stato, Sezione VI, con le sentenze gemelle n. 236 e 238 del 19 gennaio 2017 ha accolto gli appelli.
1.6. Con l’approvazione del Piano Generale degli Impianti (giugno 2014) il Comune aveva previsto la possibilità di verifica e sanatoria degli impianti già esistenti. Le istanze presentate per la conformazione dei pannelli pubblicitari installati dalla ditta IGE Comunicazioni, sono state oggetto di rigetto. Il Comune in esito alle rispettive istruttorie, rigettava le richieste formulate dalla società, ritenendo di non poter rilasciare la conferma del titolo autorizzatorio in considerazione del fatto che tutti gli impianti in questione risultavano totalmente abusivi ed installati in violazione dell’art. 23 del Codice della Strada e dell’art. 21 del Regolamento Comunale del 2014.
1.7. I provvedimenti di diniego della sanatoria sono stati impugnati innanzi al T.a.r. Catanzaro.
1. 8. Le suddette ingiunzioni di pagamento di sanzioni pecuniarie sono state impugnate innanzi al T.a.r. Catanzaro che con la sentenza oggetto del presene gravame n. 33/2016 ha ritenuto sussistenti i presupposti per l’emissione di una sentenza semplificata di accoglimento del ricorso statuendo “ Precisato che il divieto di collocare, senza autorizzazione, cartelli ed altri mezzi pubblicitari lungo le strade è sancito dall'art. 23 del codice della strada e che la stessa norma, al comma 11, prescrive le relative sanzioni pecuniarie, per le cui controversie è prevista la giurisdizione del giudice ordinario, ai sensi dell'art. 22-bis L. 24 novembre 1981 n. 689 (cfr. Cass. civ., Sez. un., 23 giugno 2010 n. 15170); Considerato che, in presenza di una norma speciale, non è possibile l'applicazione della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 34, comma 4-bis, del T.U. per l'edilizia, per le costruzioni realizzate senza autorizzazione ” accoglie il ricorso e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati.
2. Ha interposto appello il Comune di Vibo Valentia formulando le seguenti censure:
(1) Error in procedendo – Nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 del c.p.c. e del divieto di ultra petizione. Violazione e falsa applicazione del principio del contraddittorio di cui all’art. 111, comma 2, della Costituzione.
(2) Error in iudicando. Inapplicabilità della disposizione contenuta nell’art. 23 del Codice della strada, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni- Inapplicabilità della disposizione contenuta nell’art. 22 bis della l. 24 novembre 1981 n. 689 – Violazione e falsa interpretazione degli artt. 31 e 35 del D.P.R. 380/01 –