Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2022-02-07, n. 202200828

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2022-02-07, n. 202200828
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202200828
Data del deposito : 7 febbraio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 07/02/2022

N. 00828/2022REG.PROV.COLL.

N. 07965/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7965 del 2020, proposto da
Sky Italia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati O G, A A D T e D M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato O G in Roma, viale Bruno Buozzi, n. 87;

contro

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

nei confronti

All Music S.r.l., non costituita in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 6268/2020.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio delle parti;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 gennaio 2022 il Cons. Giordano Lamberti e udito l’avvocato O G;

Viste le conclusioni delle parti come da verbale.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1 - Sky s.p.a. ha impugnato, chiedendone l’annullamento, la delibera n. 608/10/CONS nella parte in cui essa ha esteso l’obbligo di iscrizione al Registro degli operatori di comunicazione (“ROC”), di cui all’art. 1, comma 6, lettera a) n. 5 della legge n. 249/1997, ai “fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici” ed ai “fornitori di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato”.

1.1 – A sostegno del ricorso, la società ha dedotto:

- l’illegittimità dell’obbligo di iscrizione al ROC dei “fornitori di servizi interattivi associati e di servizi di accesso condizionato”, che non rientrano tra le categorie individuate dalla legge come destinatarie dell’obbligo di iscrizione al ROC;

- in subordine, l’illegittimità dell’obbligo di iscrizione al ROC, poiché la relativa attività, ai sensi della normativa comunitaria (direttiva 2002/20/Ce, anche in combinato disposto con la 98/84/Ce sulla tutela dei servizi di accesso condizionato), non può essere assoggettata ad autorizzazione e, conseguentemente, all’obbligo di iscrizione al ROC.

2 – Il TAR per il Lazio, con la sentenza indicata in epigrafe, ha accolto l’eccezione preliminare dell’Autorità e ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di interesse della società ricorrente, rilevando che Sky è stata - ed ancora è - iscritta al registro in questione sin dall’anno 2001, e che il titolo per cui essa è iscritta è mutato solo nel 2018;
sicché l’entrata in vigore, nel 2010, della deliberazione impugnata, non ha modificato in alcun modo la situazione dell’odierna ricorrente
”.

3 – La società ricorrente in primo grado ha impugnato tale statuizione, deducendo che:

- l’iscrizione al ROC di un soggetto avviene in relazione alle specifiche attività svolte che eventualmente richiedano tale iscrizione. Tant’è che, ai sensi del Regolamento per l’organizzazione e la tenuta del Registro degli operatori di comunicazione, la domanda di iscrizione “è corredata dalle dichiarazioni inerenti l’attività esercitata” (art. 5, co. 1, del Regolamento);

- la contestata estensione dell’obbligo di iscrizione al ROC anche ai “fornitori di servizi interattivi associati e di servizi di accesso condizionato” (nonostante essi non rientrino tra le categorie individuate dalla legge come destinatarie dell’obbligo di iscrizione al ROC) dà luogo ad ulteriori adempimenti che altrimenti non sussisterebbero affatto e la cui inosservanza è peraltro gravemente sanzionata;

- ogni variazione della disciplina del ROC si riflette anche, in concreto, sull’esecuzione di altri adempimenti degli operatori nei confronti della stessa Autorità, ivi compreso il versamento del contributo annuale all’AGCom.

4 – In via preliminare, deve essere rilevata l’inammissibilità dei documenti depositati dall’Autorità in data 6 gennaio 2022, in quanto depositati oltre il termine perentorio di venti giorni liberi prima dell’udienza. In proposito, deve osservarsi che l’art. 52, co. 4, c.p.a. dispone che se il giorno di scadenza del termine da computarsi a ritroso è festivo, la scadenza è anticipata al giorno antecedente non festivo ( cfr . Cons. Stato, sez. IV, 11 luglio 2016, n. 3081).

5 - Nel merito, l’appello è infondato, dovendosi integralmente confermare la sentenza impugnata.

Come noto, l’interesse a ricorrere, la cui carenza è rilevabile d'ufficio dal giudice in qualunque stato del processo, costituisce una condizione dell’azione che deve persistere per tutto il giudizio dal momento introduttivo a quello della sua decisione ( ex multis Cons. Stato, Sez. V, 10.09.2010, n. 6549).

Per ritenere sussistente l’interesse a ricorrere si deve necessariamente dimostrare l’utilità ritraibile da una decisione di annullamento e, quindi, dall’esito favorevole del giudizio.

5.1 – Nel caso in esame, l’ipotetico accoglimento dei motivi di censura della società ricorrente - volti ad escludere l’obbligo di iscrizione al ROC dei “fornitori di servizi interattivi associati e di servizi di accesso condizionato” – non le apporterebbe alcuna utilità, dal momento che la stessa permarrebbe comunque iscritta al ROC.

Invero, l’appellante è regolarmente iscritta al ROC sin dal 29 agosto 2001, ovvero da una data ed in base ad una disciplina antecedente a quella contestata con il ricorso, in qualità di concessionaria pubblicitaria, editore elettronico, editore tradizionale, fornitore di servizi di comunicazione elettronica e, ancora, fornitore di contenuti. In tale veste già assolve a tutti gli obblighi derivanti dall’iscrizione, ivi compreso il contributo annuale all’ AGCom.

In riferimento a quest’ultimo profilo, il TAR ha correttamente evidenziato che l’obbligo contributivo annuale verso l’Agcom discende direttamente dalla condizione di operatore in possesso di un’autorizzazione generale o di una concessione di diritti d’uso di cui all’art. 34 del Codice delle comunicazioni elettroniche o di soggetto che opera “ nel settore dei servizi media (radio-televisione, editoria, pubblicità, etc.) ”, novero al quale pacificamente Sky è inscritta. Anche la giurisprudenza di questo Consiglio in materia ha ritenuto che “ il dato rilevante è rappresentato dalla corrispondenza tra il servizio di regolazione e controllo reso dalla Autorità e l’attività dei soggetti operanti nel mercato di competenza ” ( cfr . Cons. Stato n. 3815/2009).

Ad indiretta conferma del fatto che l’iscrizione nel ROC non possa considerarsi un presupposto sostanziale per l’assoggettamento al contributo, l’Autorità ha ulteriormente chiarito che:

- ad esempio, gli operatori di servizi postali, pur non essendo iscritti al ROC, sono tenuti al pagamento annuale del contributo;

- al contrario, soggetti quali gli operatori di call center, gli internet point, i produttori indipendenti e i soggetti che usano indirettamente risorse nazionali di numerazione, tutti iscritti al ROC, non sono tenuti a versare all’Autorità alcun contributo;

- nello specifico, la stessa appellante, nei numerosi giudizi promossi avverso le delibere annuali che disciplinano la modalità di contribuzione alle spese di funzionamento dell’Autorità, non ha mai contestato che la debenza del contributo derivasse dall’iscrizione al ROC in qualità di “fornitore di servizi media audiovisivi” e “fornitore di servizi ad accesso condizionato”;
inoltre, di fatto, Sky non ha mai pagato il contributo in qualità di “fornitore di servizi ad accesso condizionato”.

5.2 – In ogni caso, l’appellante non ha specificato a quale ulteriore adempimento sarebbe assoggettata in forza della delibera impugnata;
specularmente, non ha individuato quale obbligo verrebbe meno qualora dovesse trovare accoglimento la sua domanda di escludere dalla registrazione nel ROC i fornitori di servizi interattivi associati e di servizi di accesso condizionato;
né l’incidenza dell’eventuale accoglimento del ricorso sulla misura del contributo dovuto all’Autorità.

L’Autorità ha invece chiarito che, ai sensi dell’art. 11 del Regolamento, i soggetti iscritti a qualsiasi titolo nel Registro sono tenuti esclusivamente a comunicare con cadenza annuale se “ i dati comunicati all’atto della presentazione della domanda di iscrizione al Registro sono rimasti invariati oppure provvedono a comunicare l’aggiornamento dei medesimi ”.

L’Autorità ha inoltre precisato che, come si evince dall’elenco delle comunicazioni trasmesse da Sky a far data dall’anno di iscrizione, concretamente, l’operatore trasmette una sola comunicazione annuale (ulteriori comunicazioni sono state nel tempo trasmesse solo per comunicare variazioni dell’assetto proprietario e delle attività svolte).

6 – Per le ragioni esposte l’appello va respinto.

Le spese di lite, vista la particolarità della controversia ed il suo esito in rito, possono essere compensate.

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