Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2019-10-15, n. 201907005

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2019-10-15, n. 201907005
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201907005
Data del deposito : 15 ottobre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 15/10/2019

N. 07005/2019REG.PROV.COLL.

N. 03358/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3358 del 2018, proposto dal Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

contro

I signori -OMISSIS-,
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati D V e A V D C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato D V in Roma, Lungotevere Marzio, n. 3;
i signori -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;

per la riforma

della sentenza del T.a.r. per il Lazio (Sezione Prima) n.-OMISSIS- resa tra le parti, concernente un concorso per il reclutamento di 559 allievi della Polizia di Stato.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dei signori -OMISSIS-, -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 luglio 2019 il Cons. Giuseppa Carluccio e uditi per le parti l’avvocato A V D C e l’avvocato dello Stato Gesualdo D'Elia;


FATTO e DIRITTO

1. La controversia concerne il concorso bandito dal decreto del Capo della Polizia del 12 gennaio 2016, per il reclutamento di 559 allievi agenti della Polizia di Stato, riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale, ovvero in rafferma annuale.

In particolare, le censure proposte in primo grado riguardano lo svolgimento della prova scritta di cultura generale, consistente in risposte ad un questionario, articolato in domande a risposta a scelta multipla, corretta con procedura automatizzata.

1.1. Il Capo della Polizia, con decreto del 12 dicembre 2016, ha revocato il precedente decreto di nomina della Commissione esaminatrice e, conseguentemente, tutti gli atti relativi allo svolgimento della prova scritta svoltasi nel maggio del 2016 e posti in essere dalla stessa Commissione, oltre ai relativi esiti.

La suddetta revoca, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, è stata basata sull’esigenza di fugare ogni dubbio sulla correttezza e trasparenza della procedura concorsuale, stante la possibilità che le operazioni della prova scritta – per le quali non era stata prevista la preliminare pubblicazione ufficiale delle domande - fossero state inficiate dalla conoscenza di alcune domande da parte di alcuni candidati prima dello svolgimento della prova;
tale ipotesi è stata basata sulla anomala percentuale di concorrenti che avevano ottenuto la votazione massima, provenienti da aree geografiche omogenee, nonché su alcune denunce al giudice penale, che avevano determinato un ordine di esibizione rivolto all’Amministrazione da parte della Procura della Repubblica di Roma.

2. L’Amministrazione, dopo aver provveduto alla nomina di una nuova Commissione, ha disposto la ripetizione della prova scritta, che si è svolta nel marzo del 2017, utilizzando la stessa banca dati dei quiz – previa espunzione di quelli utilizzati per la prova annullata – e, per l’intera procedura concorsuale, si è avvalsa delle dotazioni software e logistiche, oltre che del personale, del Corpo della Guardia di Finanza.

3. Oggetto del presente giudizio è l’appello proposto dal Ministero avverso la sentenza n. 1989 del 21 febbraio 2018, pronunciata dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, che ha accolto il ricorso di primo grado (-OMISSIS-) con il quale i ricorrenti, risultati idonei ma non ammessi alle fasi concorsuali successive, per non essersi classificati tra i primi 850 in ordine di merito, avevano impugnato, anche con motivi aggiunti, i seguenti atti:

a) l'archivio di domande a risposta a scelta multipla (3.035 quiz) dal quale sono stati estratti i questionari utilizzati per l'espletamento della prova scritta del concorso pubblico, non pubblicato ufficialmente dall'Amministrazione;

b) il kit consegnato ai concorrenti prima dell'espletamento della prova scritta del concorso pubblico, contenente il libretto test con relativo barcode , il foglio risposta, il barcode nominativo e una busta di colore giallo formato A4 aperta, nella parte in cui non ha consentito di consentire il rispetto del principio dell'anonimato della prova concorsuale;

c) gli esiti della ripetizione della prova scritta del concorso pubblico, pubblicati il 17 marzo 2017 sul sito internet della Polizia di Stato;

d) l'elenco dei candidati convocati per le prove di efficienza fisica ed per gli accertamenti dell'idoneità fisica, psichica ed attitudinale del concorso pubblico, pubblicato in data 24 marzo 2017 sul sito internet della Polizia di Stato, nella parte in cui non inserisce i ricorrenti;

e) il bando di concorso pubblico, nella parte in cui, all'art. 6, comma 3 e all'art. 8, comma 9, prevede che “ Sono ammessi a sostenere gli accertamenti, di cui al successivo art. 10 (Prove di efficienza fisica ed accertamenti dell'idoneità fisica, psichica ed attitudinale), i candidati risultati idonei alla prova scritta e classificatisi tra i primi 850 in ordine di merito ”;

f) tutti i documenti, gli atti e i verbali redatti dalla Commissione concorsuale e prodromici all'espletamento delle prove;
tutti i verbali d’aula concernenti le operazioni di predisposizione, svolgimento, conclusione e correzione delle prove;
ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale;

g) la graduatoria definitiva del concorso pubblico, pubblicata il 27 giugno 2017.

4. Il T.a.r.:

a) ha accolto il ricorso (primo e secondo motivo), rinvenendo la violazione del principio dell’anonimato nello svolgimento della prova scritta, e non ha esaminato i restanti motivi, ritenendoli assorbiti (motivi terzo, quarto, quinto e sesto);

b) ha ammesso i ricorrenti al prosieguo della procedura concorsuale in soprannumero.

5. Il Ministero ha impugnato la sentenza, deducendo in via principale, con l’unico motivo, l’erronea applicazione del principio dell’anonimato al concorso in esame;
in via gradata, ha censurato la sentenza nella parte in cui ha riconosciuto il diritto dei ricorrenti al proseguimento, in soprannumero, delle prove processuali.

5.1. Si sono costituiti alcuni degli originari ricorrenti, come specificati in epigrafe, per resistere al gravame e per riproporre le censure non esaminate dal primo giudice.

5.2. Con ordinanza -OMISSIS-questo Consiglio ha accolto in parte l’istanza cautelare avanzata dal Ministero appellante ed ha sospeso la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva disposto l’ammissione dei ricorrenti al prosieguo dell’iter concorsuale in soprannumero.

5.3. Con l’ordinanza n. -OMISSIS-, questo Consiglio ha disposto che il Ministero dell’Interno – Dipartimento della pubblica sicurezza – mediante deposito in cancelleria di una dettagliata relazione con i relativi allegati, fornisse informazioni in ordine:

a) agli eventuali esiti sopravvenuti del procedimento penale, riguardante le condotte oggetto delle denunce, presentate in relazione alle prove del concorso precedente, svoltosi nel 2016;

b) alle modalità di elaborazione, di conservazione e di custodia dei quiz contenuti nella banca dati utilizzata nel concorso del 2016, chiarendo se la società che ha gestito tale prova era in possesso dell’intera banca dati o solo delle ‘batterie’ utilizzate per lo svolgimento dello stesso, nonché fornendo qualsiasi altro elemento utile, tale da poter far comprendere chi abbia avuto la possibilità di accedere nel corso del tempo ai relativi contenuti, ovvero chi ne abbia avuto effettiva conoscenza.

5.4. L’Amministrazione ha adempiuto, depositando una relazione corredata di allegati, proveniente dal Dipartimento della pubblica sicurezza.

5.4.1. Gli appellati hanno depositato ulteriore memoria.

5.5. All’udienza pubblica del 4 luglio 2019, la causa è stata discussa dalle parti ed è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.

6. Il primo motivo di appello dell’Amministrazione è fondato e va, pertanto, accolto.

6.1. Il primo giudice ha ritenuto sussistente la violazione del principio dell’anonimato nello svolgimento della prova scritta, richiamando le argomentazioni in diritto delle sentenze dell’Adunanza Plenaria (nn. 26, 27 e 28 del 2013), relative alla selezione per l’ammissione al corso di laurea a numero chiuso in medicina e chirurgia, e ravvisando - nelle modalità di svolgimento della prova a quiz del concorso in esame - una totale corrispondenza con quelle esaminate nelle pronunce richiamate.

6.1.1. Ritiene il Collegio che, come correttamente messo in luce dall’Amministrazione nell’appello, il T.a.r. non abbia fatto corretta applicazione dei condivisibili principi affermati dall’Adunanza Plenaria.

6.2. L’Adunanza plenaria ha, innanzitutto, riaffermato l’orientamento – che si era consolidato negli anni in riferimento a vere e proprie selezioni comparative effettuate attraverso valutazioni della commissione - secondo il quale:

a) il principio dell'anonimato nelle prove scritte delle procedure di concorso ed, in generale in tutte le selezioni pubbliche, costituisce il diretto portato dei principi costituzionali di uguaglianza, di buon andamento e di imparzialità della pubblica amministrazione, ed ha valenza generale ed incondizionata, costituendo uno dei cardini portanti di ogni pubblica procedura selettiva;

b) per garantire la par condicio tra i candidati, l’Amministrazione deve svolgere la propria attività con trasparenza, senza lasciare alcuno spazio a rischi di condizionamenti esterni;

c) l’esigenza di assicurare l’effettività dell’anonimato nelle procedure selettive, quale interesse pubblico primario, si traduce a livello normativo in regole che tipizzano rigidamente il comportamento dell’Amministrazione, imponendo una serie minuziosa di cautele e di accorgimenti prudenziali;

d) le regole comportamentali danno rilievo a condotte considerate come offensive ex ante , in quanto connotate dall’attitudine a porre in pericolo o anche soltanto a minacciare il bene protetto, comportanti una illegittimità da pericolo astratto sanzionato in via presuntiva, senza necessità di accertare l’effettiva lesione dell’imparzialità in sede di correzione.

6.2.1. La stessa Adunanza Plenaria, - nell’applicare i suddetti principi alla fattispecie, caratterizzata dalla prova mediante quiz e dalla correzione automatizzata - ha individuato un criterio applicativo, ritenendo necessario, affinché possa determinarsi una illegittimità di per sé rilevante e insanabile, uno scostamento “ in modo percepibile dall’osservanza di tali vincolanti regole comportamentali ” da parte dell’Amministrazione. Rispetto al procedimento alla sua attenzione, l’Adunanza ha escluso che la Commissione fosse incorsa in irregolarità così modeste o veniali da risultare giustificabili alla stregua del principio di ragionevolezza e proporzionalità, così individuando i parametri di giudizio di quello scostamento ai fini della sussistenza o meno della illegittimità.

6.2.2. In particolare – in una selezione a quiz a correzione informatizzata, nel quale era presente un elenco identificativo contenente il nome del candidato e il codice alfanumerico contrassegnante il relativo foglio dei test e si era proceduto alla distribuzione, al ritiro e alla conservazione dei test seguendo l’ordine alfabetico - la decisione dell’Adunanza Plenaria ha rinvenuto uno scostamento non ragionevole e non proporzionale dal criterio dell’anonimato, con conseguente superamento della soglia di criticità rispetto al rischio di non assicurare l’anonimato in sede di correzione. Sono stati ritenuti rilevanti i seguenti comportamenti posti in essere dalla Commissione: - l’annotazione sull’elenco alfabetico dei candidati, accanto al nome di ciascuno di essi, del codice alfanumerico riservato attribuito a ciascuno;
codice la cui funzione era quella di consentire solo ex post l’abbinamento della scheda anagrafica con la prova corretta, mentre alla conclusione della procedura la Commissione si era trovata in possesso di un elenco alfabetico in cui un codice alfanumerico contrassegnante l’elaborato era inequivocabilmente associato al nome del candidato;
- il ritiro delle buste e il loro posizionamento nei vari contenitori seguendo l’ordine alfabetico dei singoli candidati, con conseguente possibilità di rintracciare con sicurezza la scatola in cui era stata collocata la prova consegnata da ciascun candidato.

6.2.2.1. In definitiva, la soglia di criticità è stata ritenuta superata per l’astratta possibilità che la presenza di un elenco identificativo e il collegamento al codice del test di ciascun candidato, unitamente alla circostanza che i test erano stato consegnati e ritirati e che le buste erano state conservate in ordine alfabetico, consentissero la rintracciabilità a fini non leciti della scheda-risposta di ciascun candidato.

6.3. Con la sentenza appellata in questa sede, il T.a.r. ha rinvenuto una totale corrispondenza tra le modalità di svolgimento della prova scritta del concorso in esame e quelle esaminate dall’Adunanza Plenaria, nell’esistenza dell’elenco nominativo abbinato al codice individuale della prova (codice numerico del test), compilato all’ingresso;
abbinamento ripetuto nella scheda-risposta dove si aggiungeva la firma, consegnata all’esito della prova, senza neanche l’inserimento in busta sigillata, che ne impedisse la visione ai membri della Commissione.

6.4. Ritiene il Collegio che l’innegabile presenza di un elemento comune alla due fattispecie, costituito dall’elenco nominativo dei candidati compilato sin dall’inizio con accanto il codice contrassegnante il relativo foglio dei test, non sia idoneo a consentire una sovrapposizione delle due procedure, caratterizzate da decisivi elementi di diversità.

6.4.1. Come risulta dalle dettagliate argomentazioni dell’appellante, suffragate dalla documentazione in atti, la procedura concorsuale in esame si svolge per intero senza anonimato, perché molte altre regole tecniche e di comportamento degli addetti allo svolgimento della prova scritta sono in grado di assicurare il rispetto della par condicio dei concorrenti.

6.4.2. In particolare, va evidenziato che gli operatori, addetti al varco di ingresso nelle sale di esame, trascrivevano manualmente sull’elenco dei candidati il numero del libretto test assegnato a ciascuno, che sottoscriveva. Questa operazione era finalizzata a garantire rapidamente un eventuale controllo successivo del collegamento tra il candidato e il test ad esso assegnato, essendo il test stampato in unico esemplare.

Tale abbinamento avveniva dopo che ciascun candidato, in ordine casuale di ingresso, aveva ricevuto dagli operatori: - un libretto test stampato in unica copia e incellofanato;
- un foglio risposta dove veniva apposto un barcode relativo al libretto e il barcode identificativo dei dati anagrafici del candidato, per permettere al software in fase di correzione automatica di associare definitivamente il libretto test, il foglio risposta e l’identità del candidato;
il tutto in una busta. Solo dopo l’accesso in sala, prima dell’inizio della prova si chiedeva al candidato di estrarre dalla busta il foglio risposta e di apporvi la firma autografa, ad ulteriore garanzia dell’impossibilità di sostituzione del foglio risposta.

Subito dopo la fine della prova, gli operatori provvedevano, procedendo per file di postazioni, al ritiro dei fogli risposta, collocandoli in scatole posizionate sui tavoli della commissione e del comitato di vigilanza, presenti i testimoni;
senza soluzione di continuità, in presenza di testimoni per tutte le fasi della procedura, le scatole venivano portate nella sala correzione.

La correzione avveniva ad opera degli operatori della Sezione Informatica del centro reclutamento della Guardia di Finanza, i quali, tolti i sigilli ai DVD contenenti le griglie di correzione, procedevano alla lettura automatizzata dei fogli-risposta, estratti dalle scatole solo all’atto dell’inserimento nel lettore ottico, con stampa immediata dell’esito della prova sul retro del foglio-risposta e stampa immediatamente successiva dell’elenco nominativo con il punteggio conseguito, firmato dai testimoni.

6.4.3. Nel procedimento oggetto dell’esame dell’Adunanza Plenaria, l’astratta possibilità che l’abbinamento nell’elenco nominativo con il codice del test rendesse possibile a fini illeciti la rintracciabilità del test dopo la prova è stata nasata su due procedure adottate, del tutto assenti nel concorso ora all’esame.

La prima è stata la distribuzione dei test in ordine alfabetico;
la seconda è stata il ritiro delle buste e il loro posizionamento nei vari contenitori seguendo l’ordine alfabetico dei singoli candidati: tale ordine alfabetico, in presenza di un elenco nominativo abbinato con il codice della prova, si prestava ad essere potenzialmente lesivo della par condicio , soprattutto perché la correzione è avvenuta in tempi diversi ad opera del soggetto incaricato (CINECA), cui gli elaborati erano stati inviati.

Invece, come già esposto, nel concorso in esame, il test (stampato in unica copia) veniva assegnato casualmente al candidato in ordine di ingresso ed i fogli-risposta, raccolti secondo il casuale ordine di posizionamento del candidato nella sala, venivano casualmente riposti nelle scatole al momento del ritiro, per essere subito sottoposti a lettura automatizzata e a stampa immediata dell’esito della prova, a cura del personale della Guardia di Finanza, con l’assistenza dei testimoni.

6.4.4. Rispetto ad una procedura con le caratteristiche descritte, nessun rilievo può avere la tesi degli appellati, i quali sostengono che il pericolo per la garanzia dell’anonimato sarebbe ravvisabile nell’utilizzo per ciascun candidato dello stesso codice identificativo ( barcode ) utilizzato per la prova scritta del 2016.

Secondo la loro prospettazione, il riutilizzo di tale codice avrebbe consentito alla Commissione, già in sede di predisposizione dei questionari, “ di risalire all’identità di ciascun candidato e allo specifico Kit che sarebbe stato assegnato ”.

Come sopra si è rilevato, un libretto test stampato in unica copia veniva consegnato in modo casuale ed incellofanato e non vi è alcun rapporto tra il test e il codice identificativo, utile solo ai fini della correzione automatica dell’unico foglio-risposta, dove era apposto oltre al codice del test, il codice identificativo e la firma del candidato.

Così pure, non ha nessun rilievo la mancata previsione dell’imbustamento separato del foglio-risposta dai dati identificativi, posto che tutta la procedura prevede l’identificazione del candidati, sul presupposto che non è necessario l’anonimato per garantire la par condicio .

6.5. Esclusa, sulla base delle argomentazioni che precedono, ogni sovrapponibilità del concorso in esame con il procedimento esaminato dalla Adunanza plenaria e dato conto delle diversità, è opportuno soffermarsi sulla nuova valenza che il principio dell’anonimato, con il peso dei valori costituzionali a garanzia dei quali è posto, può e deve assumere nelle tipologie di selezioni mediante quiz a risposta a scelta multipla, con punteggi predeterminati, e correzione immediata tramite sistemi automatizzati.

Si tratta, infatti, di una tipologia di selezione che esclude ogni margine di discrezionalità valutativa ed è, quindi, radicalmente diversa dalla valutazione di stampo comparativo degli elaborati originali effettuata dalla commissione di concorso.

Dalla diversità tra le due tipologie di selezione, l’una basata su un giudizio discrezionale sindacabile entro i ristretti confini della discrezionalità tecnica, l’altra su un giudizio oggettivo e meccanicamente determinato, discende che nel primo caso il principio di anonimato deve salvaguardare a priori ogni possibile riconoscimento del candidato, mentre nel secondo deve mirare a prevenire ogni possibilità di scelta nell’assegnazione dei test ai singoli candidati, nonché ogni possibilità di sostituzione e manipolazione del foglio risposta e dell’esito della correzione automatica.

Nel secondo caso, diventa irrilevante in sé l’identificazione del candidato, che anzi può facilitare le procedure informatizzate, ma il principio dell’anonimato, con i valori che garantisce, non perde di valore e consistenza;
piuttosto, subisce una deviazione del proprio oggetto.

Le regole di condotta prudenziali si spostano dagli adempimenti materiali che commissari, operatori e concorrenti sono tenuti ad adottare per evitare l’identificazione dei candidati, alle procedure informatizzate che garantiscano il massimo di sicurezza dell’automazione nella individuazione dei quesiti e nella correzione degli stessi, nonché alle procedure seguite dagli operatori nel momento in cui il foglio risposta sia stato compilato e, in quello successivo, in cui si procede alla stampa. Fermo restando, che la rilevanza ai fini della illegittimità rilevante presuppone comunque una allegazione di specifici elementi di fatto in ordine alle condotte degli operatori nelle fasi di gestione del cartaceo o alle procedure automatizzate, da cui possa inferirsi la compromissione dell’automatismo tecnico.

6.5.1. In questa direzione è la pronuncia dell’Adunanza plenaria richiamata, la quale ha dato rilievo non all’elenco nominativo in sé, ma al possibile utilizzo illecito dello stesso in presenza di una procedura caratterizzata dall’ordine alfabetico nella consegna, ritiro e conservazione dei test.

Questa è, pure, la linea direttrice di recenti pronunce di questo Consiglio e dei giudici di primo grado (da ultimo, Cons. Stato, sentenza, Sez. IV, n. 4194 del 2019;
ordinanza, Sez. VI, n. 304 del 2018;
T.a.r. per il Lazio- Roma, n. 738 e n. 9591 del 2018).

6.5.2. Il concorso all’esame del Collegio - che si basa sulla identificazione dei candidati dall’inizio alla fine - supera il vaglio di legittimità, essendo state adottate misure volte a prevenire ogni possibilità di scelta nell’assegnazione dei test ai singoli candidati, nonché ogni possibilità di sostituzione e manipolazione del foglio risposta e dell’esito della correzione automatica.

A tal fine rilevano, la stampa del test in unico esemplare e l’attribuzione al singolo candidato secondo un ordine casuale di ingresso, nonché il ritiro degli stessi in base alla postazione casuale e il posizionamento casuale nelle scatole per la correzione, avvenuta immediatamente e con stampa immediata degli esiti e dell’elenco, ad opera del personale della Guardia di Finanza, con l’assistenza dei testimoni.

Né, d’altra parte, i ricorrenti, che hanno incentrato le censure sulla identificazione dei candidati sin dalle prime fasi del concorso, hanno allegato specifici elementi di fatto sulle condotte degli operatori, né, tantomeno, hanno addotto falle di sicurezza nella procedura automatizzata.

In definitiva, può dirsi, che nel concorso in esame l’identificazione, in una con la completa automazione della procedura, ha consentito di pervenire in tempi rapidi alla definizione della prova scritta con indubbi vantaggi per la celerità dell’azione amministrativa e dei concorrenti.

6.6. In conclusione, va accolto l’appello dell’Amministrazione, con assorbimento del motivo proposto in via subordinata e, per l’effetto, vanno rigettati il primo e il secondo motivo dell’originario ricorso proposto dinanzi al T.a.r.

7. Vanno, di conseguenza, esaminati i motivi dell’originario ricorso di primo grado, non scrutinati dal T.a.r. e riproposti in questa sede.

8. Gli appellati hanno chiesto l’annullamento della nuova prova, deducendo l’esistenza della possibilità che la banca dati integrale fosse stata illecitamente divulgata, con conseguente lesione del principio di segretezza, volto a garantire la par condicio dei candidati (terzo motivo del ricorso di primo grado).

A sostegno, argomentando anche a partire dagli esiti dell’ordinanza istruttoria di questo Consiglio, gli interessati richiamano le indagini penali e gli accertamenti svolti dalla Polizia Postale.

Due sono i presupposti, non contestati, di tale prospettazione:

- nel concorso in argomento non è stata prevista la preventiva pubblicazione della banca dati contenente i quesiti;

- per la ripetizione della prova scritta, effettuata nel marzo 2017, è stata utilizzata la stessa banca dati, con la espunzione dei test utilizzati nella prova precedente.

9. Ritiene il Collegio che il motivo sia infondato perché, alla luce della documentazione acquisita, può ragionevolmente escludersi anche la sola possibilità che l’intera banca dati originaria (comprensiva di 3.035 quiz) sia stata divulgata illecitamente per l’intero e, quindi, può ragionevolmente escludersi la possibilità che qualcuno degli originari candidati, che abbia partecipato anche alla seconda prova scritta, si sia trovato in una situazione privilegiata rispetto agli altri.

9.1. Prima di esporre le ragioni a fondamento del rigetto, è opportuno precisare che queste rispondono alle critiche centrali prospettate nei singoli ricorsi, che sono riconducibile ad un tesi comune;
proprio l’unitarietà della censura ha suggerito, inoltre, di dare conto in tutte le decisioni che riguardano il concorso in esame – rese in pari data - di qualche profilo che è presente solo in alcuni dei ricorsi.

9.2. In primo luogo, va sgombrato il campo da una critica radicale, che riconduce l’illegittimità dell’utilizzo della stessa banca dati alla violazione del decreto di revoca del Capo della Polizia del 2016.

Si sostiene che tale decreto, sul quale ci si è soffermati (§ 1.1.), con il revocare la precedente Commissione e tutti gli atti relativi allo svolgimento delle operazioni della prova scritta, avrebbe revocato, implicitamente, anche l’intera banca dati.

9.2.1. Tale tesi non può essere condivisa.

Vi osta un inequivocabile dato letterale, non rientrando la banca dati nell’oggetto espresso della revoca. Nella stessa direzione rileva, inoltre, l’espressa salvezza nel decreto di “ quegli atti della procedura concorsuale già espletati in relazione ai quali non emergono, allo stato, elementi di irregolarità”, al fine di salvaguardare altri interessi di ordine generale, quali “le esigenze di economicità dell’azione amministrativa ”.

Certamente, non abbisognano di dimostrazione i costi della predisposizione di un archivio aggiornato di quiz da parte di una società specializzata.

Peraltro, come verrà chiarito meglio nel prosieguo, non erano emerse irregolarità involgenti l’intera banca dati al momento dell’emanazione del decreto di revoca, né queste irregolarità sono emerse da accertamenti successivi.

9.3. Gli interessati non contestano che dalla banca dati utilizzata per la seconda prova siano stati estrapolati quei quiz che avevano formato le ‘batterie’ utilizzate nei questionari della prima prova, nel numero di 876.

Essi sostengono, piuttosto, che tale preventiva sottrazione non sarebbe stata sufficiente a fugare ogni dubbio sul rispetto della par condicio , essendo emersi elementi per far ritenere possibile l’avvenuta divulgazione dell’intera banca dati.

9.3.1. Va messo subito in risalto che la banca dati risultante dallo stralcio dei quesiti utilizzati nella prima prova è cosa diversa dall’originaria banca dati fornita dalla società incaricata di predisporla. Infatti, l’Amministrazione – come risulta dagli allegati alla relazione acquisita (cfr. nn. 19, 20, 21, 22, 22 bis, ter e quater ) – ha posto in essere una serie di attività per differenziare quella da utilizzare per la predisposizione dei quiz della nuova prova.

La nuova commissione ha così provveduto a correggere, riformulare, eliminare e sostituire centinaia di domande nella banca dati residuata, la quale, anche solo per questo elemento, non può oramai essere sovrapposta a quella originaria.

Pertanto, se anche, per mera ipotesi astratta, fosse stata possibile la divulgazione di quella originaria, questa sarebbe diversa da quella utilizzata nella prova scritta rilevante in questo giudizio.

9.4. Elementi univoci per ipotizzare una illecita divulgazione dell’intera banca dati non emergono dai procedimenti penali.

Del primo - riferibile alla prima prova ed occasionato da denunce di partecipanti - originariamente pendente presso la Procura della Repubblica di Roma e poi trasmesso per competenza alla Procura della Repubblica di Napoli, non sono stati riferiti gli esiti.

Il secondo – riferibile alla seconda prova ed originato dall’indagine della Polizia postale, avviata in seguito alla diffusione sui social, prima dell’inizio della prova scritta, della notizia circa la disponibilità delle domande del nuovo concorso ed in seguito alla pubblicazione di due file con questionari, subito dopo lo svolgimento della stessa - è stato archiviato.

9.4.1. La circostanza, enfatizzata dagli appellati, che l’Amministrazione non ha fornito elementi chiari sul risultato di questi procedimenti penali, non approfondendo la ricerca degli esiti di quello pendente presso la Procura di Napoli, e non esponendo le ragioni di quello archiviato, non hanno rilievo ai fini della delibazione della questione all’attenzione del Collegio.

Infatti, sia rispetto alla prima che alla seconda prova scritta, risultano dagli atti elementi idonei ad escludere ragionevolmente l’avvenuta divulgazione della banca dati.

9.4.2. Secondo gli originari ricorrenti, rispetto alla prima prova, la possibilità che sia stata divulgata l’intera banca dati si potrebbe desumere dall’ordine di esibizione rivolto all’Amministrazione da parte della Procura della Repubblica di Roma, là dove, nell’esposizione dei fatti accertati, è precisato che uno dei testi è ancora in possesso del file diffuso prima della prova, che corrisponde alle descrizioni fatte dagli altri testi, e che detto file si differenzia per 12 domande dalle 9 ‘batterie’ consegnate alla società incaricata per la stampa.

9.4.2.1. Ritiene il Collegio che non si possa condividere la supposizione prospettata, perché l’esistenza, tra quelle divulgate, di domande differenti rispetto a quelle presenti nelle 9 ‘batterie’ utilizzate per la prima prova scritta, trova una ragionevole spiegazione in una circostanza di fatto emersa dall’acquisizione istruttoria.

Infatti, risulta dagli atti che i questionari (ciascuno costituito da una ‘batteria’ di 80 quiz) predisposti per la prova scritta svoltasi nel 2016 e consegnati per la stampa ad una società esterna - diversa da quella che aveva predisposto la banca dati - erano 11 e, per ragioni contrattuali, ne furono restituiti stampati solo 9, utilizzati per lo svolgimento (allegati n. 12 e n. 16 septies alla relazione);
la conseguenza è che le 12 domande estranee alle batterie utilizzate per la prova, e considerate dal giudice, ben possono trovare spiegazione nell’esistenza di altre 3 ‘batterie’, sempre facenti parti dei quiz utilizzati originariamente, consegnate alla società ai fini della prova.

Comunque, si tratta di quiz che sono stati tutti estrapolati dalla banca dati utilizzata per la seconda prova.

9.4.3. Rispetto alla seconda prova, per ipotizzare la divulgazione dell’intera banca dati, gli originari ricorrenti danno per scontato che i soli due file pubblicati on line subito dopo lo svolgimento della stessa si riferissero all’archivio base dei test, avendo la Polizia Postale riscontrato (all. 8 alla relazione) anche i medesimi errori di stampa.

Se è vero che il riferimento presente nell’allegato “ all’archivio dei test del concorso ” si presta ad interpretazioni non univoche, altri elementi inducono a ritenere ragionevole che non si trattasse della riproduzione, in formato pdf, di file stampati relativi sia all’archivio base della prima prova che all’archivio base della seconda.

9.4.3.1. Ed infatti, risulta dagli atti che tutte le fasi - in cui la banca dati contenuta in CD è stata stampata ad uso dei componenti della commissione ai fini della correzione e la predisposizione delle griglie di test - si sono svolte secondo procedure rigidamente controllate e con molte cautele al fine di evitare la violazione della segretezza (cfr. pag.

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