TAR Roma, sez. III, sentenza 2018-09-27, n. 201809591
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Pubblicato il 27/09/2018
N. 09591/2018 REG.PROV.COLL.
N. 10874/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10874 del 2017, proposto da L M, M M, M R, A L, C G, A M M, M G S, F P F, G M, C F N, M F, N R, M M, M C, F N, G M, Cristina D'Antonio, L B, R C, P E, G S, M G E, A D L, V C, M S, F G, rappresentati e difesi dall'avvocato L A, con domicilio eletto presso il suo studio in Caserta, via G.M. Bosco, 4;
contro
Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, Università degli Studi di Napoli “Federico II”, Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Università degli Studi Siena, Università degli Studi di Milano “Bicocca”, Università degli Studi di Salerno, rappresentati e difesi secondo legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Cineca, non costituiti in giudizio;
nei confronti
Claudia Vaccaro, Vincenzo Papa, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
della mancata ammissione al corso di laurea, a numero chiuso, in medicina, anno accademico 2017/2018, unitamente agli atti presupposti, connessi e conseguenti, con accertamento del diritto all’immatricolazione e, in subordine, la condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno da perdita di chance.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, dell’Università degli Studi della Campania “Vanvitelli”, dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, dell’Università degli Studi Siena, dell’Università degli Studi di Milano “Bicocca” e dell’Università degli Studi di Salerno;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 maggio 2018 il dott. Silvio Lomazzi e uditi per la parte ricorrente l'Avv. L. Adinolfi e per l’Amministrazione resistente l'Avvocato dello Stato M. De Vergori;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
I Sigg.ri L M, M M, M R, A L, C G, A M M, M G S, F P F, G M, C F N, M F, N R, M M, M C, F N, G M, Cristina D'Antonio, L B, R C, P E, G S, M G E, A D L, V C, M S e F G sostenevano il test di ammissione al corso di laurea, a numero chiuso, in medicina, anno accademico 2017/2018, collocandosi in posizione non utile in graduatoria.
Gli studenti impugnavano quindi la mancata ammissione al corso di laurea, unitamente agli atti presupposti, connessi e conseguenti, deducendo la violazione del D.M. n.477 del 2017, degli artt.3, 4 della Legge n.264 del 1999, delle regole dell’anonimato, di segretezza ed elaborazione delle prove, di verbalizzazione nonchè l’eccesso di potere per disparità di trattamento e perplessità.
I ricorrenti in particolare hanno sostenuto quanto segue.
Si potevano memorizzare (1) i codici alfanumerici delle etichette da apporre sulla scheda anagrafica e sul modulo delle risposte;alcune Università avevano previsto (2) un ulteriore codice;a Salerno le doppie etichette non erano state scelte (3) dai candidati, ma distribuite dai commissari;per sottoscrivere la sceda anagrafica era stata utilizzata (4) la penna impiegata per i quiz e non l’altra apposita penna prevista;il CINECA non aveva verbalizzato (5) le operazioni di correzione degli elaborati;gli organi di stampa riportavano come avvenute (6) gravi irregolarità a Napoli;venti quesiti su sessanta riguardavano (7) la logica, pur non essendo la stessa contemplata nei programmi della scuola media superiore;non risultava ben chiara (8) la quantificazione del fabbisogno dei medici, in relazione al numero dei posti messi a concorso;parte dei quesiti (9) era già edita.
Veniva quindi richiesto l’accertamento del diritto all’iscrizione al corso di laurea e, in subordine, la condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno da perdita di chance.
Il Sig. P E depositava dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse, essendosi nel frattempo iscritto al corso di laurea in medicina, a seguito dello scorrimento della graduatoria.
Con ordinanza n.6509 del 2017 (confermata da Cons. Stato, VI, ord. n.304 del 2018) il Tribunale respingeva la domanda cautelare presentata dai ricorrenti e ordinava contestualmente l’integrazione del contraddittorio.
Gli interessati fornivano riscontro alla predetta ordinanza.
Il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e le Università degli Studi “Vanvitelli” e “Federico II” di Napoli, “La Sapienza” di Roma, di Siena, “Bicocca” di Milano e di Salerno si costituivano in giudizio per la reiezione del gravame, illustrandone con successiva memoria l’inammissibilità in rito e l’infondatezza nel merito.
Nell’udienza del 23 maggio 2018 la causa veniva discussa e quindi trattenuta in decisione.
Il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, con limitato riferimento al Sig. P E, nel frattempo iscrittosi al corso di laurea in medicina, a seguito dello scorrimento della graduatoria.
Per la restante parte il gravame è destituito di fondamento e va pertanto respinto, con assorbimento dunque, per difetto di rilevanza, delle eccezioni di rito sollevate dall’Amministrazione.
Invero, con riferimento ai motivi sub 1-5, relativi all’asserita violazione delle regole dell’anonimato, della segretezza e genuinità nella elaborazione delle prove e verbalizzazione delle relative operazioni, va evidenziato che difetta un qualsiasi principio di prova su intervenute manipolazioni o anche sulla concreta fattibilità di interventi correttivi, a fronte poi delle garanzie procedurali previste nel D.M. n.477 del 2017 e trattandosi inoltre di quiz a risposta multipla predeterminata, con modalità di correzione dei moduli completamente automatizzata (cfr., tra le altre, TAR Lazio, III, n.10925 del 2017 ed anche Cons. Stato, III, ord. n.304 del 2018).
In relazione al motivo sub 6, ne va rilevata la genericità, nel richiamare non meglio precisate notizie di stampa, che assumono allo stato valenza di mere congetture, non suscettibili in alcun modo, nella presente sede, di acquisire rilievo giuridico.
Per quanto attiene al motivo sub 7, relativo alla scelta di prevedere n.20 quesiti di logica, occorre rilevare che detta determinazione, inerente all’articolazione e alla struttura del test, è stata assunta dal Soggetto pubblico sulla base di tipiche valutazioni tecnico-discrezionali, all’evidenza non irragionevoli, come già più volte segnalato dalla Sezione (cfr., tra le altre, TAR Lazio, III, n.10129 del 2017, n.11312 del 2017 e, in ultimo, TAR Lazio, III, n.8779 del 2018).
Va altresì evidenziata la genericità del motivo sub 8, relativo ad un’offerta ministeriale formativa asseritamente inferiore alle capacità ricettive didattiche degli Atenei, dal momento che non vengono forniti dati sufficienti sul numero di posti da aggiungere all’offerta formativa per pareggiare detta capacità ricettiva, in raffronto alla posizione occupata dagli interessati in graduatoria, tali da consentire ai medesimi di essere ammessi ai corsi di laurea in argomento (cfr. in ultimo TAR Lazio, III, n.4626 del 2018).
Con riferimento in ultimo alla censura sub 9, riferita ai quesiti somministrati già editi, in quanto contenuti in manuali di preparazione alla prova, va rilevata l’irrilevanza del fatto, atteso che a tutti i candidati venivano sottoposte lo stesso numero e tipo di domande, senza alcuna differenziazione e che i manuali in questione erano agevolmente rinvenibili in commercio e destinati alla preparazione degli studenti, che non poteva in alcun modo essere impedita (cfr. per tutte TAR Lazio, III, n.10065 e n.10129 del 2017);né del resto è possibile sapere quali dei candidati erano a conoscenza dei quesiti e in che misura, quali degli stessi abbiano tratto vantaggio dal fatto in questione e in che modo (cfr. ancora TAR Lazio, III, n.10129 del 2017).
Dal rigetto del gravame discende che non sussiste alcun diritto all’immatricolazione e che non risulta giuridicamente apprezzabile la pretesa risarcitoria per perdita di chance.
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.