Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2021-04-27, n. 202103388

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2021-04-27, n. 202103388
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202103388
Data del deposito : 27 aprile 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/04/2021

N. 03388/2021REG.PROV.COLL.

N. 03907/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3907 del 2015, proposto da
Fintecna Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati E B, G M E S V, con domicilio eletto presso lo studio G M in Roma, viale Bruno Buozzi, n.68;
R T, rappresentato e difeso dagli avvocati E B, F G e S V, con domicilio eletto presso lo studio S V in Roma, via Emilia, n. 88;

contro

Ministero della Transizione Ecologica, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n.12;
Ilva S.p.A. in Amministrazione Straordinaria, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Lotario Benedetto Dittrich, Giuseppe Lombardi e Mauro Pisapia, con domicilio eletto presso lo studio Giuseppe Lombardi in Roma, via del Plebiscito, n. 102;
Comune di Statte, Provincia di Taranto, Regione Puglia non costituiti in giudizio;
Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia n. 2631/2014.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 aprile 2021 il Cons. G L e dato atto che l’udienza si svolge ai sensi degli artt. 4, comma 1, del Decreto Legge n. 28 del 30 aprile 2020 e 25 del Decreto Legge n. 137 del 28 ottobre 2020, attraverso videoconferenza con l’utilizzo di piattaforma “Microsoft Teams” come previsto della circolare n. 6305 del 13 marzo 2020 del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1 - L’appellante Fintecna s.p.a. ha impugnato l’atto del Ministero dell’Ambiente prot. 58912/TRI del 19 dicembre 2013, con il quale la società è stata diffidata a rimuovere i rifiuti interrati rinvenuti nelle aree di competenza di ILVA s.p.a. site nel Comune di Statte.

1.1 – Tale provvedimento ha ordinato di rimuovere i rifiuti interrati, rinvenuti su aree attualmente di proprietà di Ilva s.p.a., ma precedentemente di IRI s.p.a. e di Fintecna s.p.a., motivando l’ordine sulla base delle seguenti argomentazioni: a) con nota del 17.10.2013 l’attuale proprietaria delle aree (Ilva) aveva denunciato l’esistenza sui luoghi di una discarica abusiva costituita da rifiuti interrati;
b) dalla documentazione allegata alle comunicazioni di Ilva era emerso che quest’ultima in data 19.01.2011 aveva segnalato il problema a Fintecna (precedente proprietaria dell’area), chiedendole di compiere le opportune indagini per eventualmente procedere alla bonifica dei terreni;
c) con nota del 4.11.2011, Fintecna aveva risposto di essere disponibile all’approfondimento congiunto dei luoghi, di esprimere il nullaosta alla caratterizzazione e bonifica dell’area e di manlevare Ilva dai relativi oneri;
d) con nota 31.10.2013, Ilva aveva confermato a Fintecna di avere, dopo indagini approfondite, rilevato la presenza sui luoghi di rifiuti interrati, circostanza prontamente comunicata al Ministero con nota del 17.10.2013;
e) l’area interessata dai rifiuti non era mai stata utilizzata da Ilva dopo il subentro ad IRI nel 1995, sicché l’unico utilizzatore era stato sin dagli anni ‘70 l’IRI, dante causa di Fintecna;
f) non risultava che Fintecna, pur a conoscenza dei fatti, avesse mai fatto denuncia di discarica abusiva ex art. 3 comma 32 della legge 549 de 1995, sicché alla stessa doveva essere ordinato di procedere alla bonifica dell’area.

2 – A sostegno del ricorso, la società ha dedotto: a) la violazione delle regole del contraddittorio per avere il Ministero emesso il provvedimento impugnato all’esito di un procedimento al quale la ricorrente non era stata messa nelle condizioni di partecipare;
b) la mancata motivazione del titolo (attuale proprietà, precedente utilizzazione o responsabilità dell’inquinamento dell’area) in forza del quale era stato imposto a Fintecna di provvedere alla bonifica dell’area, nonché delle ragioni per le quali si era eventualmente ritenuta la stessa responsabile dell’inquinamento;
c) il mancato rispetto dei principi di ragionevolezza e proporzionalità nell’individuazione degli interventi da porre in essere per la bonifica dell’area, non avendo il Ministero a tal fine espletato alcun accertamento (tra cui la caratterizzazione dell’area), volto ad individuare il tipo di rifiuti interrati ed il livello di inquinamento esistente, così da poter stabilire gli interventi di ripristino più opportuni e meno onerosi.

3 – Il T.A.R. per la Puglia, con la sentenza n. 2631/2014, ha accolto il ricorso, annullando il provvedimento impugnato, rilevando che, prima di emettere l’ordine di bonifica dei luoghi, il Ministero non ha preliminarmente compiuto, in contraddittorio con tutte le parti interessate, gli accertamenti (quali la caratterizzazione dell’area), necessari per stabilire il tipo di rifiuti interrati ed il livello di contaminazione eventualmente riscontrato, così da poter stabilire, nel rispetto dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, le più congrue modalità con le quali operare la rimozione dei rifiuti ai fini della bonifica del sito e il conseguente smaltimento degli stessi.

4 – La società ricorrete in primo grado ha impugnato tale pronuncia nella parte in cui ha disatteso il primo motivo di ricorso di primo grado, deducendo di non aver ricevuto la comunicazione di avvio del procedimento e di non aver potuto contraddire durante la fase procedimentale.

4.1 – Con il secondo motivo di appello, la società contesta la sentenza impugnata nella parte in cui afferma la presunta responsabilità di Fintecna, rilevando che tale conclusione non può essere desunta dalla corrispondenza intercorsa con ILVA, né dal materiale fotografico depositato in giudizio dal Ministero.

4.2 – Con il terzo motivo di appello lamenta la mancata pronuncia da parte del T.A.R. sulla dedotta intervenuta abrogazione dell’art. 3, comma 32, l. 549/1995 e sull’incompetenza del Ministero dell’ambiente.

5 – Si sono costituiti in giudizio il Ministero della transazione ecologica ed ILVA s.p.a. in amministrazione straordinaria, eccependo l’inammissibilità dell’appello ed, in ogni caso, la sua improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.

6 – L’eccezione è fondata, non essendo più ravvisabile alcun apprezzabile interesse alla coltivazione della causa, in ragioni dei fatti sopravvenuti che hanno direttamente interessato la questione sottesa al giudizio.

Come noto, l’interesse a ricorrere, la cui carenza è rilevabile d’ufficio dal giudice in qualunque stato del processo, costituisce una condizione dell’azione che deve persistere per tutto il giudizio dal momento introduttivo a quello della sua decisione ( ex multis Cons. Stato Sez. V, 10.09.2010, n. 6549).

E’ altrettanto noto che la dichiarazione di improcedibilità della domanda per sopravvenuta carenza di interesse presuppone il verificarsi di una situazione di fatto o di diritto, del tutto nuova rispetto a quella esistente al momento della proposizione del ricorso, tale da rendere certa e definitiva l’inutilità della sentenza, per avere fatto venire meno per il ricorrente l'utilità della pronuncia del giudice ( ex plurimis Cons. St., Sez. IV, 9.9.2009, n. 5402;
id., 11.10.2007, n. 5355).

6.1 - Tanto premesso, in punto di fatto deve rilevarsi che:

a) nell’ambito del procedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale di ILVA S.p.A. del 2014 è stato predisposto un “Piano Rifiuti”, comprendente anche gli interventi di sistemazione della discarica denominata “Mater Gratiae N-W” e di rimozione rifiuti in area gestione IRI – Fintecna denominata “Confine Nord”;

b) l’art. 3, comma 5, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, ha poi disciplinato ex lege la definizione in via transattiva delle pendenze ambientali in corso tra Fintecna S.p.A., in qualità di avente causa dell'IRI, ed ILVA S.p.A. mediante la liquidazione dell'importo pari ad € 156.000.000 volta a precludere ogni azione concernente il danno ambientale generatosi, relativamente agli stabilimenti produttivi ceduti dall’IRI in sede di privatizzazione della

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