Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2015-11-26, n. 201505364

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2015-11-26, n. 201505364
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201505364
Data del deposito : 26 novembre 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 03954/2015 REG.RIC.

N. 05364/2015REG.PROV.COLL.

N. 03954/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3954 del 2015, proposto da:
Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è legalmente domiciliato;

contro

A B, rappresentato e difeso dall'avv. A C, con domicilio eletto presso la segreteria del Consiglio di Stato, in Roma, piazza Capo di Ferro n. 13;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. Veneto, Sez. I, n. 01474/2014, resa tra le parti, concernente sospensione dall'impiego.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati.

Visto l'atto di costituzione in giudizio di A B.

Visto l’appello incidentale da quest’ultimo proposto.

Viste le memorie difensive.

Visti tutti gli atti della causa.

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 novembre 2015 il Cons. Alessandro Maggio e udito per la parte pubblica l’avvocato dello Stato Noviello.

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con provvedimento del Comando Interregionale dell’Italia Nord Orientale della Guardia di Finanza, 24/5/2013 n. 0197997/13, il maresciallo A B è stato sospeso precauzionalmente dal servizio, a titolo discrezionale, a far data dal giorno successivo.

Il provvedimento trae spunto dal fatto che il maresciallo B era stato rinviato a giudizio per reati suscettibili di portare alla perdita del grado per rimozione (concorso in concussione e concorso in falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici aggravata).

Ritenendo il provvedimento illegittimo il maresciallo B lo ha impugnato con ricorso al T.A.R. Veneto, che, con sentenza della Sez. I, 3/12/2014 n. 1474, lo ha accolto, rilevando la sussistenza della denunciata violazione della circolare M_D GMIL/0076835/III/7 “Guida Tecnica”, anno 2011, emessa dal Ministero della Difesa, alle cui disposizioni l’amministrazione – richiedendo i pareri del Comando Provinciale di Venezia e del Comando Regionale Veneto - avrebbe mostrato di volersi attenere.

La detta circolare, infatti, con riguardo all’assunzione del provvedimento cautelare di cui all’art. 916 del D. Lgs. n.66/2010, prevede la necessaria acquisizione di due autonomi pareri, ma quelli nella specie acquisiti dall’Amministrazione, in quanto formati e sottoscritti dalla stessa persona fisica, non sarebbero stati il risultato di autonoma ed indipendente valutazione dei presupposti richiesti per l’adozione del provvedimento.

Avverso la sentenza ha proposto appello il Ministero dell’Economia e delle Finanze denunciandone l’erroneità e l’ingiustizia.

Per resistere all’appello si è costituito in giudizio il maresciallo B c ha anche proposto appello incidentale, col quale ha riprospettato le censure già dedotte in primo grado e in quella sede non esaminate.

Con memoria depositata in data 20/10/2015, il Ministero ha ulteriormente

illustrato le proprie tesi difensive.

Alla pubblica udienza del 10/11/2015 la causa è passata in decisione.

Occorre partire dall’esame dell’appello principale.

Con l’unico motivo di gravame il Ministero deduce che la sentenza avrebbe erroneamente ritenuto applicabile alla fattispecie la citata circolare del Ministero della Difesa, mentre, con riferimento al Corpo della Guardia di Finanza, l’adozione dei provvedimenti di natura cautelare di cui all’art. 916 del D. Lgs. 15/3/2010, n. 66 (codice dell’ordinamento militare) è disciplinata dalla circolare n. 380000/109/4 del 24/11/2004.

La doglianza è fondata.

Il TAR è giunto alla conclusione che nel caso di specie il Comandante Interregionale dell’Italia Nord Orientale della Guardia di Finanza, avesse inteso uniformarsi alle prescrizioni contenute nella circolare del Ministero della Difesa M_D GMIL/0076835/III/7 “Guida Tecnica”, anno 2011, in considerazione del fatto che nell’ambito del procedimento istruttorio preordinato all’adozione dell’avversato provvedimento cautelare, ha acquisito i pareri del Comandante Provinciale di Venezia e del Comandante Regionale del Veneto, come prescritto nella ricordata “Guida Tecnica”.

Tuttavia, come correttamente dedotto dall’appellante principale, l’affermazione fatta dal giudice di prime cure, si risolve in una mera petizione di principio.

Ed invero, nel provvedimento impugnato si dà atto semplicemente del fatto che sono intervenute le proposte del Comando Provinciale di Venezia e del Comando Regionale del Veneto, per cui in mancanza di qualunque altro elemento di riscontro, siffatta circostanza non è sufficiente a far ritenere che l’autorità procedente abbia voluto applicare la normativa contenuta nella “Guida Tecnica”del Ministero della Difesa, piuttosto che quella valevole per i militari della Guardia di Finanza, contenuta nella circolare 380000/109/4 del 24/11/2004.

Quest’ultima, nel trattare del provvedimento di sospensione facoltativa, dispone che “… al verificarsi dei presupposti stabiliti dalla legge, l’Amministrazione, sulla base delle proposte formulate dalla competente autorità da cui il militare dipende, deve valutare l’opportunità di disporre le misure in questione … ”.

La stessa circolare stabilisce che allorquando le autorità competenti (ovvero, ai fini disciplinari, i comandanti di corpo, ai sensi della circolare 25/9/2013 n. 274519/13) “ … acquisiscano formale notizia del verificarsi dei presupposti per l’applicazione dei provvedimenti in argomento provvederanno a … trasmettere tempestivamente per via gerarchica … una relazione contenente le valutazioni e proposte del caso … ”.

Orbene, alla luce del riferite prescrizioni interne, a nulla rileva che i pareri ( rectius le proposte) del Comandate Provinciale di Venezia e del Comandante Regionale del Veneto, siano stati formulati dalla medesima persona fisica, atteso che, per un verso, la disciplina di settore non richiede specificamente l’acquisizione della proposta delle due autorità, risultando piuttosto l’intervento di queste nel procedimento come l’effetto della prevista trasmissione per via gerarchica della proposta di provvedimento cautelare;
per altro verso, le valutazioni sottostanti alle proposte in parola sono state espresse in due differenti vesti (quella di Comandate Provinciale e quella di Comandante Regionale) e, quindi, secondo ottiche non coincidenti, circostanza questa che porta ad ammettere la possibilità che le medesime provengano da un’unica persona fisica.

L’appello principale merita, dunque, accoglimento.

Va, a questo punto, esaminato l’appello incidentale.

Si deduce in primo luogo che l’impugnato provvedimento sarebbe illegittimo per difetto di istruttoria e carenza di motivazione sui presupposti per la sua adozione.

Esisterebbe, infatti, una serie di elementi specificamente indicati nell’appello incidentale, che consentirebbe di escludere che l’odierno istante abbia commesso, in concorso con un collega, il reato di cui all’art. 317 cod. pen. - in realtà non ipotizzabile nemmeno in capo a quest’ultimo - e quello di cui all’art. 476 cod. pen..

L’amministrazione, inoltre, non avrebbe tenuto conto del fatto che sei mesi prima dell’adozione dell’impugnato provvedimento di sospensione dal servizio, il giudice penale aveva revocato la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria precedentemente irrogata.

La censura è infondata.

Ai sensi dell’art. 916 del D. Lgs n. 66/2010, “ La sospensione precauzionale può essere applicata nei confronti di un militare se lo stesso è imputato per un reato da cui può derivare la perdita del grado ”.

Ritiene il Collegio che il potere dell’amministrazione di disporre la sospensione facoltativa dall’impiego del militare, che versi nella situazione individuata dalla trascritta norma, sia connotato da ambiti ampiamente discrezionali, in ordine alla valutazione della gravità dei fatti e delle ragioni di opportunità connesse con la permanenza in servizio dell'incolpato (Cons. Stato, Sez. IV, 7/11/2012 n. 5669 e 30/11/2010 n. 8350).

Ora non c’è dubbio che, per un graduato della Guardia di Finanza, il rinvio a giudizio per i reati di cui agli artt. 317 e 476 cod. pen., sia oggettivamente un fatto di particolare gravità, di per sé idoneo a giustificare la sospensione facoltativa dal servizio.

Come ben evidenziato dall’amministrazione nel provvedimento impugnato, la condotta ascritta all’odierno istante è contraria “ ai doveri di correttezza e lealtà assunti con il giuramento ” ed è suscettibile di arrecare “ nocumento all’immagine ed al prestigio del Corpo ”, e “ grave pregiudizio al buon andamento dell’Amministrazione derivante dall’impiego in servizio ” del medesimo.

D’altra parte, la disposta sospensione dall’impiego, avendo natura di mera misura cautelare, prescinde del tutto dall’accertamento dell’effettiva responsabilità dell'inquisito, fondandosi solo su valutazioni di opportunità relative alla necessità di rimuovere, interinalmente, il pregiudizio derivante dalla permanenza del militare rinviato a giudizio nelle funzioni proprie.

Alla luce delle illustrate considerazioni, risultano, pertanto, prive di rilevanza le circostanze di fatto indicate nel controricorso, che, a dire del maresciallo B, escluderebbero ogni suo coinvolgimento nelle fattispecie delittuose ipotizzate dall’autorità giudiziaria. Così come, per identiche ragioni, deve ritenersi ininfluente il fatto che il giudice penale, prima dell’adozione dell’avversato provvedimento di sospensione, avesse revocato la misura cautelare con cui all’imputato era stato imposto l’obbligo di presentarsi alla polizia giudiziaria.

Deduce ulteriormente l’appellante incidentale, che il provvedimento di sospensione dall’impiego sarebbe incompatibile con il precedente atto, in data 13/12/2011, con cui egli era stato trasferito, con le stesse mansioni, ad altra sede di servizio distante dalla precedente. Il trasferimento, infatti, impedirebbe ogni nocumento derivante dalla possibile divulgazione della notizia del suo rinvio a giudizio.

Sarebbe, inoltre, illogico sospenderlo dall’impiego dopo che per tre anni ha svolto attività operativa nella nuova sede di servizio, ottenendo una eccellente valutazione.

Lamenta, infine, che non sarebbe consentito all’amministrazione integrare, nel corso del giudizio, la motivazione carente di un atto.

La doglianza è priva di pregio.

La motivazione del provvedimento impugnato non ha alcuna relazione col luogo in cui i reati siano stati commessi, riferendosi in generale alla gravità dei fatti contestati e al nocumento derivante al pubblico interesse dal fatto che un militare imputato di gravi reati continui a prestare servizio in una forza di polizia.

Pertanto, che il maresciallo B sia stato trasferito ad altra sede lavorativa prima dell’adozione dell’impugnato provvedimento di sospensione è circostanza del tutto ininfluente sulla legittimità di quest’ultimo.

Per identiche ragioni sono del tutto indifferenti, ai fini di causa, sia il tempo dal quale l’interessato lavorava presso la nuova sede di servizio, sia le valutazioni riportate.

Peraltro giova precisare che l’amministrazione, informata del rinvio a giudizio del maresciallo B con nota del 30/1/2013, ha tempestivamente provveduto a sospenderlo dall’impiego (l’atto è del 24/5/2013.

Risulta, infine, inconferente l’ultimo profilo di censura.

Al riguardo basta rilevare che il provvedimento di sospensione dal servizio che occupa non presenta carenze motivazionali colmate con atti successivi alla sua adozione.

In definitiva l’appello incidentale va respinto.

Restano assorbiti tutti gli argomenti di doglianza motivi od eccezioni non espressamente esaminati che il Collegio ha ritenuto non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.

Spese ed onorari di giudizio, liquidati come in dispositivo, seguono la soccombenza.

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