Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2019-04-01, n. 201902155
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Testo completo
Pubblicato il 01/04/2019
N. 02155/2019REG.PROV.COLL.
N. 00239/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 239 del 2018, proposto dalla signora G M, rappresentata e difesa dall'avvocato A P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, piazza San Salvatore in Lauro, n. 10;
contro
il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, in persona del Ministro
pro tempore
, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la cui sede domicilia per legge in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
nei confronti
- l’Università degli Studi di Pavia, l’Università di Bologna- Alma Mater Studiorum A.D. 1088, l’Università di Pisa, l’Università degli Studi di Sassari, l’Università degli Studi di Cagliari, l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata, in persona dei rispettivi rappresentanti legali
pro tempore
, non costituite in giudizio;
- le signore Chiara Varotti e Mira Xhuveli, non costituite in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sez. III, n. 12073/2017, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero intimato;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 marzo 2019 il Cons. S T e uditi per le parti l’avvocato A P nonché l’avvocato dello Stato Lucrezia Fiandaca;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che il presente contenzioso nel grado di appello può essere definito con sentenza resa in forma semplificata tenuto conto della sovrapponibilità con altri precedenti già decisi, nel merito, dalla Sezione;
Considerato che , la odierna appellante aveva partecipato al concorso unico nazionale per l’ammissione al Corso di laurea in Medicina e Chirurgia e al Corso di laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria, secondo le modalità indicate dal Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 30 giugno 2016 n. 546 e che all’esito della prova nazionale, ella otteneva un punteggio (65) che le permetteva di collocarsi al posto n. 8.453 della graduatoria nazionale di merito (inclusiva dei posti sia per il corso in Medicina sia per il corso il Odontoiatria) ma che le impediva, in ragione delle norme del bando e tenuto conto delle Facoltà per le quali concorreva (e da lei prescelte) nell’ambito degli Atenei italiani, di risultare assegnataria (ossia immediatamente immatricolabile) ovvero in prenotazione (ossia immediatamente immatricolabile nelle sedi indicate dopo la prima scelta) presso alcun corso di laurea in Medicina, bensì in attesa (del casuale ed eventuale scorrimento della graduatoria a seguito di rinunce) e impossibilitata ad avviare il percorso di studi presso qualsiasi Facoltà di Medicina;
Rammentato che la signora M, in conseguenza di tale pregiudizievole risultato, impugnava gli atti della procedura dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio formulando istanza cautelare che veniva respinta dal giudice di primo grado, per poi essere accolta una volta riproposta in sede di appello con ordinanza della Sezione n. 571 del 2017, grazie alla quale ella veniva ammessa ad iscriversi (con riserva) alla Facoltà di Medicina e Chirurgia di Pavia ed alla frequenza delle relative lezioni, circostanza che le permetteva (per quanto è documentalmente dimostrato in giudizio) di superare tutti gli esami di profitto del primo anno di corso, conseguendo quindi l’iscrizione al secondo anno;
Soggiunto che il giudizio di merito in primo grado si concludeva con la reiezione del ricorso per effetto della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sez. III, n. 12073/2017, che veniva impugnata nel grado di appello con istanza cautelare, la cui efficacia veniva sospesa, in accoglimento della predetta istanza cautelare, con ordinanza della Sezione 19 febbraio 2018 n. 760, grazie alla quale la signora M poteva completare tutti gli esami del secondo anno di laurea presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia di Pavia, conseguendo l’iscrizione al terzo anno, rispetto al quale ha sostenuto con successo “ gli esami lì sino ad oggi pianificati dal relativo piano di studi ed è oramai prossima al conseguimento dei requisiti per l’iscrizione al quarto anno ” (così espressamente al punto 3 della memoria conclusiva depositata nel presente giudizio);
Tenuto conto che tale percorso di studi non è stato oggetto di contestazione da parte dell’appellato Ministero che nondimeno ha svolto le sue difese chiedendo la reiezione dell’appello ritenendo corretta la sentenza del giudice di primo grado, qui oggetto di appello, in punto di diritto;
Verificato che quanto sopra riferito in fatto nel presente grado di giudizio dalla difesa della odierna appellante è corroborato da produzione documentale versata nel presente processo e che dunque può dirsi incontestato tra le parti che la appellata ha positivamente superato gran parte degli esami previsti per i primi tre anni ed è sostanzialmente prossima a conseguire il passaggio al quarto anno del diploma di laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Pavia;
Precisato che il Collegio condivide l’orientamento per il quale il giudice amministrativo – anche in sede di cognizione – nell’esercizio dei propri poteri conformativi può determinare quale sia la regola più giusta, che regoli il caso concreto, tenendo conto della normativa applicabile nella materia in questione e dell’esigenza che non si producano conseguenze incongrue o asistematiche (cfr., in argomento, Cons. Stato, Ad. pl., 22 dicembre 2017 n. 13 e Sez. VI, 6 aprile 2018 n. 2133) e che tale potere conformativo può essere esercitato dal giudice amministrativo anche per chiarire gli effetti di una propria sentenza che si pronunci quando sussista “ una obiettiva e rilevante incertezza circa la portata delle disposizioni da interpretare ”;
Ritenuto che , nella specie e come è stato affermato in alcuni recenti precedenti della sezione che nel prosieguo saranno riprodotti per ami stralci (cfr., tra le ultime, Cons. Stato, Sez. VI, 16 aprile 2018 n. 2268), per affermare la salvezza dell’atto di ammissione e di superamento degli esami (conseguenti all’esito del giudizio di primo grado), non rileva il testo dell’art. 4, comma 2- bis , d.l. 30 giugno 2005, n. 115 (come convertito nella l. 17 agosto 2005, n. 168), poiché esso – pur mirando alla stabilità degli effetti degli atti emanati in conseguenza di pronunce del giudice amministrativo – si è testualmente riferito ai casi in cui, per il conseguimento di una abilitazione professionale o di un titolo, occorra il superamento di “ prove d’esame scritte ed orali ”, che siano state superate a seguito di una ammissione conseguente alle statuizioni del giudice amministrativo;
Ritenuto nondimeno che , nel caso di specie, vi sia ugualmente una situazione di affidamento, con avvio in buona fede di un articolato percorso di studio, quasi completato, che merita un trattamento non dissimile a quello previsto dal sopra richiamato art. 4- bis quando vi sia stato il conseguimento di una abilitazione professionale o di un titolo nei casi ivi previsti.
Richiamato quanto ha osservato la Corte Costituzionale, al § 3 della motivazione della sentenza 9 aprile 2009 n. 108 (resa in ordine alla questione di legittimità costituzionale sollevata con riferimento proprio all’art. 4, comma 2- bis , d.l. 115/2005, convertito nella l. 168/2015), secondo la quale per il legislatore “ vi sono l'interesse a evitare che gli esami si svolgano inutilmente, quello a evitare che la lentezza dei processi ne renda incerto l'esito e, soprattutto, l'affidamento del privato, il quale abbia superato le prove di esame e – in ipotesi – avviato in buona fede la relativa attività professionale. Dal punto di vista dell'interesse generale, vi è anche un'esigenza di certezza, sia in ordine ai tempi di conclusione dell'accertamento dell'idoneità dei candidati, sia in ordine ai rapporti instaurati dal candidato nello svolgimento dell'attività professionale ”;
Valutato quindi che , ad avviso del Collegio, il notevole decorso del tempo e il superamento di un rilevante numero di esami universitari costituiscono elementi che giustificano, in modo più che consistente, l’applicazione del principio sancito dal sopra richiamato art. 4, comma 2- bis , in subiecta materia e nello specifico caso che qui occupa questo Consiglio;
Affermato quindi che , per le ragioni sopra esposte, l’appello può trovare accoglimento con riforma della sentenza del giudice di primo grado ed accoglimento del ricorso ivi proposto;
Stimato che, nondimeno, sussistono i presupposti per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite in entrambi i gradi di giudizio tra le parti;