Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2017-05-24, n. 201702448

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2017-05-24, n. 201702448
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201702448
Data del deposito : 24 maggio 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 24/05/2017

N. 02448/2017REG.PROV.COLL.

N. 06632/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6632 del 2015, proposto da:
Capua Center S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato A U M, con domicilio eletto presso lo studio Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria, 2;

contro

- Regione Campania, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato E B, con domicilio eletto presso l’Ufficio di Rappresentanza della Regione Campania in Roma, via Poli, 29;
- Azienda Sanitaria Locale Caserta, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato A T, con domicilio eletto presso lo studio Francesco Mangazzo in Roma, via G.G. Belli 39;
- Commissario Straordinario per l'attuazione del Piano di rientro dal disavanzo del settore sanitario della Regione Campania, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. CAMPANIA – NAPOLI, SEZIONE I, n. 01900/2015, resa tra le parti, concernente diniego autorizzazione per la realizzazione di una struttura di radioterapia;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Campania e di Azienda Sanitaria Locale Caserta e di Commissario Straordinario per l'attuazione del Piano di rientro dal disavanzo del settore sanitario della Regione Campania;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 marzo 2017 il Cons. Pierfrancesco Ungari e uditi per le parti gli avvocati A U M, Rosanna Panariello su delega dichiarata di E B, Francesco Mangazzo su delega di A T e l'avvocato dello Stato Tito Varrone;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. La controversia origina dalla nota dell’ASL Caserta prot. n. 1835/Dir. Dip. in data 13 marzo 2014, con la quale è stato espresso parere negativo sull’istanza della società odierna appellante di autorizzazione alla realizzazione di una struttura per radioterapia.

2. L’argomento fondamentale alla base dell’atto è la necessità, anche sulla base di quanto disposto dal decreto del commissario ad acta per il piano di rientro del settore sanitario n. 128 in data 30 dicembre 2013, di attendere il completamento delle procedure di accreditamento istituzionale per le strutture già autorizzate ed accreditate.

3. La società ha impugnato la nota (unitamente al d.c.a. n. 128/2013, nella parte in cui è stato determinato il fabbisogno regionale per la radioterapia in vista del completamento delle procedure di accreditamento istituzionale;
ed alla d.G.R. Campania n. 7301/2001, recante la definizione dei requisiti strutturali tecnologici ed organizzativi minimi per l’autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio delle attività sanitarie e socio-sanitarie delle strutture pubbliche e private) dinanzi al TAR Campania.

4. In primo grado ha prospettato l’inconferenza del richiamo al d.c.a. n. 128/2013, il superamento del c.d. blocco delle autorizzazioni sanitarie (vale a dire, la sospensione dell’esame delle relative istanze fino al completamento delle procedure di accreditamento istituzionale) per effetto dell’art. 1, comma 60, della l.r. 5/2013, e comunque il contrasto di detto blocco con la libertà di iniziativa economica e con il d.l. 1/2012, convertito nella legge 27/2012, comportante l’abrogazione di tutte le previsioni che detta libertà comprimono o condizionano indebitamente.

5. Il TAR Campania, con la sentenza appellata (I, n. 1900/2015) ha respinto il ricorso, sottolineando in particolare (sulla base di estesi richiami a quanto affermato da questa Sezione con le sentenze n. 5908/2014 e n. 3762/2014) che:

- le abrogazioni contemplate dal d.l. 1/2012 al fine delle liberalizzazioni non sono ancora operative perché attendono l’emanazione dei regolamenti attuativi;

- non si coglie alcuna inconferenza nel riferimento al d.c.a. n. 128/2013, posto che esso, oltre ad occuparsi del fabbisogno regionale per l’attività di radioterapia e della procedura per ottenere l’accreditamento istituzionale in tale ambito, disciplina, al punto 3 del dispositivo, il regime da seguire in tema di autorizzazioni per la realizzazione di nuove strutture, in coerenza con la vigente normativa;

- detta normativa conferma il c.d. blocco, posto che l’art.1, comma 60, della l.r. Campania 5/2013 non ha superato il divieto di rilasciare nuove autorizzazioni già contenuto nei d.c.a. n 21/2009 e n. 31/2011, dovendo invece essere collegato al comma 36, che lascia “ferme le disposizioni vigenti previste dall’art.1, dal comma 237 bis al comma 237 duovicies” della l.r. 4/2011, e tra esse, il comma 237-quater (secondo il quale, nel testo modificato dalla l.r. 23/2011, ferma restando la sussistenza del fabbisogno, questo va soddisfatto, prioritariamente, attraverso l’accreditamento delle strutture private transitoriamente accreditate, successivamente dalla strutture private già in esercizio e solo successivamente mediante accreditamento di strutture o attività di nuova realizzazione).

6. In sintesi, per il TAR il rilascio di nuove autorizzazioni per la realizzazione o l’ampliamento di strutture, oltre che l’accreditamento di nuove strutture, è tuttora subordinato al completamento delle procedure di cui ai commi da 237-quinquies a 237-invicies, della l.r. 4/2011.

7. Il TAR ha anche sottolineato che, allo stato, “è in corso di completamento (se non terminato) l’esame delle domande definitive di accreditamento delle strutture sanitarie accreditate provvisoriamente a carico del servizio sanitario regionale a seguito del quale, secondo le cadenze procedimentali poste a livello regionale (soddisfacimento del fabbisogno, prioritariamente, attraverso l’accreditamento delle strutture private transitoriamente accreditate, successivamente delle strutture private già in esercizio e solo successivamente mediante accreditamento di strutture o attività di nuova realizzazione), si procederà all’esame anche delle domande di ampliamento di strutture private”, del genere di quella presentata dalla odierna appellante.

8. Nell’appello, la struttura privata deduce un unico motivo di ricorso, articolato nei profili appresso sintetizzati.

8.1. Sostiene che il TAR ha confuso il procedimento di autorizzazione con quello di accreditamento, mentre si tratta di procedimenti distinti e, secondo una corretta applicazione dell’art.

8-ter del d.lgs. 192/1992 e del d.c.a. n. 128/2013, le strutture sanitarie hanno titolo ad ottenere l’autorizzazione alla realizzazione se posseggono i requisiti di cui alla d.G.R. 7301/2001 e se la loro esistenza è compatibile con il fabbisogno territoriale che la Regione accerta attraverso le ASL;
invoca al riguardo l’orientamento espresso, in caso analogo, da Cons. Stato, III, n. 3487/2015 (l’istanza di autorizzazione, in assenza del piano di riassetto di settore, deve comunque essere valutata singulatim ).

Sottolinea che, nel caso in esame, i requisiti per l’autorizzazione sussistono, mentre il d.c.a. n. 128/2013 ha riconosciuto un fabbisogno assistenziale e programmato di 40 apparecchiature di radioterapia con acceleratore lineare (di cui 6 nel distretto della ASL Caserta, dove attualmente ce ne sono soltanto 3).

8.2. Il TAR erra anche nel ritenere che il parere negativo sia giustificato dalle previsioni di blocco delle autorizzazioni fino all’adozione del piano di riassetto di settore;
infatti, la normativa non subordina il rilascio di nuove autorizzazioni a nessun completamento di misure di razionalizzazione dell’offerta e della spesa sanitaria (cfr. Cons. Stato, III, n. 4788/2013).

Comunque, un atto a contenuto programmatico per le prestazioni di radioterapia esiste, in quanto, sulla base del Documento tecnico di indirizzo per ridurre il carico delle malattie del cancro – Anni 2011-2013, redatto dal Ministero della salute, il Commissario ad acta , prima con nota prot. 3439 in data 25 giugno 2013 e poi con il decreto n. 128/2013, ha individuato il fabbisogno regionale, evidenziando la necessità di incrementare l’offerta di prestazioni salvavita.

In ogni caso, secondo la normativa regionale i piani di riassetto avrebbero dovuto essere completati entro il 31 ottobre 2014, e non può ritenersi che l’inerzia delle Amministrazioni al riguardo determini il blocco delle attività dei privati.

9. Nella memoria di costituzione, la ASL di Caserta sostanzialmente riproduce, in senso adesivo, le argomentazioni della sentenza appellata.

10. Dal canto suo, la Regione Campania, pur ribadendo la perdurante applicabilità dell’art. 1, comma 237-quater, della l.r. 4/2011, sottolinea che resta comunque salva, ex art.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi