Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2022-09-26, n. 202208303
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
Pubblicato il 26/09/2022
N. 08303/2022REG.PROV.COLL.
N. 08143/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8143 del 2016, proposto da
GIUSEPPE GO, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato M A, con domicilio eletto presso lo studio legale Perrotta-Casagrande in Roma, via della Giuliana, n. 32;
contro
COMUNE DI NAPOLI, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati A A, F M F, A I F, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato N L in Roma, via F. Denza, n. 50/A;
nei confronti
THEXIS S.R.L., non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Quarta) n. 1032 del 2016;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza smaltimento del giorno 18 luglio 2022 il Cons. D S, in collegamento da remoto attraverso videoconferenza, con l’utilizzo della piattaforma “Microsoft Teams”;
Nessuno è comparso per le parti costituite;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Ritenuto che il giudizio può essere definito con sentenza emessa ai sensi dell’art. 74 c.p.a.;
Rilevato in fatto che:
- il signor Giuseppe Gragnaniello presentava, in data 13 gennaio 1987, istanza di condono edilizio relativamente ad una unità immobiliare ad uso garage-autorimessa, ubicata alla via Trencia in Napoli;
- il Comune di Napoli, con disposizione dirigenziale n. 305 del 2010, rigettava l’istanza in ragione della carenza di documentazione e, nello specifico, a causa della mancata produzione, nei tre mesi dalla richiesta, ai sensi dell’art. 2, comma 37, della legge n. 662 del 1996, della documentazione necessaria (segnatamente: «attestazione pagamento della prima rata, e successive, del 50% conguaglio oblazione da versare all’erario ai sensi dell’art. 32, comma 41, legge n. 326, nonché prima rata, e successive, dei diritti di segreteria»), con conseguente improcedibilità della domanda di sanatoria;
- il signor Gragnaniello impugnava innanzi al Tribunale Amministrativo per la Campania la suindicata disposizione dirigenziale eccependo le seguenti censure:
i) l’art. 2 comma 37 della legge n. 662 del 1996 non sarebbe applicabile ai condoni chiesti ai sensi della legge n. 47 del 1985, ma solo ai condoni richiesti ai sensi della legge n. 724 del 1994;
ii) sull’istanza si sarebbe formato il silenzio-assenso, ai sensi dell’art. 35, comma 18, della legge n. 47 del 1985, essendo decorsi infruttuosamente i 24 mesi dall’acquisizione dei documenti che comproverebbero, a parere del ricorrente, l’avvenuta proposizione e completezza della domanda di condono;
iii) il diritto al conguaglio si sarebbe prescritto;
iv) carenza dell’istruttoria comunale (in particolare, nel riscontrare le somme versate nonché le osservazioni della parte in ordine all’errata applicazione dei criteri di calcolo delle somme suddette);
v) violazione dell’art. 31 della legge n. 47 del 1985 e dell’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990, in quanto il Comune non avrebbe esaminato le deduzioni del ricorrente successive alla notifica del preavviso di rigetto;
- in data 17 novembre 2015, il ricorrente presentava motivi aggiunti con i quali illustrava di aver rinvenuto, all’esito dell’accesso documentale avvenuto il 22 ottobre 2015, l’intera documentazione afferente la pratica di condono dell’immobile per cui aveva proposto istanza il 12 gennaio del 1987, ed in particolare la nota corredata di relazione tecnica (protocollata dal Comune di Napoli con n. 001362 del 9 aprile 1999) con cui egli stesso comunicava «la propria intenzione a dare corso alle opere di completamento dell’immobile innanzi indicato, decorsi i tempi previsti dal citato comma 8 art. 35 legge 47/85, così come illustrate e descritte nella relazione tecnica allegata»;da ciò deduceva la data certa di acquisizione del documento da parte dell’Amministrazione e la formazione, da tale data, del silenzio assenso, per decorso del termine biennale;
- il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, con sentenza n. 1032 del 2016, respinta l’eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata dalla difesa comunale, respingeva il ricorso principale e dichiarava inammissibili i motivi aggiunti;
- avverso la predetta sentenza, il signor Gragnaniello ha proposto appello, riproponendo nella sostanza le medesime questioni già sollevate nel giudizio di primo grado, sia pure adattate all’impianto motivazione della sentenza gravata;
- segnatamente, l’appellante, con l’unico complesso motivo di gravame, deduce in sintesi che:
a) l’art. 2 comma 37 della legge n. 662 del 1996 ‒ il quale ha modificato il comma 4 dell’art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, prevedendo che la mancata presentazione dei documenti previsti per legge entro il termine di tre mesi dalla espressa richiesta di integrazione, comporta l’improcedibilità della domanda e il conseguente diniego della concessione o autorizzazione in sanatoria per carenza di documentazione ‒ non sarebbe applicabile ratione temporis al caso di specie, in quanto la domanda di sanatoria è stata presentata nel 1986 per opere realizzate entro i termini originariamente previsti dalla legge n. 47 del 1985;
b) sulla domanda di condono si sarebbe formato il silenzio-assenso prima della richiesta di integrazione documentale notificata dal Comune, per l’infruttuoso decorso dei 24 mesi, previsti dall’art. 35, comma 18, delle legge n. 47 del 1985, dalla presentazione della domanda di sanatoria corredata dalla ricevuta di pagamento del rateo della somma dovuta a titolo di oblazione (gennaio 1987) e che il diritto al conguaglio delle somme ancora dovute si sarebbe prescritto per la decorrenza del termine di 36 mesi;
- si è costituito in giudizio il Comune di Napoli, insistendo per il rigetto del gravame;
Considerato in diritto che:
- la sentenza di primo grado va integralmente confermata;
- correttamente il giudice di primo grado ha respinto la censura incentrata sull’asserita inapplicabilità, ratione temporis, dell’art. 2, comma 37, lettera d), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), sulla cui base invece il Comune di Napoli ha motivato il rigetto del condono;
- la disposizione citata ha aggiunto al comma 4 dell’articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, dopo il penultimo periodo, la seguente preposizione: «[…] La mancata presentazione dei documenti previsti per legge entro il termine di tre mesi dalla espressa richiesta di integrazione notificata dal comune comporta l’improcedibilità della domanda e il conseguente diniego della concessione o autorizzazione in sanatoria per carenza di documentazione »;
- l’applicazione della surriferita norma ai condoni chiesti ai sensi della legge n. 47 del 1985 e non ancora definiti ‒ oltre che essere coerente con il principio ‘tempus regit actum’ ‒ risulta espressamente sancito dall’art. 49, comma 7, della legge 27 dicembre 1997 n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), secondo cui: « Le disposizioni di cui al penultimo periodo del comma 4 dell’articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 […] introdotte dall’articolo 2, comma 37, lettera d), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, relative alla mancata presentazione dei documenti, si applicano anche alle domande di condono edilizio presentate ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, per cui non sia maturato il silenzio assenso a causa di carenza di documentazione obbligatoria per legge »;
- su queste basi, gli argomenti spesi da parte ricorrente per sostenere l’avvenuta formazione del silenzio-assenso non possono essere accolti;
- in primo luogo, correttamente il giudice di primo grado ha dichiarato inammissibili i motivi aggiunti con cui il ricorrente ha dedotto di aver rinvenuto, all’esito di accesso esitato il 22 ottobre 2015, l’intera documentazione afferente la pratica di condono dell’immobile per cui aveva proposto istanza il 12 gennaio del 1987, ed in particolare la propria nota corredata di relazione tecnica, protocollata dal Comune di Napoli in data 9 aprile 1999 con cui egli stesso comunicava «la propria intenzione a dare corso alle opere di completamento dell'immobile innanzi indicato, decorsi i tempi previsti dal citato comma 8 art. 35 legge 47/85, così come illustrate e descritte nella relazione tecnica allegata»;
- non è infatti consentito disapplicare i termini decadenziali di impugnazione (nella specie ampiamente decorsi rispetto alla conoscenza dalla determinazione n. 305 del 2010), invocando gli esiti dell’accesso avente ad oggetto un documento formato, non dall’Amministrazione, bensì dalla parte stessa;
- nel merito, vale poi richiamare l’indirizzo consolidato della giurisprudenza amministrativa secondo cui – nello specifico ed eccezionale sistema del condono edilizio, di cui all’art. 35, comma 18, della legge n. 47 del 1985 – il termine biennale, previsto ai fini della formazione del silenzio-assenso, non decorre nel caso in cui la domanda sia carente dei documenti necessari ad identificare compiutamente le opere oggetto della richiesta sanatoria, nonché quando non sia stata interamente pagata l’oblazione e altresì quando l’opera sia in contrasto con i vincoli di inedificabilità (ex plurimis: Consiglio di Stato, Sez. VI, 15 marzo 2022, n. 1813;Id., 24 novembre 2020, n. 7382);
- il termine biennale decorre dal momento in cui tali carenze siano state eliminate ad opera della parte interessata, ponendo l’Amministrazione in condizione di esaminare compiutamente la relativa domanda (ex plurimis, cfr.: Consiglio di Stato, sez. VI, 26 gennaio 2022, n. 535;sez. II, 18 febbraio 2021, n. 1474);
- nel caso di specie, come si legge nella sentenza impugnata, «l’Amministrazione ha sollecitato il ricorrente al pagamento dell’intera oblazione e degli oneri concessori e lo stesso ricorrente, nel ricorso, afferma che sulla misura delle somme da versare vi era contestazione, posto che esse avrebbero dovuto essere corrisposte in misura ridotta in ragione della natura dell’unità immobiliare da sanare»;
- peraltro, dalla lettura della nota depositata dal ricorrente con i motivi aggiunti, si apprende che a quella data l’immobile doveva essere completato;
- alle richieste integrative dell’Amministrazione locale (nota prot. n. 1263 dell’8 maggio 2006 e successiva nota prot. n. 11331 del 2 febbraio 2009, con cui venivano comunicate modalità e termini di pagamento delle somme dovute, anche avvalendosi del piano di rateizzazione), il ricorrente non ha dato riscontro;
- non è quindi possibile ritenere la fattispecie perfezionata per silentium;
- a sua volta, il termine di trentasei mesi per la prescrizione breve del diritto al rimborso e al conguaglio, decorre esclusivamente nei casi in cui il procedimento risulti definito con la formazione del silenzio assenso;
- da ultimo, va ricordato che l’onere di cui all’art. 10-bis, della legge n. 241 del 1990 non comporta la puntuale confutazione analitica delle argomentazioni svolte dalla parte privata;al contrario, per giustificare il provvedimento conclusivo adottato è sufficiente la motivazione complessivamente e logicamente resa a sostegno dell'atto stesso, alla luce delle risultanze acquisite (Cons. Stato, sez. V, 5 luglio 2021, n. 5114;sez. V, 20 ottobre 2021, n. 7054);
- nel caso in esame ‒ essendosi il ricorrente (con la risposta del 25 novembre 2009 al preavviso di rigetto, di cui alla nota comunale prot. 138869 del 6 novembre 2009) limitatosi a contestare il mancato riscontro della sua richiesta di conoscere il sistema di calcolo adottato per il conteggio dell’oblazione e degli oneri concessori, in tal modo confermando di non aver provveduto ai richiesti pagamenti ‒ il diniego di condono appare motivato anche in relazione alle risultanze della partecipazione procedimentale (le quali, come si legge nell’atto impugnato, «non introducono argomenti formali e sostanziali per rimettere in discussione la non accoglibilità per improcedibilità dell'istanza di condono de quo»);
- l’appello, per tutte le ragioni sopra esposte, va respinto;
- le spese di lite del secondo grado di giudizio seguono la regola generale della soccombenza;