Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2015-08-26, n. 201504008

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2015-08-26, n. 201504008
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201504008
Data del deposito : 26 agosto 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00547/2015 REG.RIC.

N. 04008/2015REG.PROV.COLL.

N. 00547/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 547 del 2015, proposto da:
Societa' Sa-Fer S.p.A., in persona del legale rappresentante in carica
rappresentata e difesa dagli avv. R V, A D E, Y M, con domicilio eletto presso R V in Roma, Via G.Caccini 1;

contro

Comune di Azzano Mella, in persona del legale rappresentante in carica
rappresentato e difeso dall'avv. D B, con domicilio eletto presso Paolo Rolfo in Roma, Via Appia Nuova 96;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. della LOMBARDIA – Sezione Staccata di BRESCIA- SEZIONE I n. 01158/2014, resa tra le parti, concernente ingiunzione pagamento contributi per il rilascio del permesso di costruire.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Azzano Mella;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 luglio 2015 il Consigliere F T e uditi per le parti gli Avvocati Paolo Rolfo (su delega di Bezzi) e Paolo Lazzara (su delega di Villata);

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con la sentenza in epigrafe impugnata il Tribunale amministrativo regionale della Lombardia– Sede di Brescia – ha deciso, previa riunione, i ricorsi di primo grado nn. N. 00126/2013 REG.RIC. e n. 01030/2013 REG.RIC.

Il ricorso n. 126 del 2013 era relativo alla opposizione proposta dal Comune al decreto ingiuntivo 1 marzo 2013 n.202 richiesto ed ottenuto dalla Ditta Sa.Fer. Spa.

Il ricorso n. 1030 del 2013 era stato proposto dalla Ditta Sa.Fer. Spa. Ed era diretto ad ottenere l’annullamento della deliberazione 5 settembre 2013 n°32, pubblicata all’albo pretorio dal giorno 9 settembre 2013, con la quale il Consiglio comunale di Azzano Mella aveva deliberato di approvare il piano di riequilibrio finanziario decennale avente ad oggetto le misure da adottare ai sensi e per gli effetti dell’art. 243 bis comma 8 del

TUEL

18 agosto 2000 n°267 in ordine al prefissato graduale riequilibrio finanziario per tutto il periodo 2013/2022;

della deliberazione 7 ottobre 2013 n°35, pubblicata all’albo pretorio dal giorno 8 ottobre 2013, con la quale il Consiglio comunale di Azzano Mella aveva deliberato di dare atto che il punto 1 della deliberazione predetta si dovesse intendere nel senso che fosse approvato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale e che contestualmente fosse approvato il piano di riequilibrio finanziario decennale di cui al comma 5 del predetto art. 243 bis.

In punto di fatto era accaduto che con ricorso al Presidente del Tar, Sa. Fer. S.p.a., aveva esposto a di avere a suo tempo versato al Comune di Azzano Mella la somma complessiva di € 5.014.325,31 a titolo di contributi vari per il rilascio del permesso di costruire 5 ottobre 2010 n°1;
di avere subito in sede giurisdizionale l’annullamento di tale permesso, da ultimo con sentenza C.d.S. sez. IV 17 settembre 2012 n°4926, di avere quindi richiesto al Comune la restituzione dei contributi versati e di aver ricevuto indietro soltanto € 2.399.992,25.

Aveva quindi chiesto che fosse ingiunto al Comune il pagamento del residuo, pari a € 2.614.333,06 ottenendo l’emissione del decreto ingiuntivo 1 marzo 2013 n°202, per la somma indicata.

Avverso detto decreto il Comune era insorto, presentando il ricorso n. 126 del 2013 ed articolando quattro censure.

Parallelamente, con ricorso rubricato al n°1030/2013 R.G., la Safer aveva impugnato la delibera 32/2013 deducendo la violazione dell’art. 243 bis TUEL, per essere (a suo avviso) la relativa procedura di riequilibrio inapplicabile nel caso di specie in cui si sarebbe piuttosto dovuto deliberare un piano di rateizzazione ai sensi degli artt. 193 e 194 TUEL, e la ulteriore violazione dell’art. 243 bis TUEL, perché il ricorso alla relativa procedura, se anche ritenuta applicabile in astratto, non sarebbe stato comunque motivato.

Il Tar riuniti i detti ricorsi, ha scrutinato per primo il ricorso n°126/2013.

Preso atto che la sentenza demolitoria del Consiglio di Stato n. 17 settembre 2012 n°4926 era stata impugnata per revocazione (ricorso, n°7913/12 R.G. del C.d.S.) ma che la relativa impugnazione era stata respinta (sentenza n. 5180/2013) il Tar ha respinto la prima censura avanzata dal comune in sede di opposizione al decreto ingiuntivo.

Ha quindi disatteso la seconda censura, nella quale il credito non si contestava né nell’an né nel quantum, essendo irrilevante l’intenzione del comune di ricorrere alla procedura di dissesto.

Ha invece accolto le restanti due doglianze diminuendo l’importo originario del decreto ingiuntivo dell’ammontare corrispondente alla somma che la Safer si era impegnata a ritenere irripetibile, ed escludendo che fosse dovuto il pagamento della rivalutazione monetaria.

Ha quindi scrutinato il ricorso n. 1030 del 2013 volto ad avversare le delibere con le quali il Comune aveva ritenuto di ricorrere ad una procedura speciale, prevista dalla legge, per la gestione della propria crisi finanziaria.

Ha in proposito espresso l’avviso per cui, l’ente locale, preposto alla cura di molti e disparati interessi pubblici, e tenuto a ripartire di conseguenza le risorse finanziarie di cui a tal fine disponeva, era in tale ambito titolare di una discrezionalità molto ampia, a maggior ragione nel caso in cui, per uno squilibrio fra entrate e spese, si trattava di continuare ad operare evitando il dissesto.

Il mezzo impingeva nella lata discrezionalità amministrativa, e doveva pertanto essere disatteso.

La originaria parte ricorrente, rimasta soccombente, ha impugnato la detta decisione criticandola sotto ogni angolo prospettico.

Ripercorso l’iter del contenzioso, anche infraprocedimentale intercorso (pagg.

1-6 dell’appello), ha sostenuto (primo motivo) la tesi per cui il comune ex artt. 193 e 194 del Tuel avrebbe dovuto concordare con l’appellante un piano di rateizzazione (di durata massima pari a tre anni).

Il permesso di costruire era stato annullato;
il comune eludeva l’obbligo di restituire quanto indebitamente ricevuto ed illegittimamente aveva deliberato di restituire le somme in un arco temporale amplissimo, pari a 10 anni.

Con la seconda censura si è ribadita la tesi dell’avvenuto malgoverno dell’art. 243 bis comma 1 del Tuel: tale norma (che prevedeva la possibilità di accedere ad un piano di riequilibrio pluriennale) presupponeva che le misure ex artt. 193 e 194 del Tuel non fossero sufficienti a superare le situazioni di squilibrio riscontrate.

Ma non avendo mai attivato la procedura ex artt. 193 e 194 del Tuel il comune non poteva direttamente applicare l’art. 243 bis comma 1 del Tuel: era stata sovvertita la procedura applicativa della norma, senza peraltro mai garantire un contraddittorio con parte appellante.

L’appellata amministrazione comunale ha depositato un articolato controricorso chiedendo la reiezione del mezzo, in quanto infondato.

In via principale, ha sostenuto che l’appello cautelare era divenuto inammissibile a cagione della mancata impugnazione del provvedimento dell’11.12.2014 (noto a parte appellante) con il quale la Corte dei Conti aveva approvato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale adottato dal Comune.

Posto infatti che non era stato intrapreso il rito impugnatorio ex art. 243 quater comma 5 del TUEL, il petitum cautelare era inammissibile.

Nel merito, ha contestato la ricostruzione dell’appellante, sostenendo che – contrariamente a quanto asseritosi nell’appello- il Comune aveva cercato (deliberazione giuntale n. 109 del 13.12.2012) di addivenire ad un accordo con l’appellante: una volta però che la ditta appellante aveva proposto ricorso avverso la nota comunale che “apriva” alla possibilità di un accordo, il comune non poteva fare altro che avviare il procedimento di riequilibrio finanziario.

Né il procedimento era viziato ex artt. 193 e 194 Tuel, in quanto il Comune non era affatto obbligato ad esperire la detta procedura.

In ultimo la Corte dei Conti aveva ritenuto –con delibera n. 352/2014- corretta la procedura posta in essere dal comune ex art. 243 bis del TUEL .

Parte appellante ha depositato una memoria ex art. 73 comma 1 del cpa datata 29 maggio 2015, ribadendo e puntualizzando le proprie difese, e facendo presente che la valutazione resa dalla Corte dei Conti era di natura eminentemente tecnico-contabile: essa non doveva essere impugnata,e men che mai a pena di improcedibilità dell’odierno giudizio.

Con memoria ulteriore depositata il 11.6. 2015 ha ribadito che il Giudice Contabile non si era soffermato affatto sulla regolarità procedimentale della avversata iniziativa intrapresa dal Comune: gli artt. 193 e 194 del Tuel erano stati violati e nessuna iniziativa concertativa era stata intrapresa.

Alla camera di consiglio del 24 febbraio 2015 la domanda di sospensione della provvisoria esecutività della gravata decisione è stata respinta con ordinanza cautelare n. 00847/2015 sulla scorta della considerazione per cui “Rilevato che l’appello cautelare pone, in punto di fumus boni iuris, problematiche che appare doveroso valutare compiutamente ed approfonditamente nella competente sede di merito;

rilevato che non sussiste il requisito del periculum di danno grave ed irreparabile posto che trattasi di controversia avente ad oggetto la ripetizione di somme e neppure l’appellante società ha prospettato tali esigenze (ad esempio documentando gravissime difficoltà finanziarie, uno stato di sofferenza, etc);”.

Alla pubblica udienza del 2 luglio 2015 la causa è stata trattenuta in decisione dal Collegio.

DIRITTO

1. L’appello è infondato e va respinto.

1.1. Esso è certamente ammissibile: non può accogliersi infatti la eccezione di inammissibilità prospettata dal Comune appellato a cagione della mancata impugnazione del provvedimento dell’11.12.2014 (noto a parte appellante) con il quale la Corte dei Conti aveva approvato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale adottato dal Comune.

Si invoca a sostegno dell’eccezione la constatazione secondo la quale non era stato intrapreso il rito impugnatorio ex art. 243 quater del TUEL richiamato ex art. 243 bis comma 5 del TUEL.

Detta disposizione in ultimo citata (recante: Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale )- della quale per comodità espositiva si riporta il testo- così prevede:

“1. I comuni e le province per i quali, anche in considerazione delle pronunce delle competenti sezioni regionali della Corte dei conti sui bilanci degli enti, sussistano squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario, nel caso in cui le misure di cui agli articoli 193 e 194 non siano sufficienti a superare le condizioni di squilibrio rilevate, possono ricorrere, con deliberazione consiliare alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dal presente articolo. La predetta procedura non può essere iniziata qualora sia decorso il termine assegnato dal prefetto, con lettera notificata ai singoli consiglieri, per la deliberazione del dissesto, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.

2. La deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale è trasmessa, entro 5 giorni dalla data di esecutività, alla competente sezione regionale della Corte dei conti e al Ministero dell'interno.

3. Il ricorso alla procedura di cui al presente articolo sospende temporaneamente la possibilità per la Corte dei conti di assegnare, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, il termine per l'adozione delle misure correttive di cui al comma 6, lettera a), del presente articolo.

4. Le procedure esecutive intraprese nei confronti dell'ente sono sospese dalla data di deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale fino alla data di approvazione o di diniego di approvazione del piano di riequilibrio pluriennale di cui all'articolo 243-quater, commi 1 e 3.

5. Il consiglio dell'ente locale, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di esecutività della delibera di cui al comma 1, delibera un piano di riequilibrio finanziario pluriennale della durata massima di dieci anni, compreso quello in corso, corredato del parere dell'organo di revisione economico-finanziario. Qualora, in caso di inizio mandato, la delibera di cui al presente comma risulti già presentata dalla precedente amministrazione, ordinaria o commissariale, e non risulti ancora intervenuta la delibera della Corte dei conti di approvazione o di diniego di cui all'articolo 243-quater, comma 3, l'amministrazione in carica ha facoltà di rimodulare il piano di riequilibrio, presentando la relativa delibera nei sessanta giorni successivi alla sottoscrizione della relazione di cui all'articolo 4-bis, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.

6. Il piano di riequilibrio finanziario pluriennale deve tenere conto di tutte le misure necessarie a superare le condizioni di squilibrio rilevate e deve, comunque, contenere:

a) le eventuali misure correttive adottate dall'ente locale in considerazione dei comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria e del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno accertati dalla competente sezione regionale della Corte dei conti;

b) la puntuale ricognizione, con relativa quantificazione, dei fattori di squilibrio rilevati, dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante dall'ultimo rendiconto approvato e di eventuali debiti fuori bilancio;

c) l'individuazione, con relative quantificazione e previsione dell'anno di effettivo realizzo, di tutte le misure necessarie per ripristinare l'equilibrio strutturale del bilancio, per l'integrale ripiano del disavanzo di amministrazione accertato e per il finanziamento dei debiti fuori bilancio entro il periodo massimo di dieci anni, a partire da quello in corso alla data di accettazione del piano;

d) l'indicazione, per ciascuno degli anni del piano di riequilibrio, della percentuale di ripiano del disavanzo di amministrazione da assicurare e degli importi previsti o da prevedere nei bilanci annuali e pluriennali per il finanziamento dei debiti fuori bilancio.

7. Ai fini della predisposizione del piano, l'ente è tenuto ad effettuare una ricognizione di tutti i debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell'articolo 194. Per il finanziamento dei debiti fuori bilancio l'ente può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata massima pari agli anni del piano di riequilibrio, compreso quello in corso, convenuto con i creditori.

8. Al fine di assicurare il prefissato graduale riequilibrio finanziario, per tutto il periodo di durata del piano, l'ente:

a) può deliberare le aliquote o tariffe dei tributi locali nella misura massima consentita, anche in deroga ad eventuali limitazioni disposte dalla legislazione vigente;

b) è soggetto ai controlli centrali in materia di copertura di costo di alcuni servizi, di cui all'articolo 243, comma 2, ed è tenuto ad assicurare la copertura dei costi della gestione dei servizi a domanda individuale prevista dalla lettera a) del medesimo articolo 243, comma 2;

c) è tenuto ad assicurare, con i proventi della relativa tariffa, la copertura integrale dei costi della gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e del servizio acquedotto;

d) è soggetto al controllo sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale previsto dall'articolo 243, comma 1;

e) è tenuto ad effettuare una revisione straordinaria di tutti i residui attivi e passivi conservati in bilancio, stralciando i residui attivi inesigibili o di dubbia esigibilità da inserire nel conto del patrimonio fino al compimento dei termini di prescrizione, nonché una sistematica attività di accertamento delle posizioni debitorie aperte con il sistema creditizio e dei procedimenti di realizzazione delle opere pubbliche ad esse sottostanti ed una verifica della consistenza ed integrale ripristino dei fondi delle entrate con vincolo di destinazione;

f) è tenuto ad effettuare una rigorosa revisione della spesa con indicazione di precisi obiettivi di riduzione della stessa, nonché una verifica e relativa valutazione dei costi di tutti i servizi erogati dall'ente e della situazione di tutti gli organismi e delle società partecipati e dei relativi costi e oneri comunque a carico del bilancio dell'ente;

g) può procedere all'assunzione di mutui per la copertura di debiti fuori bilancio riferiti a spese di investimento in deroga ai limiti di cui all'articolo 204, comma 1, previsti dalla legislazione vigente, nonché accedere al Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 243-ter, a condizione che si sia avvalso della facoltà di deliberare le aliquote o tariffe nella misura massima prevista dalla lettera a), che abbia previsto l'impegno ad alienare i beni patrimoniali disponibili non indispensabili per i fini istituzionali dell'ente e che abbia provveduto alla rideterminazione della dotazione organica ai sensi dell'articolo 259, comma 6, fermo restando che la stessa non può essere variata in aumento per la durata del piano di riequilibrio (920).

9. In caso di accesso al Fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter, l'Ente deve adottare entro il termine dell'esercizio finanziario le seguenti misure di riequilibrio della parte corrente del bilancio:

a) a decorrere dall'esercizio finanziario successivo, riduzione delle spese di personale, da realizzare in particolare attraverso l'eliminazione dai fondi per il finanziamento della retribuzione accessoria del personale dirigente e di quello del comparto, delle risorse di cui agli articoli 15, comma 5, e 26, comma 3, dei Contratti collettivi nazionali di lavoro del 1° aprile 1999 (comparto) e del 23 dicembre 1999 (dirigenza), per la quota non connessa all'effettivo incremento delle dotazioni organiche;

b) entro il termine di un triennio, riduzione almeno del dieci per cento delle spese per prestazioni di servizi, di cui all'intervento 03 della spesa corrente;

c) entro il termine di un triennio, riduzione almeno del venticinque per cento delle spese per trasferimenti, di cui all'intervento 05 della spesa corrente, finanziate attraverso risorse proprie;

d) blocco dell'indebitamento, fatto salvo quanto previsto dal primo periodo del comma 8, lettera g), per i soli mutui connessi alla copertura di debiti fuori bilancio pregressi.

9-bis. In deroga al comma 8, lettera g), e al comma 9, lettera d), del presente articolo e all'articolo 243-ter, i comuni che fanno ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dal presente articolo possono contrarre mutui, oltre i limiti di cui al comma 1 dell'articolo 204, necessari alla copertura di spese di investimento relative a progetti e interventi che garantiscano l'ottenimento di risparmi di gestione funzionali al raggiungimento degli obiettivi fissati nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale, per un importo non superiore alle quote di capitale dei mutui e dei prestiti obbligazionari precedentemente contratti ed emessi, rimborsate nell'esercizio precedente.”.

L’art. 243 quater del TUEL invece, così dispone: “1. Entro dieci giorni dalla data della delibera di cui all'articolo 243-bis, comma 5, il piano di riequilibrio finanziario pluriennale e' trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti, nonche' alla Commissione di cui all'articolo 155, la quale, entro il termine di sessanta giorni dalla data di presentazione del piano, svolge la necessaria istruttoria anche sulla base delle Linee guida deliberate dalla sezione delle autonomie della Corte dei conti. All'esito dell'istruttoria, la Commissione redige una relazione finale, con gli eventuali allegati, che e' trasmessa alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti .

2. In fase istruttoria, la commissione di cui all'articolo 155 puo' formulare rilievi o richieste istruttorie, cui l'ente e' tenuto a fornire risposta entro trenta giorni. Ai fini dell'espletamento delle funzioni assegnate, la Commissione di cui al comma 1 si avvale, senza diritto a compensi aggiuntivi, gettoni di presenza o rimborsi di spese, di cinque segretari comunali e provinciali in disponibilita', nonche' di cinque unita' di personale, particolarmente esperte in tematiche finanziarie degli enti locali, in posizione di comando o distacco e senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato (4).

3. La sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, entro il termine di 30 giorni dalla data di ricezione della documentazione di cui al comma 1, delibera sull'approvazione o sul diniego del piano, valutandone la congruenza ai fini del riequilibrio. In caso di approvazione del piano, la Corte dei Conti vigila sull'esecuzione dello stesso, adottando in sede di controllo, effettuato ai sensi dell'articolo 243-bis, comma 6, lettera a), apposita pronuncia.

4. La delibera di accoglimento o di diniego di approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale e' comunicata al Ministero dell'interno.

5. La delibera di approvazione o di diniego del piano puo' essere impugnata entro 30 giorni, nelle forme del giudizio ad istanza di parte, innanzi alle Sezioni riunite della Corte dei conti in speciale composizione che si pronunciano, nell'esercizio della propria giurisdizione esclusiva in tema di contabilita' pubblica, ai sensi dell'articolo 103, secondo comma, della Costituzione, entro 30 giorni dal deposito del ricorso. Fino alla scadenza del termine per impugnare e, nel caso di presentazione del ricorso, sino alla relativa decisione, le procedure esecutive intraprese nei confronti dell'ente sono sospese. Le medesime Sezioni riunite si pronunciano in unico grado, nell'esercizio della medesima giurisdizione esclusiva, sui ricorsi avverso i provvedimenti di ammissione al Fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter .

6. Ai fini del controllo dell'attuazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato, l'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente trasmette al Ministero dell'interno [, al Ministero dell'economia e delle finanze] e alla competente Sezione regionale della Corte dei Conti, entro quindici giorni successivi alla scadenza di ciascun semestre, una relazione sullo stato di attuazione del piano e sul raggiungimento degli obiettivi intermedi fissati dal piano stesso, nonche', entro il 31 gennaio dell'anno successivo all'ultimo di durata del piano, una relazione finale sulla completa attuazione dello stesso e sugli obiettivi di riequilibrio raggiunti .

7. La mancata presentazione del piano entro il termine di cui all'articolo 243-bis, comma 5, il diniego dell'approvazione del piano, l'accertamento da parte della competente Sezione regionale della Corte dei conti di grave e reiterato mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano, ovvero il mancato raggiungimento del riequilibrio finanziario dell'ente al termine del periodo di durata del piano stesso, comportano l'applicazione dell''articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 149 del 2011, con l'assegnazione al Consiglio dell'ente, da parte del Prefetto, del termine non superiore a venti giorni per la deliberazione del dissesto.

7-bis. Qualora, durante la fase di attuazione del piano, dovesse emergere, in sede di monitoraggio, un grado di raggiungimento degli obiettivi intermedi superiore rispetto a quello previsto, e' riconosciuta all'ente locale la facolta' di proporre una rimodulazione dello stesso, anche in termini di riduzione della durata del piano medesimo. Tale proposta, corredata del parere positivo dell'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente, deve essere presentata direttamente alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti. Si applicano i commi 3, 4 e 5.

7-ter. In caso di esito positivo della procedura di cui al comma 7-bis, l'ente locale provvede a rimodulare il piano di riequilibrio approvato, in funzione della minore durata dello stesso. Restano in ogni caso fermi gli obblighi posti a carico dell'organo di revisione economico-finanziaria previsti dal comma 6”.

1.2. Va in proposito premesso che nessuna parte processuale ha contestato che la giurisdizione sulla causa appartenga al plesso giurisdizionale amministrativo. Il Tar ha implicitamente affermato la propria giurisdizione e pertanto,in armonia con il consolidato orientamento (ex aliis Consiglio di Stato sez. VI 11/12/2013 n.5938) secondo il quale “ai sensi dell'art. 9 c.p.a., il difetto di giurisdizione, qualora il giudice di prime cure abbia implicitamente od esplicitamente statuito sul punto, deve essere rilevato in appello tramite «specifico motivo» e notificato alla controparte nei termini decadenziali propri dell'appello” tale profilo è ormai incontestabile.


1.3. Ciò posto, l’impugnazione ex art. 243 quater comma 5 del TUEL (di regola proponibile dall’Ente locale interessato in ipotesi di mancata approvazione del piano) è rimessa alla giurisdizione esclusiva della Corte dei Conti con riferimento “all'esercizio della propria giurisdizione esclusiva in tema di contabilita' pubblica, ai sensi dell'articolo 103, secondo comma, della Costituzione” (vedi comma 5 dell’art. 243 quater citato e vedasi sul punto Cassazione civile sez. un. 13/03/2014 n.5805 e Cons. giust. amm. Sicilia sez. giurisd. 28/10/2014 n.586).

Parte appellante, invece, lamenta la sussistenza di vizi “a monte” rispetto all’atto di “controllo” positivo della Corte dei Conti ed attingenti l’an ed il quomodo della scelta dell’Ente locale di ricorrere a tale procedura.

Non pare che tale impugnazione sia condizionata nella sua ammissibilità dal positivo sopraggiungere della delibera di cui al comma 3 del medesimo art. 243 quater del TUEL.

Si consideri infatti che, ai sensi del comma 4 dell’art. 243 bis del TUEL la deliberazione dell’ente di ricorrere alla procedura sortisce un effetto immediato (“le procedure esecutive intraprese nei confronti dell'ente sono sospese dalla data di deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale fino alla data di approvazione o di diniego di approvazione del piano di riequilibrio pluriennale di cui all'articolo 243-quater, commi 1 e 3).

Detta deliberazione, ex art. 24 della Costituzione “deve” potere essere impugnabile;
il Giudice naturale della medesima (posto che la deliberazione dell’ente locale di far ricorso alla procedura - ed ex se produttiva di effetti, come si è prima dimostrato- interviene ben prima che sulla stessa ex comma 3 del medesimo art. 243 quater del TUEL si sia pronunciata “la sezione regionale di controllo della Corte dei Conti”) è il Giudice amministrativo;
l’impugnazione non è condizionata dall’esito positivo del controllo svolto dalla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti né dalla eventuale omessa impugnazione di tale esito favorevole, in quanto quest’ultimo verte su profili economico contabili che –da un canto- esulano dalla giurisdizione di questo Plesso Giurisdizionale,e, soprattutto, per altro verso, non ricomprendono, non esauriscono, e non assorbono profili di supposta illegittimità (per motivi procedurali ma, anche, in ipotesi, sostanziali) della deliberazione di ricorrere alla detta procedura .

1.3.1. L’appello è pertanto senz’altro ammissibile, e del pari certamente ammissibile era il mezzo di primo grado.

2. Nel merito, la critica appellatoria si incentra sull’asserito malgoverno da parte dell’appellata amministrazione comunale dei principi desumibili da due disposizioni di legge (art. 193 e 194) entrambe rinvenibili in seno al d.Lgs. 18-8-2000 n. 267(recante Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

L’art. 193 così dispone: “Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6. (690)

2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente:

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.

3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.

4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo.”.

Il successivo art. 194, invece, così prevede: “Con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

a) sentenze esecutive;

b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;

c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;

d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;

e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento.

2. Per il pagamento l'ente può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre anni finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.

3. Per il finanziamento delle spese suddette, ove non possa documentalmente provvedersi a norma dell'articolo 193, comma 3, l'ente locale può far ricorso a mutui ai sensi degli articoli 202 e seguenti. Nella relativa deliberazione consiliare viene dettagliatamente motivata l'impossibilità di utilizzare altre risorse.”.

2.1. La tesi di parte appellante è chiara. Sarebbe stato omesso un “passaggio” essenziale della procedura, in quanto il Comune avrebbe dovuto, in primis, tentare di raggiungere un accordo con l’appellante creditrice (arg ex art. 194 comma 2 suindicato: “ Per il pagamento l'ente può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre anni finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.” ).

In ogni caso, non avrebbe potuto avviare la procedura di cui all’art. 243 bis del TUEL, se prima non avesse esperito i necessari passaggi rappresentati dagli incombenti di cui agli artt. 193 e 194: soltanto se essi fossero stati motivatamente ritenuti insufficienti, si sarebbe potuta esperire validamente la procedura ex art. 243 bis del Tuel (arg. ai sensi del comma 1 della citata disposizione: “I comuni e le province per i quali, anche in considerazione delle pronunce delle competenti sezioni regionali della Corte dei conti sui bilanci degli enti, sussistano squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario, nel caso in cui le misure di cui agli articoli 193 e 194 non siano sufficienti a superare le condizioni di squilibrio rilevate, possono ricorrere, con deliberazione consiliare alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dal presente articolo. La predetta procedura non può essere iniziata qualora sia decorso il termine assegnato dal prefetto, con lettera notificata ai singoli consiglieri, per la deliberazione del dissesto, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.”

2.2. Il Collegio non concorda con la – pur lucidamente formulata - tesi difensiva.

Invero può convenirsi con la circostanza che le invocate disposizioni ipotizzino un “percorso-tipo” prodromico al ricorso alla procedura ex art. 243 bis, fondato su un passaggio “pattizio” (art. 194 comma 2) ovvero su una articolazione per gradi, in cui all’adozione di una serie di provvedimenti (ex art. 193) possa seguire l’iniziativa ex art. 243 bis, ove le prime misure si siano dimostrate insufficienti.

Non ritiene però il Collegio che tale “indicazione” disegni un percorso vincolante, di guisa che il ricorso alla procedura ex art. 243 bis sia illegittimo laddove non preceduto da tali (in tesi) necessarii e condizionanti “passaggi”.

2.3.In disparte che –almeno quanto alla prima problematica sollevata- il comune ha dimostrato di avere tentato di raggiungere una forma di “accordo” con l’appellante creditrice, la abile difesa appellatoria “forza” la lettera del comma 1 dell’art. 243 bis, fino a farne discendere una indicazione vincolante in realtà non sussistente.

Invero detto primo comma dell’art. 243 bis non prevede affatto che siano state preventivamente esperite le misure ex artt. 193 e 194: ciò non è affatto imposto dall’articolo suddetto.

Il primo comma prevede:

a)la sussistenza di squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario;

b)un motivato giudizio prognostico sulla circostanza che “le misure di cui agli articoli 193 e 194 non siano sufficienti a superare le condizioni di squilibrio rilevate”.

Che sia possibile che la scelta di ricorrere alla “procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ” normata ex art. 243 bis non preveda necessariamente che siano state previamente adottate le misure ex artt. artt. 193 e 194 si desume proprio dal testo della norma: esso non fa riferimento all’avvenuta adozione di dette misure, ma soltanto alla loro insufficienza.

Insufficienza che può discendere da un giudizio anticipato, a parere del Collegio, quando la situazione finanziaria sia sì severamente squilibrata da far ritenere che non possano percorrersi vie di risanamento “soft”.

E d’altro canto, la tesi di parte appellante prova troppo: perché mai, in ipotesi di situazione finanziaria drammatica, in cui sia assolutamente evidente che la “scelta” ex art. 243 bis sia l’unica possibile, l’Ente locale dovrebbe inutilmente lasciar trascorrere invano il tempo adottando misure (quelle ex artt. 193 e 194 del TUEL che nella costruzione di parte appellante integrano necessari passaggi condizionanti la legittimità della procedura ex art. 243 bis) all’evidenza insufficienti?

Una tale tesi (oltre a non potersi desumere dal dato letterale della norma) contrasterebbe sia con l’esigenza generale di non aggravare i procedimenti amministrativi contenuta nella legge generale sul procedimento n. 241/1990, sia anche con la fruttuosità della procedura ex art. 243 bis, destinata ad essere frustrata e/o depotenziata ove intempestivamente e tardivamente adottata.

2.3.Le doglianze vanno quindi disattese, alla stregua delle superiori considerazioni, che si sommano alla esatta intuizione del Tar secondo cui la discrezionalità molto ampia di cui gode l’Ente locale in materia (peraltro sindacabile sotto il profilo contabile ed economico dalla Corte dei Conti) sarebbe aggredibile soltanto in ipotesi (qui non sussistente) di manifesta irrazionalità/abnormità.

3. Conclusivamente, l’appello va disatteso. Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, per le affermazioni più risalenti, Cassazione civile, sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260 e, per quelle più recenti, Cassazione civile, sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663). Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.

4.Quanto alle spese, la particolarità e novità delle questioni esaminate legittimano la integrale compensazione delle medesime tra le parti.

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