Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2017-08-21, n. 201704053
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Testo completo
Pubblicato il 21/08/2017
N. 04053/2017REG.PROV.COLL.
N. 01216/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1216 del 2017, proposto da
-OMISSIS-s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato M C B, con domicilio eletto presso lo studio Loretta Campaniello in Roma, via G. Trevis, 44
contro
Comune di Gioia Tauro, non costituito in giudizio
nei confronti di
Tech Servizi s.r.l. non costituita in giudizio
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale della Calabria, Sezione staccata di Reggio Calabria, n. 1121/2016
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 luglio 2017 il Cons. Claudio Contessa;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue
FATTO
Con ricorso al Tribunale amministrativo regionale della Calabria – Sezione staccata di Reggio Calabria, recante il n. 749/2016 l’odierna appellante -OMISSIS-s.r.l. impugnava e chiedeva l’annullamento della determinazione del Comune di Gioia Tauro n. 234 del 21 settembre 2016, con cui era stata disposta la revoca dell’aggiudicazione definitiva – disposta in suo favore il 29 settembre 2016 – della gara d’appalto relativa al servizio di raccolta domiciliare dei rifiuti con modalità ‘porta a porta’ nel territorio del Comune di Gioia Tauro.
La revoca era stata motivata come segue: “ la Prefettura di Reggio Calabria, con nota assunta al protocollo dell’Ente con il n. 93230 del 16.9.2016, avente ad oggetto ‘interdittiva antimafia ex art. 91 del D.Lgs. 169/2011 – iscrizione White List D.PC.M. 18 aprile 2016. Ditta -OMISSIS- s.r.l. con sede in Seminara’ ha comunicato il preavviso di diniego all’iscrizione della ditta -OMISSIS- s.r.l. nella white list considerate le disposizioni di cui alla sentenza n. 3566/2016 emessa dalla Terza Sezione del Consiglio di Stato che ha confermato la validità dell’informazione di contenuto interdittivo ex art. 91 D.Lgs. 159/2011 ”;
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale amministrativo adito ha respinto il ricorso dichiarandolo infondato.
La sentenza è stata impugnata in appello dalla -OMISSIS-s.r.l. la quale ne ha chiesto la riforma articolando i seguenti motivi:
1) Error in iudicando – Difetto di motivazione della sentenza appellata – Eccesso di potere – Violazione e falsa applicazione degli artt. 86. Comma 2 e 91, comma 5 del decreto legislativo n. 159 del 2011;
2) Error in iudicando – Difetto di motivazione – Eccesso di potere – Violazione e falsa applicazione dell’articolo 91, comma 5 del decreto legislativo n. 159 del 2011 – Omessa valutazione dei presupposti – Violazione e falsa applicazione dell’articolo 31, comma 3 Cod. proc. amm. sotto il profilo della ‘riserva di amministrazione’ laddove di afferma l’automatica reviviscenza dell’interdittiva antimafia del 2010.
L’appellante ha inoltre riproposto la domanda finalizzata ad ottenere dal Comune di Gioia Tauro il risarcimento dei danni patiti in ragione della condotta complessiva del Comune nell’ambito della vicenda per cui è causa.
Alla pubblica udienza del 6 luglio 2017 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. Giunge alla decisione del Collegio il ricorso in appello proposto da -OMISSIS-s.r.l., società attiva nel settore della gestione dei rifiuti (la quale aveva partecipato alla gara indetta dal Comune di Gioia Tauro per l’aggiudicazione del servizio di raccolta ‘porta a porta’ dei rifiuti ed era inizialmente risultata inizialmente aggiudicataria) avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale della Calabria che ha respinto il ricorso avverso il provvedimento di revoca dell’aggiudicazione in suo favore (la revoca dell’aggiudicazione era stata disposta a seguito della nota della Prefettura di Reggio Calabria comunicante un preavviso di rigetto ai fini dell’iscrizione nella c.d. ‘ white list ’ prefettizia in ragione di un’informativa interdittiva antimafia che riguardava l’appellante e che era stata confermata in appello dal Consiglio Stato nel 2016).
2. L’appello è infondato.
3. Va sottolineato in primo luogo che, con sentenza della III Sezione di questo Consiglio di Stato n. 3566/2016, è stata riformata la sentenza del Tribunale amministrativo regionale della Calabria – Sezione staccata di Reggio Calabria, n. 147/2012 che aveva annullato un’informativa interdittiva antimafia della Prefettura di Reggio Calabria nei confronti della società appellante nel maggio del 2010.
Il pericolo di tentativi di infiltrazioni mafiose nei confronti della società appellante risulta motivato, nel provvedimento, sulla base delle seguenti argomentazioni:
- il signor FA, padre dell’amministratrice unica della società, M.C.A, è stato condannato per associazione di tipo mafioso, è stato sottoposto a una misura di prevenzione e risulta contiguo ad una cosca mafiosa;
- la giovane età dell’amministratrice (all’epoca ventitreenne) non offre sufficienti garanzie che le scelte e gli indirizzi dell’impresa non possano essere determinati dal genitore, peraltro convivente.
Nella sottostante relazione informativa del Comando provinciale dei Carabinieri in data 7 aprile 2010, sono indicati ulteriori elementi, tra cui, in particolare: